Qual è la deducibilità del costo del personale ai fini Ires e Irap? Ecco la normativa di riferimento e alcune considerazioni di carattere generale.
Dopo aver analizzato gli aspetti normativi e contabili del costo del personale dipendente, illustriamo di seguito gli aspetti fiscali della deducibilità delle sue componenti considerando sia le base retributiva che le parti accessorie.
Com’è noto, infatti, il costo del personale dipendente è una voce fondamentale del bilancio di qualsiasi azienda, soprattutto in Italia a causa del pesante cuneo fiscale e contributivo attualmente a carico di lavoratori e imprese.
Un focus particolare sarà poi dedicato all’incidenza del costo del personale ai fini della determinazione dell’Irap.
La deducibilità del costo dei dipendenti secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Secondo l’art. 95 del TUIR, le spese per prestazioni lavorative dei dipendenti sono interamente deducibili dal reddito di impresa, secondo il principio di competenza, comprendendo quindi non solo le componenti principali del costo del personale (retribuzione, oneri sociali, trattamento di fine rapporto) ma anche le erogazioni liberali e in natura definite anche fringe benefits.
L’art. 100 del TUIR sottolinea che per le erogazioni liberali a favore ai dipendenti, non é necessario che l’erogazione sia sostenuta per particolari categorie di dipendenti o a favore della pluralità degli stessi, a differenza di quanto richiesto per gli oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti.
Questi ultimi comprendono le opere e i servizi volontariamente erogati per finalità educative, di istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto, e sono deducibili ne limite del 5 per mille del costo del personale risultante dal modello 770.
Interessante dettagliare la normativa fiscale riguardo i c.d. Fringe benefits o meglio quella parte di retribuzione elargita in "natura" che comprende quella serie di beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente o a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
Secondo l’art. 51.3 del TUIR per quantificare il valore di questi beni e servizi é necessario riferirsi alla regola generale del valore normale di essi, con alcune differenze riguardo autoveicoli, alloggi e servizi di trasporto.
L’articolo 95 al terzo comma ci parla delle c.d. spese per le trasferte dei dipendenti e titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa.
Esse sono somme di denaro erogate al dipendente che viene inviato in trasferta e si trova a svolgere le proprie mansioni in via occasionale fuori dalla sede abituale di lavoro. Per tali spese il dipendente ha diritto a rimborso, purché siano annotate sul Libro unico e che siano documentate da «pezze giustificative» delle spese sostenute già intestate all’azienda (fatture, ricevute, scontrini, biglietti etc.)
Tali rimborsi vanno distinti innanzitutto classificati in base all’ambito territoriale di riferimento:
- le trasferte nel comune di lavoro sono deducibili se opportunamente documentate (es spese di trasporto come taxi, mezzi pubblici)
- le trasferte fuori dal comune di lavoro cioè almeno a 10 km da quella di lavoro abituale: se il dipendente elencherà le spese in un rimborso analitico, cioè dettagliatamente documentato e riassunto in un’apposita nota spese, l’art. 95 comma 3 del TUIR stabilisce che le spese di vitto e alloggio saranno deducibili per l’impresa per un massimo giornaliero di € 180,75 per trasferte nazionali e € 258,22 per trasferte estere.
Nel caso in cui le suddette spese siano rimborsate in maniera forfettaria, cioè stabilita a prescindere dall’importo speso dal dipendente, esse non saranno imponibili nel limite di € 46,48 al giorno per trasferte in Italia e € 77,47 per trasferte all’estero. La parte dell’indennità eccedente i predetti limiti è considerata di natura retributiva.
L’art. 95 del Tuir nel comma 4 illustra la deducibilità per i rimborsi spese dell’auto. Parliamo delle spese sostenute dal dipendente per viaggi di lavoro effettuate con un’auto che po’ essere propria, presa a noleggio o di proprietà dell’azienda.
Tali spese non sono da considerasi reddito per il lavoratore dipendente e sono deducibili:
- al 100% se l’autoveicolo é di proprietà del dipendente o preso a noleggio : in questo caso l’azienda potrà dedurre il costo interamente nel limite tariffario proposto dall’Aci in merito, per autoveicoli di potenza non superiore ai 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel;
- al 70% se il veicolo é dato in uso promiscuo al dipendente per più della metà del periodo di imposta.
Le spese sostenute per le trasferte devono essere obbligatoriamente documentante in un elenco che contenga chilometraggio percorso, tipo di veicolo, date di riferimento.
