La BCE ha innalzato nuovamente il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento, portandolo al 3 per cento. Tramite la circolare n. 5 del 6 febbraio 2023 l'INAIL comunica che dall'8 del mese il tasso per la rateazione di premi e accessori salirà al 9 per cento, mentre quello per il pagamento delle sanzioni all'8,50 per cento
Il tasso di interesse per la rateazione di premi e accessori INAIL e per la misura delle sanzioni civili subisce un nuovo aumento.
L’incremento è una diretta conseguenza della recente decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea, la quinta dallo scorso luglio, la quale per contrastare l’inflazione, ha innalzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3 per cento.
I nuovi valori saranno in vigore dall’8 febbraio 2023 come annunciato dall’INAIL nella circolare n. 5 del 6 febbraio.
Il tasso di interesse per il pagamento a rate di premi e accessori è fissato al 9 per cento, mentre quello per la determinazione delle sanzioni civili all’8,50 per cento.
Rate e sanzioni più alte per i premi INAIL, dall’8 febbraio 2023 nuovo aumento del tasso di interesse
L’INAIL, tramite la circolare n. 5 del 6 febbraio 2023, annuncia un nuovo aumento dei tassi di interesse per la rateazione dei premi e la misura delle sanzioni civili per il pagamento mancato o effettuato in ritardo.
Come specificato nel documento, per contrastare l’inflazione, la Banca Centrale Europea (BCE) attraverso la nuova decisione di politica monetaria, illustrata nel comunicato stampa del 2 febbraio, ha optato per un nuovo aumento del tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema a partire dall’8 febbraio 2023. Di conseguenza il valore è passato dal 2,5 al 3 per cento.
Tale decisione si riflette anche sui tassi di interesse che si applicano ai premi INAIL e alle relative sanzioni civili, come previsto dal decreto legge n. 318/1996 (art. 3, comma 4).
Nel pagare a rate i premi assicurativi, infatti, bisogna applicare un tasso di interesse pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema in vigore al momento della domanda al quale vanno aggiunti ulteriori 6 punti percentuali.
Di conseguenza, considerando il nuovo valore del 3 per cento e sommando la maggiorazione, il tasso di interesse da applicare per la rateazione a partire dall’8 febbraio 2023 diventa del 9 per cento.
Come sottolineato dall’INAIL, non ci sarà alcun cambiamento per le rateazioni già in corso. Per queste, infatti, resterà valido il piano di ammortamento determinato sulla base del tasso di interesse in vigore al momento della domanda.
Incremento tassi di interesse: aumentano anche le sanzioni civili per mancato pagamento dei premi INAIL
L’aumento del tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema comporta conseguenze anche per quanto riguarda la misura delle sanzioni civili.
Si tratta delle penali che il datore di lavoro è tenuto a pagare perché non ha versato premi e contributi INAIL oppure lo ha fatto dopo le scadenze previste (art. 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000).
Tali sanzioni vengono determinate applicando proprio il tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema al quale va aggiunta una maggiorazione di 5,5 punti percentuali.
Pertanto, sommando il valore del 3 per cento alla maggiorazione si ottiene il nuovo tasso di interesse dell’8,50 per cento che sarà applicato, anche in questo caso, a partire dall’8 febbraio.
L’INAIL ricorda come l’importo della sanzione in ogni caso non possa superare il 40 per cento di quello dei premi non versati entro il termine previsto.
La misura delle sanzioni, inoltre, può essere ridotta in alcune circostanze particolari.
Nello specifico, per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, le penali possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese (art. 1, comma 220 della legge n. 662/1996):
“Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore (pari al 5 per cento) a decorrere dall’8 febbraio 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5 per cento (misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7 per cento (misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).”
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INAIL n. 5 del 6 febbraio 2023.
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