Un focus sugli effetti del concordato preventivo biennale in presenza di circostanze eccezionali dalle quali deriveranno minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi superiori al 30 per cento
Nell’ambito della tendenza verso una maggiore partecipazione del contribuente nel procedimento amministrativo di accertamento tributario, con l’obiettivo di individuare una giusta imposta che, seppur non condivisa, sia comunque accettata dal soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, il Dlgs n. 13/2024, come modificato dal Dlgs n.108/2024, ha reintrodotto – pur cambiandone il volto – il concordato preventivo biennale.
In questo nostro contributo, lette le indicazioni offerte dalle Entrate con la circolare n. 18/2024, e una volta che la risoluzione n. 48/2024 ha approvato i codici tributo, puntiamo l’attenzione su un numero di rilievo (30 per cento), che va accuratamente attenzionato.
Concordato preventivo biennale partite IVA: il numero (30%) da tenere d’occhio. Ecco il quadro generale
I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità, accedono al concordato preventivo biennale, in presenza di determinati requisiti, ad eccezione di quanto previsto nel Capo III, del Dlgs n. 13/2024.
La proposta di concordato, se accettata, definisce gli anni 2024 e 2025, ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024.
I contribuenti definiscono il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP.
Resta invece esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
L’articolo 8 del Dlgs n. 13/2024 prevede che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di CPB.
In estrema sintesi, utilizzando il software messo a disposizione il contribuente può:
- inserire i dati necessari;
- calcolare la proposta di Concordato;
- accettare la proposta entro il 31 ottobre.
Il termine del 31 ottobre è perentorio (cfr. circolare n.18/2024). Infatti, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB non trova applicazione l’art. 2, comma 7 del DPR n. 322/1998, in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
Concordato preventivo biennale partite IVA: cos’è il 30% a cui prestare attenzione
Gli articoli 19 e 30 del Dlgs n. 13/2024 prevedono che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
Ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono:
- per i soggetti ISA, il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del Dlgs n. 13/2024;
- per i soggetti forfetari, il reddito ordinariamente determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 64, primo periodo, della legge forfetari (n. 190/2014).
La circolare n. 18/2024 evidenzia che l’articolo 4 del decreto ministeriale CPB ISA (DM 14 giugno 2024) e in modo analogo anche l’articolo 4 del decreto ministeriale CPB forfetari (DM 15 luglio 2024), ha individuato le seguenti fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del Dlgs n. 1/2018;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
- danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
- l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
- la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività.
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
- Concordato preventivo biennale - la circolare dell’Agenzia delle Entrate
- Clicca per scaricare la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024
Allo stesso modo, l’articolo 22 del Dlgs n. 13/2024 prevede che, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili, il contribuente decada dal concordato che quindi cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta.
Al riguardo, il legislatore ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi ed al corretto svolgimento di alcuni adempimenti.
In particolare, per quel che ci interessa in questa sede, si tratta dei casi in cui a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il numero (30%) da tenere d’occhio nel concordato preventivo biennale