Congedo di maternità, tre mesi in più per le lavoratrici autonome e le libere professioniste. La novità è contenuta nel testo della Legge di Bilancio 2022 e si applica nel rispetto di specifici requisiti di reddito. Facciamo il punto delle modifiche previste.
Congedo di maternità, con la Legge di Bilancio 2022 in arrivo tre mesi in più per autonome e professioniste.
Il testo della Manovra, approvato in Consiglio dei Ministeri il 28 ottobre 2021 e in attesa di essere vagliato dal Parlamento, prevede un’estensione del periodo di riconoscimento dell’indennità di maternità, in presenza di determinati requisiti reddituali.
A beneficiare di questi tre mesi extra, secondo lo schema elaborato dal Governo, sono le madri lavoratrice autonome e professioniste che, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, abbiano percepito un reddito inferiore a 8.145 euro.
L’ulteriore periodo di congedo andrebbe ad aggiungersi ai 5 mesi previsti attualmente, fruibili prima o dopo il parto, durante i quali è riconosciuta un’indennità pari all’80 per cento del reddito da lavoro.
Congedo di maternità, tre mesi in più per autonome e professioniste: le novità nella Legge di Bilancio 2022
I tre mesi in più di congedo di maternità previsti dalla Legge di Bilancio 2022 saranno riconosciuti alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni dell’INPS e alle libere professioniste iscritte agli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza.
Il Disegno di Legge, nel rispetto del requisito reddituale previsto, identifica la platea delle beneficiarie dell’indennità aggiuntiva nelle seguenti lavoratrici:
- le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata INPS, le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e incaricate alla vendita a domicilio;
- le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, le imprenditrici agricole, le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- le libere professioniste iscritte alle Casse o agli enti di previdenza riconosciuti dalla legge, elencati nell’Allegato D Decreto legislativo del 26/03/2001 n. 151).
Si tratta, in sostanza, delle categorie richiamate negli articoli 64, 66 e 70 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Per accedere ai mesi in più, però, le interessate devono, nell’anno precedente al periodo di fruizione del congedo di maternità, aver percepito un reddito inferiore a 8.145 euro.
Il tetto previsto, si legge nel testo in bozza della Legge di Bilancio 2022, verrà incrementato ogni anno in base alla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Per tutti gli otto mesi coperti dal congedo di maternità così modificato, alle interessate verrebbe quindi erogata l’indennità pari all’80 per cento della retribuzione giornaliera.
Indennità e congedo di maternità: durata e funzionamento
La novità sul sostegno alla maternità contenuta nel Disegno di Legge di Bilancio 2022 non va a modificare la sostanza della disciplina del congedo, ma ne estende esclusivamente la durata e solo per lavoratrici autonome che si trovano in difficoltà economiche.
Il congedo di maternità, infatti, è riconosciuto a tutte le donne che lavorano, dipendenti e autonome, sia durante la gravidanza che successivamente al parto per un periodo di 5 mesi, da fruire a partire da due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo flessibilità.
La legge prevede tuttavia che in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo l’astensione dal lavoro spetti al padre.
In caso di adozione o affidamento i 5 mesi decorrono dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido.
Per tutto questo periodo le lavoratrici, o i lavoratori, ricevono dall’INPS o dai relativi enti di previdenza un’indennità nella misura dell’80 per cento della retribuzione giornaliera o del reddito giornaliero.
Per le lavoratrici dipendenti il congedo corrisponde ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che, al contrario, per le autonome è solo facoltativo.
Ecco, quindi, che per le seconde l’indennità è scollegata dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa ed è riconosciuta a prescindere, anche se la madre o il padre continuano a lavorare.
Queste le linee generali della disciplina in cui la Legge di Bilancio interviene ma solo e soltanto con riferimento ai congedi fruiti dalle lavoratrici autonome circoscritte dalla norma in base al requisito reddituale.
Solo loro, in caso di conferma della novità, potranno beneficiare di ulteriori 3 mesi da “attaccare” ai 5 mesi di congedo messi a disposizione.
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