Cassa integrazione: nuovi beneficiari a partire dal 1° gennaio 2022 per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio. Con la circolare n. 1 del 3 gennaio il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulla nuova CIG, con un focus sui nuovi obblighi contributivi per le aziende.
Cassa integrazione, si estende la platea dei lavoratori beneficiari a partire dal 1° gennaio 2022, per effetto della riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla Legge di Bilancio.
In parallelo, cambiano gli obblighi contributivi per le aziende che potranno ricorrere alla cassa integrazione.
La circolare n. 1 del Ministero del Lavoro, pubblicata il 3 gennaio 2022, rende note le prime linee di indirizzo sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Il documento fornisce le prime indicazioni operative per le imprese che accedono alla cassa integrazione guadagni (CIG), con un focus particolare sul trattamento di integrazione salariale straordinario.
Per quel che riguarda i nuovi beneficiari, a partire dal 1° gennaio 2022 la cassa integrazione si estende ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Inoltre, viene previsto un abbassamento del requisito di anzianità di effettivo lavoro.
Per quanto riguarda la CIGS, dal 1° gennaio 2022 il trattamento viene concesso anche alle aziende che hanno assunto più di 15 dipendenti.
Cassa integrazione, si allarga la platea dei beneficiari con la Legge di Bilancio 2022
La Legge di Bilancio 2022 contiene al suo interno la riforma degli ammortizzatori sociali, il cui obiettivo è costruire “un sistema di protezione sociale universale”, che non escluda nessun cittadino, legato però anche a politiche attive del lavoro e a politiche industriale mirate.
La circolare n. 1 pubblicata dal Ministero del Lavoro il 3 gennaio 2022 fa il punto delle novità introdotte, specificando che
“le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49/L del 31. 12 2021 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022.”
Restano escluse dalle modifiche le richieste aventi ad oggetto periodi a cavallo degli anni 2021-2022, in caso di sospensione dell’attività lavorativa iniziata nel corso del 2021, anche se proseguita nel corso del 2022.
- Ministero del Lavoro - circolare n. 1 del 3 gennaio 2022
- Legge bilancio 2022. Riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali. Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Cassa integrazione 2022, tra i beneficiari anche apprendisti e lavoratori a domicilio
Tra le principali novità previste dalla Legge di Bilancio 2022 c’è l’estensione della platea dei lavoratori beneficiari della cassa integrazione.
Ai lavoratori dipendenti con contratto subordinato si affiancano i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
Il beneficio viene concesso a tutti i tipi di apprendisti, “senza più circoscrivere l’intervento ad una sola tipologia di tale rapporto di lavoro”, cioè gli apprendistati professionalizzanti.
Nello specifico, vengono ammessi al trattamento di integrazione salariale
- i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- il diploma di istruzione secondaria superiore;
- certificato di specializzazione tecnica superiore;
- l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
La medesima estensione si applicherà anche agli apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro rientranti nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), per le causali ordinarie.
Sempre nell’ottica di una maggiore inclusione, è stato allentato il requisito di anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015. Dal 1° gennaio 2022, per ottenere il beneficio servono solo 30 giorni di lavoro svolto, e non più 90.
Il calcolo viene fatto a partire dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione della CIG. Questo criterio non si applica per la CIGO, in relazione alla “causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale”.
Cassa integrazione 2022, nuovi beneficiari anche per la CIGS
La platea dei beneficiari si allarga anche per la CIGS.
Con la riforma, l’indennità viene estesa a tutte le imprese sopra i 15 dipendenti che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, fondi bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo.
Si estende, pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi anche alle imprese e ai datori di lavoro iscritti al FIS (Fondo di integrazione salariale), che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti.
Nel computo dei dipendenti si contano tutti i tipi di rapporto di lavoro, compresi i lavoratori subordinati, i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti e, per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022, anche i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Come indicato nella circolare:
“sono da includersi nel calcolo dell’organico lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.”
Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto a seguito di una di queste causali:
- riorganizzazione;
- crisi aziendale;
- contratto di solidarietà.
Nella categoria della riorganizzazione aziendale rientrano a decorrere dal 1° gennaio 2022 anche i processi di transizione digitali, tecnologici ed ecologici. In questi casi, il datore di lavoro dovrà stilare insieme ai sindacati un piano in cui “deve indicare puntualmente le azioni di riconversione”, insieme alle attività di recupero occupazionale dei lavoratori.
Cassa integrazione 2022, gli obblighi contributivi per aziende e lavoratori
La Legge di Bilancio interviene anche sugli obblighi contributivi per le aziende.
Il contributo ordinario CIGS è pari allo 0,90 per cento, “di cui 0,60 per cento a carico dell’impresa e 0,30 per cento a carico del lavoratore”.
Sono tenuti al versamento del contributo ordinario tutti i datori di lavoro, a prescindere dal settore di appartenenza, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
A partire dal 1° gennaio 2022, l’obbligo si applica anche ai datori di lavoro appartenenti al settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da
queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti politici e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere però dal numero dei dipendenti.
Le imprese che fanno richiesta per i trattamenti della CIG, sia ordinaria che straordinaria, sono tenute a pagare un contributo addizionale obbligatorio.
La misura della quota viene stabilita in base all’utilizzo dell’integrazione salariale da parte della ditta, “maggiore è l’intensità di utilizzo degli stessi, più alta è la percentuale del contributo addizionale che dovrà essere pagata dall’azienda”.
Aliquota | Periodo di tempo |
---|---|
9 per cento | Fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile |
12 per cento | Oltre a 52 e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile |
15 per cento | Oltre le 104 settimane in un cinquiennio mobile |
Nel 2025 scatterà uno sconto del 40 per cento per le aziende che non hanno utilizzato le risorse della CIG dopo 24 mesi dall’ultima richiesta.
In questo caso, l’aliquota sarà pari al:
- 6 per cento fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
- 9 per cento oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15 per cento oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Cassa integrazione 2022, cosa cambia per i Fondi di solidarietà bilaterali
La circolare ministeriale fa inoltre il punto delle novità relative ai fondi di solidarietà bilaterali.
L’istituzione del Fondo è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla CIG, e la precedente normativa restringeva questo obbligo alle aziende con 5 di più lavoratori.
Come specificato nella circolare ministeriale, la legge adesso prevede che i fondi già costituiti riconoscano l’assegno di integrazione salariale anche ai datori di lavoro che occupano un solo dipendente.
Questi Fondi avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per adeguarsi a quanto dettato dalla Manovra.
Da ultimo, il legislatore ha inserito nella legge una modifica all’art. 29 del decreto legislativo n. 148/2015, che regola il FIS.
Al comma 2 viene previsto che “sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente” e che non rientrino né nella normativa sulla Cassa integrazione, né facciano parte di accordi bilaterali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cassa integrazione, dai beneficiari agli obblighi contributivi: cosa cambia dal 1° gennaio 2022