Le nuove regole sulla compensazione dei crediti d'imposta con modello F24 introdotte dal DL 50/2017 si applicano anche al bonus Renzi? Ecco alcuni utili chiarimenti.
Compensazione modello F24 e bonus Renzi: le regole introdotte dal DL 50/2017 si applicano anche al bonus Irpef di 80 euro?
Come noto con il Decreto Legge 50/2017 sono state introdotte nuove regole per l’utilizzo in compensazione con modello F24 dei crediti d’imposta: a partire dal 24 aprile ogni modello F24 di contribuenti titolari di partita Iva dovrà transitare per i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel/F24 online e pertanto in qualsiasi caso sarà necessario rivolgersi ad un intermediario abilitato.
Una delle maggiori criticità riguarda l’utilizzo in compensazione del cosiddetto bonus Renzi, ovvero il credito Irpef di 80 euro anticipato dal datore di lavoro in busta paga del lavoratore in qualità di sostituto d’imposta. Si applicano le nuove regole sulla compensazione con modello F24 introdotte dal DL 50/2017?
Trattandosi di un tema che interessa una platea molto ampia di contribuenti cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Secondo quanto previsto dal DL 50/2017 non è obbligatoria la compensazione del bonus Renzi, codice tributo 1655, con modello F24 online (Entratel o Fisconline). Tuttavia permangono alcuni dubbi: l’opinione dell’Agenzia delle Entrate sembra infatti discostare con quanto previsto dal Decreto in oggetto.
Compensazione modello F24 e bonus Renzi 2017: chiarimenti e novità
A partire dal 24 aprile 2017 la compensazione orizzontale con modello F24 dei crediti d’imposta per i contribuenti titolari di partita Iva dovrà transitare esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; sarà dunque necessario per tutti i contribuenti affidarsi ad un intermediario abilitato.
Molti dubbi sono sorti in merito alla compensazione con modello F24 del bonus Renzi 80 euro, il credito Irpef introdotto dall’articolo 1 del D.L. n. 66/2014 anticipato al lavoratore dipendente e assimilato in busta paga dai datori di lavoro che operano come sostituti d’imposta. Il DL 50/2017, tuttavia, è abbastanza chiaro nello specificare quali sono i crediti da utilizzare in compensazione per i quali è obbligatorio l’utilizzo del modello F24 online.
Come specificato dal comma 3 dell’art. 3 DL 50/2017, le nuove disposizioni sulla compensazione con modello F24 introducono le seguenti novità operative:
“All’articolo 37, comma 49-bis, del DL 223/2016, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, le parole: per importi superiori a 5.000 euro annui, sono sostituite dalle seguenti: ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi”.
Ad una prima lettura del comma in oggetto è possibile affermare che le nuove regole per la compensazione dei crediti d’imposta con modello F24 non si applicano anche al bonus Renzi, in quanto non rientra tra i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Nonostante la normativa sia abbastanza chiara i dubbi in merito sorgono dal fatto che interpellando l’Agenzia delle Entrate viene affermato il contrario rispetto a quanto fino ad ora sostenuto. Di recente inoltre anche la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con la circolare n. 4/2017 ha specificato che stando a quanto previsto dal DL 50/2017 le nuove regole per la compensazione dei crediti d’imposta con modello F24 non si applicano al bonus Renzi.
Compensazione modello F24 e bonus Renzi 2017: criticità
Le novità fiscali introdotte dal DL 50/2017 necessitano di chiarimenti specifici dall’Agenzia delle Entrate. In merito all’utilizzo in compensazione con modello F24 dei crediti d’imposta vantati dai datori di lavoro in merito al bonus Renzi i pareri sono discordanti.
Alla richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in molti si sono sentiti rispondere esattamente l’opposto rispetto a quanto affermato fino ad ora, ovvero che le nuove modalità di compensazione con obbligo di modello F24 online si applicano anche ai crediti relativi al bonus Renzi di 80 euro.
Le novità introdotte dal DL 50/2017, oltre a comportare maggiori adempimenti e costi per i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo rischiano di causare non poca confusione. Per il momento, in attesa dei chiarimenti necessari da parte dell’Agenzia delle Entrate, il consiglio è quello di affidarsi ad un intermediario anche per la compensazione con modello F24 del bonus Renzi, ovvero per l’utilizzo del codice tributo 1655.
Compensazione modello F24 e novità 2017: cosa cambia?
Saldo modello F24 | Modalità di compensazione utilizzabile |
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Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari |
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Modello F24 con saldo zero | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
In questa tabella riepilogativa è contenuto quanto previsto dal DL 50/2017 in merito alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta con modello F24. Ricordiamo inoltre che il limite per l’utilizzo libero e senza necessità di visto di conformità si riduce da 15.000 a 5.000 euro.
Per una lettura approfondita di tutte le novità i lettori interessati possono far riferimento all’approfondimento sulla compensazione con modello F24 a seguito delle novità introdotte dal DL 50/2017.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Compensazione modello F24 e bonus Renzi 2017: chiarimenti e novità