Tra i fringe benefits ricordiamo inoltre i c.d. ticket restaurant o comunemente chiamati buoni pasto che sono documenti in forma elettronica o cartacea recanti il diritto di ottenere, recandosi in esercizi convezionati, la somministrazione di alimenti e bevande. Tali prestazioni considerate sostituive della mensa aziendale, non concorrono a formare il reddito per il dipendente nel limite di € 5.29 gionaliero per ticket cartacei e € 7.00 per ticket in forma elettronica. Sono costi deducibili per competenza invece per l’azienda purché rivolti alla generalità dei dipendenti e non a categorie specifiche.
Riepilogando possiamo descrivere nella tabella seguente l’elenco dei possibili fringe benefit di cui il dipendente può usufruire e la loro deducibilità per l’azienda.
Deducibilità dei Fringe Benefits per le imprese | |
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Mensa aziendale | 100% deducibilità |
Asili nino | 100% deducibilità |
Borse di studio, corsi di formazione | 100% deducibilità |
Trasporto collettivo | 100% deducibilità |
Gratuità nel limite di €258.23 erogati alla generalità dei dipendenti | 100% deducibilità |
Veicoli ad uso promiscuo | 70% deducibilità |
Fabbricati in locazione, comodato o uso | deducibile nel limite del reddito dei dipendenti secondo l’art. 51.4c) |
Fabbricati ai dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza per lavoro | 100% deducibili nel periodo di imposta di trasferimento e nei due successivi |
Vitto e alloggio | deducibili nel limite di € 180.76 (€258.23 se avvenuti all’estero) |
Telefonia esclusivamente per lavoro | 80%deducibilià |
Telefonia ad uso promiscuo | 80% deducibilità per la parte non attribuibile al dipendente |
Il costo del personale ai fini Irap
L’Irap (imposta regionale sulle attività produttive)} introdotta dal D.lgs 446/97 é un’imposta reale sul valore aggiunto prodotto da un’azienda in relazione al territorio di produzione. Il gettito derivante dagli introiti dell’Irap spettano infatti alle Regioni.
I soggetti passivi di questa imposta sono le società che esercitano attività di produzione e scambio di beni e servizi. Le modalità di calcolo della base imponibile sono differenti a seconda del tipo di attività:
- le società di capitali determinano la base imponibile derivandola dallo schema di bilancio civilistico
- le società di persone o ditte individuali considerano gli importi rilevati ai fini della dichiarazione dei redditi;
La caratteristica comune a tutte le tipologie di calcolo dell’Irap é quella di tassare oltre all’utile d’esercizio anche le componenti finanziarie e il costo del personale
Quindi le aziende che redigono il bilancio civilistico, per determinare la base imponibile ai fini Irap, escluderanno il costo del personale compreso nella voce B9 del conto economico.
Per tanto gli elementi della retribuzione compresi gli oneri sociali e il Tfr non sono considerati deducibili ai fini dell’Irap, ad eccezione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e inserimento e i relativi contributi INAIL versati.
Seppur non incluso nella base imponibile Irap, il costo del personale é invece considerato nella base di calcolo della deduzione dell’Irap dall’IRES.
L’Irap può essere dedotta dell’IRES in due modalità:
- 10% dell’imposta versata nell’anno se alla formazione della base imponibile Irap erano presenti interessi passivi in misura superiore di quelli attivi (di cui all’art. 6 del D.L. 185/2008)
- 100% dell’imposta versata relativamente al costo del personale. Si calcola in questo caso l’incidenza del costo del personale sul valore della produzione ai fini Irap. Questa deduzione tiene conto anche dei compensi erogati agli amministratori e le deduzioni di lavoro dipendente (di cui all’art. 2 del D.L. 201/2011)
Esempio di calcolo:
Spese per dipendenti ( voce B9 c.e.) +
Compenso amministratori e relativi oneri sociali(voce B7 c.e.)+
Deduzioni lavoro dipendente=
A: Spese per il personale
B: Valore della produzione ai fini Irap
A/B: % di incidenza del costo del personale sul valore dalla produzione Irap
Per ottenere l’importo dell’Irap deducibile dall’IRES moltiplicare la % ottenuta per il versamento Irap dovuto per l’anno di riferimento.
Le due deduzioni non sono cumulabili. L’ammontare deducibile non può mai eccedere il valore dell’Irap complessivamente versata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La deducibilità del costo del personale