Si avvicina la scadenza per il pagamento del secondo acconto dell'IRAP. L'imposta regionale sulle attività produttive dovrà essere versata entro il 2 dicembre. Chi sono i soggetti interessati e cosa cambia con il concordato preventivo biennale? Ecco le istruzioni
C’è tempo fino al 2 dicembre per versare il secondo acconto IRAP 2024, l’imposta regionale sulle attività produttive.
Come per le altre imposte sui redditi, la scadenza è prevista per il 30 novembre, tuttavia cadendo di sabato è automaticamente differita al 2 dicembre.
Il presupposto alla base dell’IRAP è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.
Il versamento deve essere effettuato in modalità telematica tramite modello F24. Anche sull’IRAP impatteranno le novità previste per le partite IVA che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
IRAP: secondo acconto in scadenza il 2 dicembre 2024
È fissata per il 2 dicembre 2024 la scadenza per effettuare il pagamento del secondo acconto dell’IRAP relativa all’anno in corso, stesso termine per versate anche IRPEF e IRES e imposte sostitutive.
I soggetti tenuti al versamento dell’IRAP sono:
- gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata;
- gli enti non commerciali privati;
- le amministrazioni ed enti pubblici.
Per quanto riguarda il pagamento, si ricorda che il calcolo del secondo, o unico, acconto 2024 dell’IRAP può essere effettuato attraverso due modalità:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale.
Il metodo storico prevede il pagamento dell’imposta calcolata sulla base dell’importo dovuto per l’anno precedente.
Il metodo previsionale invece basa il calcolo dell’imposta sui redditi che il contribuente ipotizza di ottenere, considerando anche le deduzioni, le detrazioni e i crediti d’imposta.
Questo secondo metodo consente di ridurre le imposte dovute per il 2024 qualora si ritenga che siano inferiori rispetto a quelle del 2023.
Sulla base dei risultati ottenuti, dovranno versare l’acconto relativo al periodo d’imposta le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir se l’importo indicato nel rigo IR21 della dichiarazione supera i 51,65 euro.
In tutti gli altri casi è necessario effettuare il pagamento se l’importo indicato nel rigo IR21 della dichiarazione supera i 20,66 euro.
Inoltre, nel primo caso esaminato, se l’importo dell’imposta supera i 51,65 euro, il pagamento dell’acconto può essere effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 30 novembre (2 dicembre), se l’importo è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro.
Nel caso in cui si debbano pagare due rate:
- la prima è pari al 40 per cento dell’acconto complessivo dovuto e doveva essere pagata entro il 30 giugno (termine prorogato al 31 luglio);
- la seconda è pari al restante 60 per cento e deve essere versata entro il 30 novembre (per quest’anno 2 dicembre, vista la coincidenza con il giorno festivo).
Per quanto riguarda i soggetti che applicano gli ISA e i forfettari le due rate di acconto sono uguali (entrambe al 50 per cento).
Secondo acconto IRAP 2024: l’impatto del concordato preventivo biennale
Quest’anno il secondo acconto IRAP è soggetto ad una novità. Coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale e sono tenuti al versamento del secondo, o unico, acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive andranno incontro ad una maggiorazione dell’importo.
Infatti, come stabilito dall’articolo 20 del D.Lgs n. 13/2024, in caso di applicazione del metodo storico, il secondo acconto IRAP subisce una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente.
IRAP: quali sono le aliquote da applicare?
L’IRAP è un’imposta che si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione o provincia autonoma. Esso è calcolato in maniera differenziata in base alla tipologia dei soggetti e delle attività esercitate.
Il valore della produzione netta può essere definito come il valore aggiunto della produzione al netto degli ammortamenti.
L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria | 3,90 per cento |
aliquota per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori | 4,20 per cento |
aliquota per banche, altri enti e società finanziarie | 4,65 per cento |
aliquota per imprese di assicurazione | 5,90 per cento |
aliquota per amministrazioni ed enti pubblici | 8,50 per cento |
Si ricorda che le Regioni e le Province autonome possono variare le prime quattro aliquote della tabella di cui sopra fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
Per conoscere le aliquote applicabili è possibile consultare l’apposita sezione dedicata sul sito del MEF.
Secondo acconto IRAP 2024: istruzioni per la compilazione del modello F24
Per procedere al pagamento del secondo, o unico, acconto dell’IRAP è necessario utilizzare il modello F24 inserendo il codice tributo: 3813.
Di seguito riportiamo anche tutti gli altri codici tributo da utilizzare per i versamenti relativi all’IRAP.
Denominazione | Codice tributo |
---|---|
Imposta regionale sulle attività produttive saldo | codice tributo 3800 |
IRAP acconto prima rata | codice tributo 3812 |
IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | codice tributo 3813 |
IRAP - versamento mensile - art. 10 bis, comma 1, dlgs. 446/97 - ( risoluzione n. 51 del 15/02/2008 | codice tributo 3858 |
IRAP - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1,comma 21, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 | codice tributo 3883 |
IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 | codice tributo 9934 |
IRAP- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 - interessi | codice tributo 9935 |
Sanzioni relative all’IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010 | codice tributo 9971 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 d.lgs 472/1997 | codice tributo 1987 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi accertamento con adesione | codice tributo 9415 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP accertamento con adesione | codice tributo 9416 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione-art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9908 |
Accertamento con adesione - Sanzione ed altre somme dovute relative all’IRAP- adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9909 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione all’invito a comparire -art. 5 c. 1 bis -dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9920 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme relative all’IRAP- adesione all’invito a comparire -art.5, c. 1bis, dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9921 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 d.lgs. 472/1997 | codice tributo 1987 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lettera a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Conciliazione giudiziale - IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale | codice tributo 9512 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP conciliazione giudiziale | codice tributo 9513 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione pecuniaria relativa all’IRAP definizione delle sole sanzioni | codice tributo 9607 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale | codice tributo 7452 |
Omessa impugnazione IRAP - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - sanzione - controllo sostanziale | codice tributo 7453 |
Omessa impugnazione IRAP - spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Omessa impugnazione IRAP - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi omessa impugnazione | codice tributo 9466 |
Omessa impugnazione IRAP - sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP omessa impugnazione | codice tributo 9467 |
Omessa impugnazione IRAP - sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Reclamo e mediazione - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - IRAP e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992 | codice tributo 9955 |
Reclamo e mediazione - Sanzioni dovute relative all’IRAP - reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs.546/1992 | codice tributo 9956 |
Ravvedimento operoso - Interessi sul ravvedimento IRAP - art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007 | codice tributo 1993 |
Ravvedimento operoso: - sanzione pecuniaria IRAP | codice tributo 8907 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IRAP: secondo acconto in scadenza il 2 dicembre 2024