Requisiti Naspi 2018: maternità e congedo parentale

Carla Mele - Lavoro

Ultimi chiarimenti dall' Inps sulla NAspI: Ai fini della determinazione dei requisiti di spettanza della Naspi, sono validi sia i periodi di congedo per maternità obbligatoria che quelli per congedo parentale

Requisiti Naspi 2018: maternità e congedo parentale

Lo scorso 15 Febbraio l’Inps ha risposto ad un quesito posto da alcune strutture territoriali, riguardo al corretto calcolo del requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI.

La domanda riguarda un chiarimento in merito alla definizione del calcolo del requisito contributivo NASpI. Il richiedente domanda all’Inps se, anche i periodi di congedo di maternità obbligatoria e congedo parentale, rientrassero nel calcolo delle 13 settimane di contribuzione da considerare nei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione involontaria, per accedere all’indennità.

La Direzione Centrale ammortizzatori sociali, con un messaggio del 15 febbraio scorso, risponde affermativamente al quesito: dettagliamo di seguito la motivazione.

Requisiti Naspi 2018: maternità e congedo parentale

Con il messaggio 170/2018, l’INPS fornisce chiarimenti sull’utilità dei contributi figurativi per maternità obbligatoria e periodi di congedo parentale, ai fini della ricerca delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione NASpI.

L’Inps, richiamando le indicazioni contenute al paragrafo 2.2 della circolare INPS in materia di NASpI n. 94/17 ha precisato che, ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione involontaria, si considerano utili:

  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. Tali contributi figurativi sono da considerarsi utili, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro, sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Requisiti Naspi 2018: tutela alle madri lavoratrici

La madre lavoratrice è tutelata dal nostro ordinamento giuridico: basti pensare all’articolo 55 del D.L. 151/2001, secondo il quale la madre che si dimette volontariamente da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento dell’anno di vita del bambino, a prescindere se la lavoratrice abbia fruito o meno dell’indennità di maternità per parte di quel periodo, ha diritto alle indennita’ previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, quindi anche alla Naspi.

Nella generalità dei casi, per accedere all’indennità di disoccupazione Naspi è necessario che si prefigurino congiuntamente tre requisiti:

  • stato involontario di disoccupazione;
  • requisito lavorativo: aver lavorato almeno 30 giorni effettivi, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
  • requisito contributivo: far valere, nell’arco dei 4 anni precedenti lo stato di disoccupazione, almeno 13 settimane contributive

Riguardo al primo requisito, quindi, la madre ha diritto a ricevere l’indennità NASpI anche per dimissioni volontarie; riguardo all’ultimo requisito, a seguito della risposta dell’Inps, non si dovrà procedere alla neutralizzazione né dei periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria, né dei periodi di congedo parentale, in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla prestazione NASpI.

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