È stato aggiornato il mansionario dei lavoratori sportivi. Si tratta dell'elenco delle mansioni necessarie allo svolgimento dell'attività oltre quelle già previste dalla legge
Dopo la pubblicazione del primo elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, come previsto dalla riforma del 2021, arriva anche il secondo.
Il nuovo decreto pubblicato dal Dipartimento per lo Sport aggiorna il mansionario dei lavoratori sportivi sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive.
L’elenco individua le figure necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, oltre quelle già previste dalla legge.
Lavoro sportivo: pubblicato l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività
Il DPCM del 26 gennaio scorso ha introdotto il mansionario dei lavoratori sportivi.
Si tratta del primo elenco delle mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA), anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.
A prevederlo è la riforma dello sport, in particolare l’articolo 25 comma 1-ter del decreto legislativo n. 36 del 2021, in vigore dallo scorso luglio.
Il nuovo DPCM del 14 giugno, pubblicato dal Dipartimento per lo Sport il 25 luglio, contiene il secondo elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
Come indicato al comma 1 dell’articolo 25, infatti, ricadono nella categoria di lavoratori sportivi:
- gli atleti;
- gli allenatori;
- gli istruttori;
- i direttori tecnici;
- i direttori sportivi;
- i preparatori atletici;
- i direttori di gara.
Questi devono esercitare l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, oppure a favore delle FSN, delle DSA, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Rientrano tra i lavoratori sportivi anche i tesserati che svolgono, a favore dei soggetti indicati in precedenza e per un corrispettivo, le mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina, con l’esclusione delle attività di carattere amministrativo-gestionale.
I decreti definiscono appunto l’elenco di tali mansioni.
Non rientrano tra i lavoratori sportivi le persone che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Quali sono le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva?
Ricordiamo che l’articolo 15 della riforma dello sport, definisce il tesseramento come:
“l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.”
I due DPCM definiscono, dunque, le mansioni che rientrano tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive.
L’elenco completo delle mansioni per il lavoro sportivo è disponibile in allegato ai DPCM pubblicati sul sito istituzionale.
La versione aggiornata al 25 luglio 2024 che raccoglie entrambi gli elenchi è disponibile per il download dal box sottostante.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoro sportivo: aggiornato l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività