Bonus facciate, disponibile la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata a luglio 2021. Il documento si concentra sui diversi aspetti dell'agevolazione: dai requisiti, agli interventi agevolabili passando per gli adempimenti e la documentazione da conservare.
Bonus facciate, la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate ricapitola qual è la documentazione necessaria e quali sono gli adempimenti da porre in essere per avere diritto all’agevolazione.
Nel documento pubblicato dall’Amministrazione finanziaria vengono sintetizzati i principali aspetti relativi alla detrazione fiscale del 90 per cento per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti.
Nello strumento a disposizione per i contribuenti che intendono realizzare i lavori edilizi entro il 31 dicembre prossimo, come previsto dalla proroga della Legge di Bilancio 2021, sono elencati i documenti da conservare e le comunicazioni da effettuare nei confronti dell’ENEA, nel caso di lavori di efficienza energetica.
Bonus facciate: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
Il 30 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida sul bonus facciate.
Il documento a disposizione del contribuente si sofferma su diversi aspetti relativi alla detrazione fiscale del 90 per cento a cui ha diritto chi esegue lavori edilizi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti.
Il bonus facciate spetta per interventi finalizzati su edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, situati in zone A e B o assimilate.
La scadenza per i lavori, come prevista dalla proroga inserita nella Legge di Bilancio 2021, è il 31 dicembre 2021.
Gli aspetti inseriti all’interno del documento sono:
- destinatari e modalità di fruizione dell’agevolazione, con un focus su cessione del credito e sconto in fattura;
- interventi agevolabili;
- modalità di pagamento e altri adempimenti;
- il quadro normativo di riferimento.
Viene evidenziata la possibilità di cumulare la detrazione con altri bonus edilizi.
Inoltre, a differenza di altre agevolazioni edilizie, il bonus facciate non prevede limiti di spesa o di somma da portare in detrazione.
Le somme possono essere ripartite in 10 rate annuali dello stesso importo, a partire dall’anno di sostenimento delle spese, oppure recuperate immediatamente attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Per utilizzare le modalità alternative alla fruizione diretta si deve seguire quanto indicato nel paragrafo dedicato, che chiarisce che l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, attraverso il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento direttoriale del 12 ottobre 2020.
La scadenza per tale comunicazione è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Bonus facciate: la documentazione da conservare e gli adempimenti necessari
Per quanto riguarda i lavori ammessi all’agevolazione, sono ricompresi sia quelli di riqualificazione energetica che riguardano l’involucro dell’edificio, regolamentati dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, sia quelli delle ristrutturazioni edilizie, previsti dall’articolo 16 dello stesso decreto.
Se gli interventi sono riconducibili a diverse fattispecie, le agevolazioni sono cumulabili.
Per avere diritto alla detrazione del 90 per cento, dal pagamento con bonifico bancario o postale deve risultare:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Per quanto riguarda gli adempimenti da porre in essere, si può fare riferimento alla lista seguente:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati:
- le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- conservare, inoltre:
- la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.
Bonus facciate: documentazione e adempimenti nel caso di interventi di riqualificazione energetica
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica, è necessario conservare ulteriore documentazione.
In aggiunta ai documenti già segnalati, per lavori che che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i contribuenti devono conservare:
- la stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato, da consegnare entro 90 giorni dalla fine dei lavori, in cui devono essere indicati:
- i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;
- la tipologia di intervento effettuato;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
- l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
- la copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori;
- la copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005, o il provvedimento regionale equivalente;
- le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- la stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus facciate, documentazione e adempimenti: la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate