Cessione del credito bonus edilizi, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 10 giugno 2022, recepisce le novità introdotte dal Decreto Sostegni ter e del Decreto Aiuti. Il nuovo provvedimento adegua le istruzioni sulla comunicazione. Viene inoltre aggiornata la piattaforma di cessione del credito.
Cessione del credito bonus edilizi, con il provvedimento del 10 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulla comunicazione, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Sostegni ter e dal Decreto Aiuti.
Viene inoltre aggiornata la piattaforma, dopo l’adeguamento del provvedimento pubblicato lo scorso 3 febbraio.
La legge di conversione del Decreto Sostegni ter ha previsto la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti d’imposta, successivamente alla prima, esclusivamente in favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario vigilato e imprese di assicurazione autorizzate all’operatività in Italia.
Inoltre, per le cessioni a partire dal 1° maggio, è previsto il divieto di cessioni parziali successive.
Il Decreto Aiuti è tornato sulla cessione del credito, stabilendo che sia sempre consentita la cessione dalle banche e dalle società che appartengono ad un gruppo bancario vigilato in favore dei clienti professionali privati.
Tali novità hanno richiesto l’adeguamento del precedente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Cessione del credito bonus edilizi, le novità del DL Sostegni ter e del DL Aiuti
Continuano le novità sulla cessione del credito dei bonus edilizi. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2022 viene adeguato il precedente provvedimento dello scorso 3 febbraio alle novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sostegni ter e dal Decreto Aiuti.
Le modifiche introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sostegni ter riguardano:
- la possibilità per banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario vigilato e imprese di assicurazione autorizzate all’operatività in Italia di effettuare due cessioni dei crediti d’imposta successive alla prima;
- il divieto di cessioni parziali successive per le cessioni a partire dal 1° maggio 2022, con l’attribuzione di un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Per quanto riguarda il Decreto Aiuti, l’articolo 14 del DL numero 50 del 2022 ha previsto che banche e società appartenenti a un gruppo bancario vigilato, possano sempre cedere il credito in favore dei clienti professionali privati.
Tali clienti devono aver stipulato un contratto di conto corrente con la banca in questione o con la banca capogruppo.
Non è invece prevista alcuna la possibilità di un’ulteriore cessione da parte dei clienti indicati.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 10 giugno 2022
- Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022.
Cessione del credito bonus edilizi, cosa cambia con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Per adeguare il precedente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate alle novità introdotte dai decreti citati, il provvedimento del 10 giugno elimina le parole “senza facoltà di successiva cessione”.
Il nuovo provvedimento aggiunge inoltre che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Se si prendono in considerazione le rate rimanenti di spese sostenute tra l’anno 2020 e l’anno 2025, non fruite in detrazione, la scadenza da tenere in considerazione è quella del 16 marzo dell’anno in cui scade la dichiarazione dei redditi in cui il contribuente avrebbe dovuto inserire la prima rata ceduta e non utilizzata in detrazione.
Viene prevista la possibilità di annullare le comunicazioni in questione entro il 5 aprile successivo alla scadenza.
Per quanto riguarda i cessionari e i fornitori, al punto 5.2 viene stabilito che i soggetti devono confermare l’esercizio dell’opzione, tramite l’apposita piattaforma di cessione dei crediti.
La piattaforma, aggiornata, è raggiungibile attraverso l’area l’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Per quanto riguarda le comunicazioni relative a crediti dal 1° maggio 2022, si deve comunicare in anticipo la scelta della fruizione in compensazione. Tale scelta deve essere indicata per ciascuna rata annuale, che può avvenire anche in più soluzioni.
Cessione del credito bonus edilizi, le novità del Decreto Sostegni ter inserite nel provvedimento delle Entrate
Tra le modifiche al provvedimento del 3 febbraio scorso, ci sono quelle legate al punto 6.
Il nuovo provvedimento stabilisce che, in alternativa alla compensazione, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione:
- i fornitori, possono cedere i crediti relativi agli sconti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione verso i soggetti qualificati. Gli stessi possono poi effettuare un’altra sola cessione ad altri soggetti qualificati;
- se la comunicazione è inviata entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Gli stessi possono procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti qualificati;
- per i soggetti qualificati (banche, società appartenenti a un gruppo bancario vigilato) la cessione a favore dei clienti professionali privati, con un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, è sempre permessa.
Le funzionalità della piattaforma permetteranno di comunicare le cessioni in questione a partire dal prossimo 15 luglio 2022.
Ulteriori adeguamenti sono riferiti ad altri aspetti della cessione del credito.
Le ulteriori modifiche sono sintetizzate nei seguenti punti:
- i crediti acquistati dai successivi cessionari, con comunicazione fino al 16 febbraio 2022, rimane la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti qualificati. Gli stessi possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti qualificati;
- la comunicazione delle cessioni deve essere effettuata soltanto dal cedente tramite l’apposita piattaforma, dopo l’accettazione della cessione;
- dopo l’accettazione della cessione del credito, tramite piattaforma, i cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni che sarebbero stati applicati al cedente. Per i crediti dal 1° maggio 2022 è necessaria la comunicazione preventiva dell’utilizzo in compensazione, per ciascuna rata annuale;
- le rate annuali dei crediti dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. Come anticipato, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco che deve essere indicato nelle comunicazioni relative alle successive cessioni tramite la piattaforma.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione del credito bonus edilizi, aggiornata la piattaforma con le novità di DL Sostegni ter e DL Aiuti