Dal 1° aprile viene adottata la nuova classificazione ATECO 2025. Le istruzioni operative nella circolare INPS

Dopo l’adozione il 1° gennaio, i nuovi codici ATECO 2025 sono operativi dal 1° aprile.
Dall’INPS arrivano le prime istruzioni operative per quanto riguarda la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali e per le gestioni speciali e la gestione separata.
Per le nuove iscrizioni, dal 1° aprile, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla CCIAA o che risulta dalla riattribuzione del precedente codice ATECO 2007.
Nuovi codici ATECO 2025: le istruzioni INPS
Con la circolare n. 71 pubblicata il 31 marzo l’INPS fornisce le istruzioni operative in merito all’adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT.
Come noto, infatti, dal 1° gennaio è in vigore la nuova classificazione ATECO, che sostituisce la precedente. I nuovi codici sono operativi a partire dal 1° aprile con l’obiettivo di rappresentare in maniera più adeguata i cambiamenti nella realtà economica nazionale.
L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per finalità statistiche, ma viene utilizzata anche in ambito amministrativo e fiscale.
Anche l’INPS, dunque, adotta la nuova classificazione nei propri sistemi informativi sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro.
L’Istituto fa sapere che la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” è stata aggiornata e che dal 1° aprile è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.
Pertanto, per le nuove iscrizioni successive al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.
Per tutte le matricole già attive, l’INPS provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA.
“La nuova versione del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, aggiornata alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, verrà resa disponibile successivamente alla pubblicazione della presente circolare.”
Nell’ambito della classificazione ATECO 2025, specifica inoltre l’INPS, è stato istituito il nuovo codice statistico contributivo (CSC) 70713 per le attività di consulenza.
Nuovo codici ATECO 2025: istruzioni per artigiani e commercianti e Gestione separata
L’aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche per le gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti saranno comunicate dall’INPS con un prossimo messaggio.
Per quanto riguarda la Gestione separata, invece, l’INPS ha fornito le prime istruzioni.
Con riferimento alle procedure relative ai committenti, nei flussi Uniemens trasmessi dal 1° aprile, il codice ATECO 2025 deve essere inserito nel campo “codice Istat”. Questo anche se il flusso è riferito a periodi precedenti.
“La classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso il Registro delle imprese, l’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.”
Per quanto riguarda i professionisti, invece, la procedura di iscrizione è aggiornata con i codici ATECO 2025 per i lavoratori e le lavoratrici che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile.
Per chi invece è già presente negli archivi gestionali al 31 marzo 2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Nuovi codici ATECO 2025: le istruzioni INPS