Come funziona la ricostruzione del volume d’affari nell'ambito dei servizi nautici?
Sono veramente tanti ormai i porti turistici sparsi lungo le coste italiane, spesso oggetto di controllo da parte degli 007 del Fisco, con l’obiettivo di acquisire notizie sulla capacità ricettiva, sui clienti che utilizzano il posto barca e sui diversi operatori che ruotano, a vario titolo, in questo particolare mondo.
Servizi nautici: caratteristiche del settore
La metodologia di controllo – Gestione approdi turistici – si occupa dei soggetti che svolgono l’attività di gestione di complessi destinati all’ormeggio, al ricovero ed al servizio di unità da diporto, effettuata sia in aree attrezzate, sia presso i porti turistici, che per l’esercizio dell’attività devono essere in possesso della concessione demaniale e di idonea documentazione che delinei l’area in uso.
Nell’ambito delle strutture portuali particolare importanza ricopre l’opera a mare definita “posto barca”.
Il posto barca è costituito da:
- una porzione di molo, banchina o pontile;
- le attrezzature per l’approdo;
- gli eventuali allacciamenti a luce ed acqua;
- uno specchio acqueo antistante tali opere, avente una dimensione precisa e determinata.
Il posto barca può essere dato in uso al diportista sia per un breve periodo di tempo, anche solo per una sosta durante la navigazione, che per una durata pluriennale, normalmente fino al termine del rapporto di concessione del porto turistico; in entrambi i casi si stipula il contratto di ormeggio, un tipo di contratto atipico che può ricomprendere la fornitura di una serie di prestazioni che vanno dalla locazione dello specchio d’acqua, alla custodia dell’imbarcazione, alla somministrazione di acqua ed energia elettrica, al contratto d’opera per l’intervento di un pilota o pratico dell’approdo.
I servizi tipici forniti sono i seguenti:
- gestione dei posti di ormeggio;
- vari ed alaggi di imbarcazioni;
- rimessaggio di imbarcazioni;
- invernaggio e svernaggio dei motori;
- officina per le riparazioni;
- gestione dei box situati sulle banchine e dei parcheggi per i carrelli e le auto;
- attività varie su moli e banchine;
- assistenza alle imbarcazioni in arrivo e in partenza.
L’attività può essere svolta sia sotto forma di ditta individuale che di società di persone o capitali, con tutte le implicazioni che, anche sotto il profilo del controllo, possono riconnettersi al modello giuridico adottato. La gestione di “complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero ed al servizio di unità da diporto”, viene svolta anche da soggetti strutturati sotto forma di enti, i cui soci sono i clienti stessi.
I controlli prioritari
I verificatori dopo aver adempiuto alle formalità di rito, e ai classici controlli, procedono, nello specifico, a:
- rilevare il personale presente, individuando, oltre ai dati anagrafici, la data di inizio dell’attività, il tipo di rapporto di lavoro, le mansioni svolte ed il tipo di specializzazione;
- rilevare l’eventuale svolgimento di altre attività (ad esempio officina, riparazioni, parcheggio, noleggio barche), al fine di accertare la tipologia dei servizi offerti;
- rilevare le tariffe eventualmente esposte al pubblico o desumibili dalla documentazione rinvenuta, considerando che esistono tariffe differenziate in dipendenza della lunghezza dell’imbarcazione, del tipo di servizio richiesto e, in caso di contratti di abbonamento, alla cadenza periodica dei pagamenti;
- inventariare le navi, le imbarcazioni ed i natanti eventualmente a disposizione, le principali attrezzature ed i macchinari utilizzati;
- riscontrare il numero delle imbarcazioni presenti, rilevando per ciascuna di esse la targa o la matricola, la lunghezza, e gli altri elementi ritenuti particolarmente significanti ai fini del controllo.
La ricostruzione del volume d’affari
L’apposita metodologia di controllo si sofferma – per una valutazione della sostanziale attendibilità delle scritture contabili – sull’accertamento della potenziale capacità ricettiva della struttura.
La percentuale di utilizzazione della capacità ricettiva su base annua sarà quindi determinata raffrontando i posti barca a disposizione con i dati scaturenti dalla contabilità e dalle risultanze delle schede delle presenze.
I verificatori valuteranno l’opportunità di calcolare tale indice anche su base stagionale.
Due sono sostanzialmente gli indici:
- la capacità potenziale della struttura, che è espressa dal numero dei posti barca moltiplicato per i giorni di apertura accertati della struttura;
- l’indice di occupazione, che è dato dal rapporto tra il numero delle presenze e la capacità ricettiva potenziale dell’impresa.
