Comunicazione preventiva e distacco di lunga durata, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che è stato adottato il decreto numero 170 del 6 agosto scorso. Il provvedimento definisce gli standard e le regole della comunicazione preventiva, dell'annullamento e della variazione.
Comunicazione preventiva e distacco di lunga durata, con la notizia del 9 agosto 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che è stato adottato il decreto numero 170 del 6 agosto scorso.
Il provvedimento ed i relativi allegati, in fase di registrazione da parte della Corte dei Conti, definiscono gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero.
Tali comunicazioni sono relative ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.
Nello specifico le regole si applicano a:
- comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima;
- comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.
Comunicazione preventiva e distacco di lunga durata: il decreto del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto di aver adottato il decreto numero 170 del 6 agosto scorso.
- Ministero del Lavoro - Decreto numero 170 del 6 agosto 2021
- Standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero.
La notizia è stata pubblicata sul sito istituzionale il 9 agosto 2021 e riguarda le nuove regole sulla comunicazione preventiva e distacco di lunga durata.
Il provvedimento in questione, insieme agli allegati, definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero, relativamente ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.
In particolare, sono interessate le seguenti comunicazioni:
- comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima (di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016);
- comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata (di cui all’art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. n. 136/2016, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 122/2020).
All’interno del decreto sono contenuti i modelli e sono indicate le modalità di comunicazione da porre in essere.
Una volta registrato da parte della Corte dei Conti, il decreto sarà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero nella Sezione Pubblicità Legale.
Il nuovo provvedimento abroga il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2016.
Modelli e modalità di comunicazione
Le modalità tecniche di compilazione e trasmissione delle comunicazioni di inizio, variazione o annullamento riguardanti il distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi erogata in Italia da parte di aziende stabilite in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in una nazione extra UE sono contenute nell’allegato al decreto.
I soggetti interessati devono utilizzare il modello UNI_Distacco_UE.
Per quanto riguarda la comunicazione preventiva, è previsto quanto segue:
- deve essere inviata per comunicare l’inizio di uno o più distacchi con l’indicazione, per ciascuno del periodo di esecuzione, della sede di lavoro e del numero di lavoratori;
- l’invio è a carico del prestatore di servizi e deve essere eseguito entro le ore 24 del giorno precedente all’inizio del distacco.
In merito all’annullamento, invece, la comunicazione dovrà essere effettuata, prima dell’inizio del distacco, nel caso si renda necessaria la variazione di uno o più dati essenziali.
Anche in questo caso la comunicazione deve essere effettuata dal prestatore di servizi entro le ore 24 del giorno di inizio del distacco o del primo distacco nel caso di comunicazioni contenente più periodi di lavoro in Italia.
I dati essenziali sono quelli riportati nel seguente elenco:
- Prestatore di servizi:
- Codice identificativo;
- Stato di stabilimento;
- Impresa utilizzatrice:
- Codice identificativo;
- Stato di stabilimento;
- Soggetto distaccatario:
- Codice fiscale Azienda;
- Lavoratore:
- Codice identificativo;
- Stato di nascita;
- Cittadinanza;
- Lavoratore in sostituzione:
- Codice identificativo;
- Stato di nascita;
- Cittadinanza.
Per quanto riguarda la variazione, invece, deve essere trasmessa per comunicare che alcuni dati non essenziali inseriti in una comunicazione preventiva di distacco, sono variati.
I dati interessati dalla variazione sono quelli definiti come “non essenziali”:
- Data di inizio, di fine e durata del distacco;
- Data di inizio, di fine e durata della sostituzione, se prevista;
- Luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
- Avvio, proroga e annullamento sostituzioni;
- Tipologia dei servizi (codice ATECO);
- Generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
- Generalità del referente di cui al comma 4;
- Numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione.
La comunicazione in questione deve essere inviata, dal prestatore di servizio secondo le seguenti tempistiche:
- se le modifiche coinvolgono la data di inizio distacco (anche nel caso di variazione del luogo di lavoro) e/o del periodo di sostituzione: entro le ore 24 del giorno precedente la nuova data inizio distacco/sostituzione;
- negli altri casi entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla data del verificarsi dell’evento modificativo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Comunicazione preventiva e distacco di lunga durata: il decreto del Ministero del Lavoro