Saldo IRAP non versato e omessa indicazione dell'esonero previsto dal decreto Rilancio nel prospetto relativo agli Aiuti di Stato per il periodo di imposta 2019: è possibile regolarizzare la propria posizione con una dichiarazione integrativa e con il pagamento di una sanzione ridotta grazie al ravvedimento operoso. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 58 del 29 settembre 2021.
Chi non ha versato il saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 grazie alla misura prevista dal Decreto Rilancio avrebbe dovuto inserire l’esonero nel prospetto relativo agli Aiuti di Stato nel modello IRAP 2020.
In caso di omessa indicazione, è possibile regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e provvedendo al pagamento della sanzione ridotta grazie al ravvedimento operoso.
Con la risoluzione numero 58 del 29 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire.
I chiarimenti sono arrivati nello stesso giorno in cui il Governo ha approvato il Decreto Proroghe che ha previsto uno slittamento al 30 novembre della scadenza per il versamento del saldo dell’IRAP 2019 e della prima rata di acconto 2020 per le partite IVA che hanno superato il limite per gli aiuti di Stato, e quindi tenute a regolarizzare l’omesso pagamento senza l’applicazione di sanzioni e interessi, come previsto dal decreto Agosto n. 104/2020.
Saldo IRAP non versato, indicazione dell’esonero nella dichiarazione 2020 o 2021?
In caso di saldo IRAP non versato grazie alla misura introdotta dall’articolo 24 del Decreto Rilancio, l’esonero deve essere indicato nel prospetto relativo agli Aiuti di Stato, sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP, della dichiarazione 2020 per il periodo d’imposta 2019 o in quello della dichiarazione 2021 relativa al 2020? E in caso di omessa indicazione quali sono le conseguenze e come è possibile correggere l’errore?
Sono questi i quesiti a cui risponde l’Agenzia delle Entrate.
La norma stabilisce che “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”.
Lo stesso testo specifica che l’agevolazione rientra tra gli Aiuti di Stato previsti per contrastare l’emergenza Covid. E con la circolare numero 25/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire per indicare l’esonero dal versamento del saldo dell’imposta nel modello IRAP 2020.
Nella risoluzione numero 58 del 29 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti che non hanno operato secondo le indicazioni possono mettersi in regola senza perdere i benefici e chiarisce quali sono le azioni da compiere per farlo.
Saldo IRAP non versato e omessa indicazione dell’esonero: dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso
In caso di omessa indicazione dell’esonero nel prospetto degli Aiuti di Stato del modello IRAP 2020, i contribuenti devono procedere su due fronti:
- presentare una dichiarazione integrativa;
- versare la sanzione per l’errore commesso, avvalendosi del ravvedimento operoso che permette di ridurre l’importo dovuto.
I dati devono essere comunicati per permettere all’Amministrazione finanziaria di procedere con l’inserimento delle agevolazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, RNA.
Le informazioni che andavano inserite nella sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020, e quindi relativo al periodo di imposta 2019, sono state riepilogate dall’Agenzia delle Entrate nel testo della risoluzione pubblicata il 29 settembre.
Casella/Colonna | Dato da indicare |
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Tipo aiuto | codice 1 |
Codice aiuto | 999 |
Quadro | quadro IR |
Tipo norma | 1 |
Anno | 2020 |
Numero | 34 |
Articolo | 24 |
Tipologia costi | codice 20 |
Importo aiuto spettante | Importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio |
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risoluzione numero 58/2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Saldo IRAP non versato e omessa indicazione dell’esonero: necessaria la dichiarazione integrativa