NASpI e DIS-COLL: nessun cumulo con i redditi da lavoro sportivo

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

NASpI e DIS-COLL non sono compatibili con il lavoro sportivo. L'Indennità di disoccupazione non può essere cumulata con i redditi provenienti da tali attività, che devono essere comunicati all'INPS. Lo anticipa l'Istituto in occasione del tavolo tecnico con il CNDCEC

NASpI e DIS-COLL: nessun cumulo con i redditi da lavoro sportivo

Nessun cumulo tra l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e i redditi da lavoro sportivo.

I lavoratori sportivi sia del settore professionistico che dilettantistico, sono tenuti a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto e quindi subiranno la decurtazione del trattamento.

Lo precisa l’INPS in occasione del tavolo tecnico con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). La circolare con tutti i dettagli è in fase di pubblicazione.

La novità è operativa dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore della riforma dello sport.

NASpI e DIS-COLL: nessun cumulo con i redditi da lavoro sportivo

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 29 del 12 marzo ha illustrato quanto emerso dal tavolo tecnico con l’INPS, che si è svolto lo scorso 22 febbraio.

Sono stati diversi i temi trattati nel corso dell’incontro, in particolare sono arrivati importanti chiarimenti sull’indennità di disoccupazione e la sua compatibilità con il lavoro sportivo subordinato e autonomo.

Il CNDCEC, infatti, ha chiesto all’Istituto chiarimenti in merito alla cumulabilità e se i compensi percepiti dal lavoratore o dal collaboratore sportivo in regime di esenzione (5.000 euro) possano essere cumulati parzialmente o interamente senza decurtazione del trattamento di disoccupazione.

L’INPS evidenzia come con l’entrata in vigore della riforma dello sport, la NASpI e la DIS-COLL non siano cumulabili con i redditi da lavoro sortivo.

Nel fornire i chiarimenti, l’Istituto in primo luogo ha annunciato che l’accesso alle prestazioni NASpI e DIS-COLL da parte dei lavoratori sportivi, ma anche la compatibilità dei redditi che ne derivano con tali prestazioni, saranno oggetto di un’apposita circolare che al momento è al vaglio del Ministero del Lavoro.

Nello schema di documento, l’Istituto fa presente che, alla luce delle novità introdotte dalla riforma dello sport, il Dlgs n. 36 del 2021 (in vigore dal 1° luglio 2023), i lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività sportiva dietro compenso, sia nel settore professionistico che dilettantistico, sono qualificati come lavoratori sportivi e pertanto il rapporto può essere oggetto di un contratto subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Fino al 30 giugno 2023 i redditi derivanti da lavoro sportivo (inquadrati come redditi diversi) sono stati interamente cumulabili con la NASpI, senza che il beneficiario dell’indennità avesse l’obbligo di comunicare all’INPS l’instaurazione della collaborazione sportiva.

Dal 1° luglio, invece, si applica il cumulo parziale con la disoccupazione, poiché si tratta di redditi da lavoro autonomo o subordinato.

Riduzione NASpI e DIS-COLL sportivi dilettanti: comunicazione del reddito presunto oltre i 5.000 euro

Come precisato dall’INPS nello schema di circolare, i percettori di NASpI che durante la fruizione della prestazione esercitano attività sportiva nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o co.co.co., indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, sono tenuti a comunicare all’INPS il relativo reddito annuo presunto.

La comunicazione del reddito presunto deve essere effettuata nel termine previsto dagli articoli 9 e 10 del Dlgs n. 22 del 2015:

  • un mese dall’inizio dell’attività;
  • un mese dalla presentazione della domanda di NASpI se l’attività è preesistente.

Per quanto riguarda i percettori della DIS-COLL, invece, l’INPS sottolinea che l’indennità è compatibile con la produzione di reddito che deriva dalla sola attività autonoma/parasubordinata.

La comunicazione del reddito annuo presunto va inviata in caso di svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, entro il termine di un mese (articolo 15 comma 12 del Dlgs n. 22/2015).

Ai fine della riduzione si applicano le disposizioni previste ai citati articoli 9 e 10 in relazione al la NASpI e all’articolo 15, comma 12 per la DIS-COLL.

Per quanto riguarda, infine, lo svolgimento di attività nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa durante la fruizione di NASpI e DIS-COLL, l’INPS precisa che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto ai fini della riduzione dell’indennità di disoccupazione scatta al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro.

Sono calcolati tutti i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

CNDCEC - Informativa n. 29 del 11 marzo 2024 - Allegato 1
Esito del Tavolo Tecnico INPS-CNDCEC

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