La quantificazione dei servizi presumibilmente non contabilizzati può essere eseguita sulla base dei listini e dei tariffari rinvenuti al momento dell’accesso, della documentazione extracontabile reperita, nonché sulla scorta di quanto fatturato per prestazioni similari.
L’esatta individuazione dei servizi forniti e del loro costo potrà essere anche effettuata caso per caso inviando questionari ai clienti oppure invitandoli al contraddittorio. La congruità del volume d’affari può essere separatamente appurata con riferimento agli ulteriori servizi offerti.
Servizi di rimessaggio e/o di ormeggio
Per l’individuazione dei servizi di rimessaggio e/o di ormeggio eventualmente non contabilizzati i verificatori terranno conto:
- delle risultanze del confronto tra il numero delle presenze risultanti dalle fatture e ricevute emesse ed il numero dei clienti risultanti dalle schede delle presenze;
- dei dati rilevabili dalla documentazione extracontabile e dagli eventuali archivi magnetici;
- del materiale di consumo, tenendo presente che in tali servizi è normalmente compresa la sostituzione di olio, filtri, candele, calotte, ecc.;
- della valorizzazione dell’opera dei dipendenti, in rapporto alle potenzialità della struttura.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 7018/2018, la Corte di Cassazione si è occupata di un particolare caso di ricostruzione indiretta dei ricavi nei confronti di una società esercente l’attività di ormeggio e servizi nautici.
All’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una snc, esercente l’attività di ormeggio ed altri servizi nautici, un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito di impresa dichiarato, accertando fra l’altro, maggiori ricavi.
Contro l’avviso di accertamento la società ed i soci proponevano ricorso alla allora CTP, che lo accoglieva parzialmente, riducendo il maggior reddito di impresa accertato dall’Ufficio.
La CTR accoglieva parzialmente l’appello incidentale dei contribuenti e rigettava l’appello principale dell’Ufficio.
Da qui il ricorso erariale in Cassazione, che viene accolto. In particolare, gli Ermellini rilevano che:
“il giudice di appello muove dal dato certo che, alla data di accesso dei verificatori nella darsena (14 dicembre 2005), vi erano presenti n. 133 barche tutte ricoverate con contratto annuale; afferma inoltre che il numero di imbarcazioni presenti nella darsena durante la stagione invernale costituisce il «minimo», atteso che, nel corso della stagione estiva, il numero delle imbarcazioni presenti nel porto turistico non può che aumentare, dovendosi aggiungere le imbarcazioni ricoverate con contratti brevi (mensili, settimanali, giornalieri), con tariffe ben superiori a quella annuale, e considerando che i posti barca complessivi sono 216 secondo la società e 247 secondo l’Ufficio”. Il giudice di secondo grado, tuttavia, “ritenendo eccessivo il costo medio giornaliero di euro 10 per ogni barca determinato induttivamente dall’Ufficio, annulla integralmente l’avviso di accertamento anziché procedere esso stesso alla diversa quantificazione induttiva del corretto importo, in sostituzione del calcolo ritenuto erroneo per eccesso compiuto dall’Ufficio.”
La Corte, inoltre, rileva ulteriori profili di contraddizione nella parte in cui la CTR, da un lato assume che l’avvenuta distruzione del “registro o schede di presenza” ammessa da un socio, la mancata comunicazione ai verificatori dei recapiti telefonici dei clienti, nonché l’incompletezza delle ricevute fiscali rilasciate, prive della obbligatoria indicazione della qualità e quantità dei servizi prestati, ha posto l’Ufficio in una condizione di “difficoltà estrema” nella ricostruzione induttiva dei ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/73; dall’altro lato, imputa all’Ufficio di non avere fornito dati precisi sul numero dei contratti “brevi”, aggiuntivi rispetto a quelli annuali, che lo stesso giudice ritiene impossibili da quantificare con precisione a causa della condotta del contribuente.
Infine, la CTR reputa che i ricavi denunciati nell’anno 2003 devono ritenersi “in linea” (seppure di importo inferiore) con i ricavi denunciati negli anni 2004 e 2005, “in ragione del fatto notorio relativo alla presenza di un caldo eccezionale nell’estate del 2003”, osservazione che, logicamente, secondo i massimi giudici, dovrebbe giustificare un aumento delle presenze di natanti nel corso di una stagione particolarmente favorevole dal punto di vista climatico, e quindi una maggiorazione dei ricavi per contratti stagionali riferibili all’anno 2003.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: I controlli fiscali su barche, servizi nautici, ormeggi, rimessaggio