Con l'aumento del tasso di interesse, deciso dalla BCE, salgono anche le rate e le sanzioni relative ai contributi INPS. Quello per i casi di dilazione e differimento raggiunge il 9 per cento mentre per le sanzioni civili è tra l'8 e l'8,5 per cento. I nuovi tassi si applicano a partire da oggi, 8 febbraio 2023
Per i piani di rateizzazione presentati da oggi, 8 febbraio 2023, è previsto un aumento delle rate, così come delle sanzioni civili.
La crescita degli importi e la conseguenza delle decisione della BCE di aumentare di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurozona.
Gli effetti della scelta di politica monetaria sono stati messi in evidenza nella circolare numero 17, pubblicata oggi, 8 febbraio 2023.
Il tasso di interesse nel caso di dilazione e di differimento raggiunge il 9 per cento.
Per quanto riguarda le sanzioni civili, invece, i tassi vanno dall’8 all’8,5 per cento.
Contributi INPS, con la crescita del tasso di interesse aumentano le rate e le sanzioni
Il 2 febbraio scorso la Banca Centrale Europea ha aumentato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
A partire da oggi, 8 febbraio 2023, il tasso è pari al 3 per cento.
Come sottolineato nella circolare numero 17, pubblicata in data odierna:
“Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.”
- INPS - Circolare numero 17 dell’8 febbraio 2023
- Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Aumentando i tassi, crescono anche le rate per la regolarizzazione dei debiti per contributi e sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338.
Da oggi, 8 febbraio 2023, si dovrà applicare il tasso del 9 per cento.
Il documento di prassi specifica che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Lo stesso tasso del 9 per cento si applicherà, invece, nel caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi.
Il nuovo tasso si applicherà dal mese di gennaio 2023.
Contributi INPS, con la crescita del tasso di interesse aumentano le rate e le sanzioni
L’aumento del tasso di interesse deciso dalla BCE incide anche sulla misura delle sanzioni civili.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge numero 388/2000, la sanzione si applicherà con il valore dell’8,5 per cento.
Il tasso del 3 per cento viene, infatti, maggiorato di 5,5 punti percentuali.
Lo stesso tasso si applica anche nei casi previsti dalla lettera b), secondo periodo, dell’articolo 116, comma 8 della legge numero 388/2000.
Si tratta del caso in cui venga spontaneamente denunciato il debito prima delle contestazioni degli enti impositori, entro un anno dal termine stabilito per legge.
Se il versamento viene effettuato entro 30 giorni i soggetti devono pagare una sanzione civile dell’8,5 per cento (pari al tasso ufficiale maggiorato di 5,5 punti percentuali) per un massimo del 40 per cento dell’importo dovuto per contributi e premi.
Per i casi di evasione si applica la sanzione civile del 30 per cento entro il limite del 60 per cento della somma non versata entro la scadenza prevista.
Anche nei casi previsti dal comma 10 dell’articolo 116 della legge in questione, la sanzione si dovrà applicare nella stessa misura dell’8,5 per cento.
Le situazioni richiamate sono quelle in cui il mancato pagamento deriva da incertezze giurisprudenziali o amministrative.
Anche in questo caso la misura della sanzione è la medesima del caso precedentemente indicato, a patto che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Le sanzioni in caso di procedure concorsuali
Le sanzioni ridotte nei casi previsti dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della citata legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
La sanzione è quindi pari al tasso in questione aumentato del 2 per cento.
La riduzione è consentita solo nel caso in cui i contributi siano pagati nella loro interezza.
Nella circolare viene inoltre richiamata parte della deliberazione numero 1 dell’8 gennaio 2022, che prevede quanto di seguito riportato:
“qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Dal momento che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023, continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale pari al 5 per cento.
La riduzione minima, invece, sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti, ovvero al 7 per cento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi INPS, con la crescita del tasso di interesse aumentano le rate e le sanzioni