Una sintesi delle novità in arrivo contenute nel Dlgs in esame e cosa prevede la Riforma Fiscale per il trattamento tributario dei contributi previdenziali del lavoro autonomo
Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile scorso inerente la revisione del regime impositivo dei redditi, AG 218, assegnato in sede consultiva sia alla Commissione Bilancio sia alla Commissione Finanze il 15 ottobre scorso con scadenza il 14 novembre prossimo venturo, prevede al suo interno una serie di novità riguardo la tassazione del reddito da lavoro autonomo.
Contributi lavoratori autonomi: le novità in arrivo
Quali sono le novità in arrivo per i contributi dei lavoratori autonomi? Ecco una sintetica carrellata.
L’articolo 5 del documento modifica la disciplina dei redditi di lavoro autonomo, prevedendo i seguenti interventi:
- estensione del regime della tassazione separata per alcune plusvalenze;
- applicazione, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- conferma del principio di cassa quale criterio di imputazione temporale del reddito con una apposita disciplina della deducibilità delle spese relative a taluni beni ed elementi immateriali;
- introduzione del principio di neutralità fiscale nell’esercizio di attività professionali in forma societaria, prevedendo la non realizzazione di plusvalenze o minusvalenze in caso di conferimenti di attività materiali e immateriali oltre a una serie di operazioni straordinarie quali trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti.
Novità certamente importanti, che meritano un approfondimento successivo.
Il focus di questo articolo è quanto sta avvenendo in questi ultimi giorni. Sta destando preoccupazione tra gli addetti ai lavori un passaggio del nuovo articolo 54 del TUIR, nella riformulazione prevista dal Dlgs.
Secondo alcuni cambierebbe il paradigma fino a oggi seguito e attuato, in relazione al trattamento dei contributi previdenziali che tra l’altro, se fosse di immediata applicazione, avrebbe un impatto non di poco conto sulle valutazioni fino ad ora effettuate circa accettazione o meno delle proposte di concordato preventivo biennale: poter portare in deduzione dal reddito complessivo i contributi obbligatori indicandoli al quadro P sezione II del Modello Redditi.
Con la definitiva attuazione del provvedimento in esame, in applicazione del principio di onnicomprensività sopra enunciato, si dovrebbe invece portare in riduzione del reddito indicato al quadro E relativo al lavoro autonomo.
Così si creerebbe peraltro un effetto di diminuzione a monte del reddito complessivo da riportare al rigo RN1, riferimento utilizzato anche per altre diverse provvidenze estranee al mero assoggettamento all’Irpef, si pensi alle soglie reddituali per accedere esenzioni ticket sanitari od altro similare.
Da un lato una novità del genere allineerebbe tale condizione ai soggetti in regime forfettario, per i quali il reddito di riferimento è oggi quello al netto degli oneri previdenziali sostenuti.
Tornando al punto, una più attenta lettura della norma in esame fa ritenere che con la pubblicazione in gazzetta del Dlgs non cambierà nulla rispetto al passato. Il nuovo testo dell’articolo 54 del TUIR riporta al nuovo comma 2:
“2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: Contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde…”
Un testo che fa il paio con l’attuale previsione dello stesso articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che, all’ultimo periodo del comma 1, dispone quanto segue:
“I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.”
La nuova versione dell’articolo 54 si esprime con maggiore chiarezza su un punto che però non viene in alcun modo modificato nel suo significato, come anche evidenziato dalla Relazione Illustrativa al Dlgs, che si esprime lapidariamente come segue:
“A fronte del principio di onnicomprensività sancito nel comma 1 dell’articolo 54, il successivo comma 2 prevede l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di:
- contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- ….Omissis….;
Per quanto concerne i contributi di cui alla lettera a), il nuovo articolo 54 conferma la disciplina vigente.”
Anche il dossier predisposto dai servizi e dagli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, destinato alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari chiamati ad esprimersi sullo schema di decreto Legislativo, sul punto si esprime come segue:
“Tale disposizione riproduce quanto sancito dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 54 attualmente vigente che stabilisce che i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.”
Cosa riserva l’attuazione della Riforma Fiscale
Resta da rilevare che, come riportato anche nella premessa dello stesso Dossier di accompagnamento all’A G 218, in applicazione di quanto all’articolo 5 della Legge Delega per la Riforma Fiscale n. 111 del 2023 il governo intende operare il graduale perseguimento della equità orizzontale.
Da questo aspetto è interessato anche il Dlgs in esame, secondo cui i contribuenti che si trovano in condizioni analoghe devono essere sottoposti al medesimo carico fiscale.
Viene previsto, nelle more dell’attuazione della revisione dell’Irpef, anche:
“la possibilità, per tutti i contribuenti, di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo.”
In tal senso si esprime anche la Relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 1038, la PdL Delega per la Riforma Fiscale poi approvata lo scorso anno, nella quale si legge che con l’applicazione di questa indicazione si intende consentire all’imprenditore individuale e al lavoratore autonomo di dedurre i contributi previdenziali dal reddito di categoria, diminuendo, di conseguenza, il reddito complessivo.
Viene inoltre spiegato che solo in caso di incapienza, i contributi per la quota in eccedenza non utilizzata potranno essere dedotti dal reddito complessivo, al pari di quanto avviene già oggi per i soggetti in regime forfettario.
Con la completa attuazione della Delega Fiscale si arriverà a quanto paventato da alcuni, come inizialmente detto. Tuttavia non ora, con la pubblicazione del Dlgs recante la revisione della disciplina impositiva dei redditi approvato lo scorso 30 aprile dal governo e ora in consultazione presso il Parlamento.
Le modifiche in esso contenute, infatti, non dispongono nulla di nuovo circa il tema della deducibilità dei contributi previdenziali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi lavoratori autonomi: per il momento nessun cambiamento