Il decreto sull'anagrafe delle criptovalute è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022 e prevede l'obbligo di iscrizione nel registro della valuta gestito dall'OAM, organismo agenti e mediatori. I soggetti che operano in Italia dovranno trasmettere trimestralmente al MEF i dati delle operazioni con i saldi delle transazioni.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato (in GU n. 40 del 17 febbraio 2022) il decreto ministeriale con cui si disciplina la cosiddetta Anagrafe delle criptovalute.
Già con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale erano stati del resto inclusi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.
Con la nuova Anagrafe i dati delle operazioni con i saldi delle transazioni saranno trasmessi trimestralmente al Ministero dell’economia e per chi opererà in Italia sarà obbligatoria l’iscrizione nel registro della valuta gestito dall’Oam (organismo agenti e mediatori).
Chi non adempie all’obbligo non potrà operare in Italia e rischia fino all’oscuramento del sito.
Il registro sarà inoltre accessibile alla Guardia di finanza e altre forze di polizia nel caso di controlli e accertamenti.
Il decreto attuativo firmato dal Ministro dell’Economia istituisce quindi un registro nel quale dovranno registrarsi obbligatoriamente tutti gli exchangers e tutti i gestori di crypto wallet , con possibilità pertanto di accesso ai dati di coloro che operano sulle loro piattaforme e alle transazioni sulle stesse piattaforme transitate. Non solo le piattaforme costituite in Italia e con sede in Italia, ma anche quelle straniere.
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Tanto premesso, vediamo di seguito come funzionerà, in concreto, quanto a modalità e tempistiche con cui gli operatori saranno tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, nonché le forme di cooperazione con le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione.
Cosa prevede il decreto sull’anagrafe delle criptovalute
Il decreto fornisce innanzitutto la definizione esatta di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, specificando che si intende per tale ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali, nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute.
Per prestatori di servizi di portafoglio digitale si intende poi ogni persona fisica, o soggetto diverso da persona fisica, che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.
Il decreto chiarisce anche cosa si debba intendere per valuta virtuale e cioè “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
L’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’art. 1, comma 2, lettere b) e c) è dunque riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro.
E, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono tenuti alla comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8 ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141.
Obbligo che si considera assolto mediante comunicazione all’OAM.
Tale comunicazione all’OAM costituisce pertanto condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio italiano da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale e deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di avvio della sezione speciale.
Tale sezione speciale, deve essere resa operativa entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
In ogni caso, come da nota dello stesso Oam del 18 febbraio scorso, la sezione sarà operativa entro il 18 maggio.
In caso di mancato rispetto del termine per la comunicazione, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.
Comunicazione telematica all’OAM: gli elementi obbligatori
La comunicazione dovrà essere effettuata telematicamente all’OAM, utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dello stesso organismo.
La comunicazione dovrà contenere:
- per le persone fisiche:
- il cognome e il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la cittadinanza;
- il codice fiscale, ove assegnato;
- gli estremi del documento di identificazione;
- la residenza anagrafica, nonché il domicilio, se diverso dalla residenza;
- un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
- l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del decreto;
- le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
- la denominazione sociale;
- la natura giuridica del soggetto;
- il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
- la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
- per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
- un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
- l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
- l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del decreto;
- le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
Quanto alla tipologia di servizi prestati, come indicati nel citato allegato 2, i servizi richiamati sono in particolare i seguenti:
- Servizi funzionali all’utilizzo e allo scambio di valute virtuali e/o alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali;
- Servizi di emissione, offerta di valute virtuali;
- Servizi trasferimento e compensazione in valute virtuali;
- Ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio di valute virtuali (es. esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze parti, servizi di collocamento di valute virtuali, servizi di consulenza su valute virtuali);
- Servizi di portafoglio digitale.
Eventuali variazioni dei dati dichiarati dovranno essere comunicate entro quindici giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le medesime modalità telematiche di cui sopra.
L’iscrizione alla sezione speciale del Registro della valuta
L’OAM, verificata la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, dispone ovvero nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro.
Tale termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l’OAM ritenga la comunicazione incompleta, ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della comunicazione.
La mancata iscrizione non pregiudica comunque il diritto dell’interessato ad effettuare una nuova successiva comunicazione.
L’OAM trasmetterà poi al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione semestrale, contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, alla tipologia di servizi svolti dai predetti prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attività, nonché i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate trasmessi all’OAM.
Come detto l’OAM collaborerà anche con i soggetti di cui all’art. 21, comma 2, lettera a) del decreto antiriciclaggio e con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per agevolare l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, fornendo, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro, compresi i dati che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, in base allo stesso decreto (art. 5), devono trasmettere all’OAM in relazione a tutte le operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana, tra cui, in particolare:
- i dati identificativi del cliente, come riportati nell’allegato 1 del decreto;
- i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente, come riportati nell’allegato 1 del decreto.
Le informazioni da trasmettere all’OAM, indicate nell’allegato 1 al Decreto già richiamato, sono, ancor più nello specifico, le seguenti:
- quanto ai dati identificativi del cliente
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
- estremi del documento di identificazione.
- quanto ai dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente:
- Controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
- Numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale riferibili a ciascun cliente;
- Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
- Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
- Numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.
La trasmissione all’OAM dei dati di cui sopra deve avvenire con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche stabilite dallo stesso organismo con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
In definitiva, si tratta di tutta una serie di informazioni che concorreranno certamente a rendere più trasparenti le operazioni svolte con le monete virtuali.
Vero è però che anche questi senz’altro utili adempimenti istruttori ancora non risolvono il gap normativo che caratterizza il settore.
- Gazzetta Ufficiale - Serie Generale numero 40 del 17 febbraio 2022
- Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il decreto sull’anagrafe delle criptovalute