Dall’esame dei contenuti del decreto correttivo si è nei fatti passati ad una più ampia rivisitazione della norma necessaria a darle quell'appeal che ad ora obiettivamente manca
Quello che inizialmente doveva essere una raccolta di impressioni e commenti alle novità contenute nella bozza di decreto correttivo, Atto di Governo 170, si è di fatto concretizzato in un riesame dell’intero impianto normativo del concordato preventivo biennale.
Segno che anche Deputati e Senatori hanno ben compreso le note provenienti dalle rappresentanze delle professioni e dell’impresa, audite in questa due giorni di lavori circa il ridotto appeal dell’istituto come ora congeniato.
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Concordato preventivo biennale verso una nuova revisione: Governo già al lavoro
Ne è la prova il fatto che ad audizioni ancora aperte già circolavano anticipazioni riguardo il Governo, il quale sembra abbia lasciato trapelare l’informazione che potrebbe essere rimodulato il meccanismo di costruzione della proposta concordataria introducendo anche forme di riduzione del prelievo sul maggior reddito concordato, ipotizzando varie forme di intervento che vanno da una tassa piatta sull’incremento concordato ad una graduazione della percentuale applicata tanto più alta quanto si è più lontani dall’obiettivo del voto ISA 10.
In queste Audizioni sono state raccolte diverse altre proposte tra le quali da menzionare anche l’introduzione tra le cause di fuoriuscita dal concordato della realizzazione di una riduzione del reddito dovuto a malattia o infortunio del contribuente.
Concordato preventivo biennale, le proposte INT su esclusioni e decadenza: dai passaggi generazionali alle attività di compliance
Tra i punti di merito trattati nella memoria dell’Istituto Nazionale Tributaristi segnalo la possibilità di disapplicare la previsione dell’articolo 3 comma 1 lettera c) che introduce la causa di esclusione per operazioni straordinarie e modifiche delle compagini sociali, nel caso queste derivino o siano comunque conseguenza dei cosiddetti “passaggi generazionali” di cui all’articolo 3 comma 4-ter del TUS (Testo Unico Successioni) le quali verrebbero ingiustamente penalizzate da questa disposizione.
Con riguardo alla previsione dell’articolo 3 comma 1 lettera i) è stato sollecitato il Parlamento affinché consideri la concessione al contribuente concordatario che incorra in una delle cause di decadenza di cui all’articolo 22, riguardanti modifiche integrazione e rettifiche delle dichiarazioni presentate per il triennio precedente a seguito delle attività di compliance poste in atto dalle agenzie fiscali od anche per l’azione spontanea dello stesso per sanare errori ed omissioni, la possibilità di poter chiedere alla Agenzia delle entrate la formulazione di una nuova proposta di concordato sulla base dei dati come sopra aggiornati versando le eventuali maggiori imposte concordatarie scaturenti.
Le qualsiasi novità che Governo e Parlamento vorranno introdurre comporteranno probabilmente una rivisitazione del programma rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per il calcolo della proposta concordataria dei soggetti ISA e forse un ulteriore ritardo del rilascio di quello riguardante i soggetti in regime forfettario.
Campagna Concordato, partenza a settembre
Di tutta evidenza, il conseguente allungamento dei tempi di concreta attuazione dell’istituto sia per i programmi gestionali di studio che dovranno essere adeguati dalle case software recependo le novità introdotte, come pure il prolungarsi dell’attesa della comunicazione dei chiarimenti di prassi utili per dirimere i casi dubbi.
Tra questi quello afferente la definizione certa del perimetro entro il quale dover misurare l’entità del debito scaduto di 5.000 euro, causa di esclusione senza la cui soluzione certa molti potenziali fruitori potranno rinunciare alla concreta valutazione dell’adesione.
Non è ad ora immaginabile un rinvio al 2025 della decorrenza dell’Istituto, ma stante la condizione attuale della norma la cui azione di correzione è sostanzialmente un cantiere aperto, l’assenza di pronunce di prassi e l’avvicinarsi del mese di agosto, l’effettività della partenza della campagna concordataria non potrà avvenire prima di settembre, con la piena ripresa delle attività dei contribuenti e degli studi.
Si renderà conseguentemente necessario, come da me evidenziato in audizione oggi al Senato, anche un più ampio procastinamento del termine di presentazione delle dichiarazioni al 30 novembre prossimo rispetto al 31 ottobre indicato all’articolo 2 della bozza in analisi, quantomeno per i soggetti non forfettari obbligati ad impegnarsi per un biennio.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Concordato preventivo biennale rimandato a settembre