Cosa succede se il valore delle criptovalute del portafoglio è minore del minimo dell'imposta da versare?

L’imposta di bollo minima che deve essere versata dagli operatori per i portafogli di criptovalute dei clienti è di 1 euro.
Il chiarimento in tema di criptoattività è stato fornito nel corso dell’interrogazione a risposta immediata che si è tenuta il 5 marzo presso la Commissione Finanze della Camera.
Al netto dei casi in cui la “tassa” non è dovuta, l’importo deve essere corrisposto anche se il valore del portafoglio del cliente è minore della somma da pagare a titolo di imposta.
In altre parole, per gli operatori i clienti con portafogli inferiori a 1 euro per tutto l’anno sono una “spesa”. Il chiarimento potrebbe portare a conseguenze indirette anche nei confronti dei clienti.
Criptovalute: le regole sul pagamento dell’imposta di bollo
Tra i temi che sono stati oggetto di chiarimenti nel corso dell’interrogazione a risposta immediata del 5 marzo presso la Commissione Finanze della Camera c’è quello dell’imposta di bollo da pagare sulle criptovalute.
Nel corso dell’interrogazione la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, ha fornito precisazioni sull’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR.
Il richiamo normativo disciplina l’importo dell’imposta di bollo da pagare in relazione alle comunicazioni periodiche che gli operatori inviano ai clienti.
In linea generale, escludendo i casi in cui l’imposta non è dovuta, la somma da corrispondere è pari al 2 per mille. A stabilirlo è stata la Legge di Bilancio 2023.
Con riferimento a un precedente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito che il valore da assoggettare all’imposta è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno.
In assenza del valore in questione si deve fare riferimento al costo di acquisto delle criptoattività.
Criptovalute: l’imposta di bollo minima è di 1 euro
Come sottolineato nella risposta fornita dalla sottosegretaria Albano:
“Nel caso di rendicontazioni di estinzione, ad esempio, di rapporti di deposito titoli, che presentino un valore dei prodotti finanziari pari a zero e che sono stati movimentati nel corso del periodo rendicontato, l’imposta deve essere corrisposta.”
L’imposta deve essere quindi versata anche se il valore del portafoglio delle criptoattività è pari a zero, nel caso ci siano state movimentazioni nel corso del periodo rendicontato.
Inoltre, come chiarito con riferimento all’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972:
“In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima è stabilita in euro 0,50.”
A prescindere dal valore del portafoglio delle criptovalute del cliente, l’operatore è quindi chiamato a pagare l’imposta di bollo per il valore minimo di 1 euro.
Anche nel caso in cui la comunicazione non venga effettivamente trasmessa al cliente, si considera inviata almeno una volta all’anno.
La conseguenza del chiarimento è che per gli operatori dovranno sostenere il “peso” dei clienti con portafoglio di valore inferiore a un’euro per l’intera durata dell’anno, rendendo di fatto tale situazione antieconomica nella totalità dei casi.
L’aggravio per gli operatori rischia, inoltre, di riflettersi in modo indiretto sui clienti.
Criptovalute: in quali casi l’imposta di bollo non è dovuta
Nel corso dell’interrogazione a risposta immediata che si è svolta presso la Commissione Finanze della Camera sono stati riepilogati anche i casi in cui l’imposta di bollo non deve essere pagata.
Come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 24 maggio 2012:
“Se, in costanza di rapporto, sia all’inizio che al termine del periodo rendicontato, non sono presenti prodotti finanziari, né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l’imposta non è dovuta.”
L’esclusione del versamento dell’imposta di bollo per le comunicazioni periodiche alla clientela è quindi prevista nel caso i cui:
- i rapporti non presentino evidenze di prodotti finanziari;
- non siano state effettuate movimentazioni.
In tali casi non si applica neppure il limite minimo di 1 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Criptovalute: l’importo minimo per l’imposta di bollo