In scadenza il 20 settembre 2023 il termine utile per inviare la comunicazione di cessione del credito dei bonus energia per il terzo e il quarto trimestre del 2022. Bisogna utilizzare l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate
La comunicazione di cessione del credito dei bonus energia, relativi al terzo e al quarto trimestre 2022, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 20 settembre.
C’è tempo fino al 30 del mese, invece, per effettuare la remissione in bonis.
Si tratta dei bonus previsti in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas.
La comunicazione di cessione del credito deve essere trasmessa dal soggetto che appone il visto di conformità. Bisogna utilizzare l’apposito modello approvato dall’Agenzia da inviare tramite i canali telematici.
Bonus energia 3° e 4° trimestre 2022: comunicazione di cessione del credito in scadenza il 20 settembre
Si avvicinano le scadenze relative alla comunicazione di cessione dei crediti derivanti dai bonus energia.
La data da segnare in calendario è quella del 20 settembre, questo il termine ultimo fissato dal provvedimento n. 24252 del 26 gennaio per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta previsti in favore delle imprese per le spese sostenute nel corso del terzo e del quarto trimestre del 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas.
Nello specifico, si tratta dei bonus contrassegnati dai seguenti codici:
- 7728, credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), articolo 6, comma 1, del DL n. 115/2022;
- 7729, credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del DL n. 115/2022;
- 7730, credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del DL n. 115/2022;
- 7731, credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del DL n. 115/2022;
- 7733, credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del DL n. 144/2022;
- 7734, credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del DL n. 144/2022;
- 7735, credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del DL n. 144/2022;
- 7736, credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del DL n. 144/2022;
- 7742, credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022;
- 7743, credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022;
- 7744, credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022;
- 7745, credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del DL n. 176/2022.
La cessione del credito, al contrario della fruizione diretta, deve rispettare alcune specifiche condizioni:
- può avvenire solo per intero;
- il credito può essere ceduto solo una volta, due ulteriori passaggi sono ammessi solo se effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione;
- le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus.
Chi riceve i crediti d’imposta in seguito alla cessione deve utilizzarli comunque in compensazione ed entro la scadenza del 30 settembre 2023.
Bonus energia 3° e 4° trimestre 2022: come inviare la comunicazione di cessione del credito
Ad inviare la comunicazione della cessione del credito deve essere il soggetto che appone il visto di conformità.
Per farlo deve utilizzare l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 giugno 2023 da trasmettere tramite i consueti canali telematici.
Nel caso in cui non sia richiesto il visto di conformità, l’invio è a carico del beneficiario del credito (il soggetto cedente) che si può rivolgere anche a intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
La data del 30 settembre segna anche l’ultimo termine utile per beneficiare della remissione in bonis per la mancata comunicazione all’Agenzia, entro lo scorso 16 marzo, dei crediti d’imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022.
I contribuenti che non hanno trasmesso la comunicazione dei crediti entro la scadenza del 16 marzo 2023, dunque, possono farlo entro il 30 settembre, versando la sanzione di 250 euro tramite modello F24 Elide e utilizzando il codice tributo “8114”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia 3° e 4° trimestre 2022: comunicazione di cessione del credito in scadenza il 20 settembre