Reato di indebita compensazione: anche in caso di omessa dichiarazione della presentazione annuale, si configura con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la Sentenza numero 32859 del 6 settembre 2021.
Il reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 si configura al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.
Il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi perché, con l’utilizzo del modello di pagamento, si perfeziona la condotta del contribuente del mancato versamento delle imposte per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti o inesistenti.
È questo il principio di diritto contenuto della Sent. n. 32859 della sezione Penale della Corte di Cassazione pubblicata il 6 settembre 2021.
I fatti – La controversia nasce a seguito dell’imputazione a carico di un soggetto del delitto di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, avendo la società di cui il soggetto era rappresentante legale indebitamente utilizzato in compensazione crediti di imposta Ires inesistenti.
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di primo grado e la sentenza confermata anche in sede di appello.
Avverso quest’ultima decisione il rappresentante della società ha proposto ricorso per cassazione affermando violazione di legge sulla ritenuta indebita compensazione. A parere del ricorrente, infatti, il giudice di merito non era stato in grado di dimostrare la prova dell’inesistenza del credito perché la società non aveva presentato la relativa dichiarazione dei redditi.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per questo, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- Corte di Cassazione - Sentenza numero 32859 del 6 settembre 2021
- Il testo della sentenza numero 32859 del 6 settembre 2021.
La decisione – Nella controversia in commento, la società aveva utilizzato in compensazione in data 20 settembre 2012 un credito IRES inesistente relativo al 2012, in quanto non risultava presentata dalla società legalmente rappresentata dall’imputato la dichiarazione relativa all’esercizio nel quale i crediti inesistenti sarebbero maturati.
A riguardo l’art. 17 del DLgs. n. 74 del 1997 dispone che la compensazione è possibile solo per i crediti risultanti dalla dichiarazione, per cui non è possibile compensare crediti in caso di omessa dichiarazione.
Secondo i giudici di legittimità l’assenza della dichiarazione non incide sulla configurabilità del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74.
Difatti il delitto di cui si discute si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, perché, “con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale”.
A ben vedere il reato ex art. 10-quater è diverso dal reato di infedele dichiarazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 74/2000. In quest’ultimo caso il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all’Iva mentre nel primo, sotto il profilo oggettivo, il reato comporta il mancato versamento di imposta, formalmente giustificato da una illegittima compensazione operata tra le somme spettanti all’Erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.
Sulla basi tali considerazioni la Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di reati tributari, il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, DLgs. 10 marzo 2000 n. 74, non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del medesimo DLgs. n. 74 del 2000, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all’Iva; il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale”.
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