Casa antisismica, l'immobile situato in zona a rischio sismico 2 o 3 con interventi autorizzati tra il il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019 rientra nella detrazione. Gli acquirenti possono presentare l'asseverazione anche dopo la richiesta del titolo abitativo ma entro la data di stipula del rogito. Lo chiarisce la risoluzione numero 38/E del 3 luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate.
Casa antisismica, per avere diritto alla detrazione sugli acquisti di immobili in zone a rischio sismico 2 e 3, l’asseverazione deve essere presentata entro la data di stipula del rogito.
Lo ribadisce la risoluzione numero 38/E del 3 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, che si muove sulla linea tracciata dai precedenti documenti di prassi.
Se l’acquisto riguarda un’immobile situato in zona a rischio sismico 2 e 3 (in precedenza non ricomprese nell’agevolazione) e gli interventi hanno procedure autorizzatorie tra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019, la documentazione può essere presentata dopo la richiesta del titolo abitativo.
Gli acquirenti possono comunque beneficiare dell’agevolazione se comprano case vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare.
Casa antisismica: l’asseverazione deve essere presentata entro la data di stipula del rogito
L’acquisto di una casa antisismica situata in zona a rischio 2 o 3, su cui sono stati eseguiti interventi autorizzati tra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019, dà diritto all’agevolazione prevista dal comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 inserito dall’articolo 46-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
La norma prevede una detrazione nella misura del 75-85% del prezzo di compravendita dell’immobile, fino a 96.000 euro, su cui fornisce chiarimenti la risoluzione numero 38/E del 3 luglio 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 38/E del 3 luglio 2020
- Detrazione per l’acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Integrazione del titolo abilitativo con la prevista asseverazione (comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013).
L’immobile deve essere acquistato da imprese di costruzione o ristrutturazione che abbiano svolto interventi di demolizione e ricostruzione per ridurre il rischio sismico ed abbiano alienato tale immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori.
In risposta al quesito dell’istante sulla possibilità di ricevere l’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’asseverazione prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 può essere presentata anche in un periodo successivo al permesso di costruire da parte del comune.
L’articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, ovvero il decreto Crescita, ha previsto un’estensione dell’agevolazione del comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, inizialmente legata esclusivamente a fabbricati ubicati nella zona a rischio sismico 1.
Con il decreto Crescita sono, infatti, state ricomprese anche le zone sismiche 2 e 3.
Per gli immobili ubicati in tali zone, dunque, l’asseverazione può essere presentata anche in un momento successivo rispetto alla richiesta del titolo abitativo.
Gli acquirenti hanno diritto alla detrazione purché l’asseverazione venga presentata entro la data di stipula del rogito.
Casa antisismica: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul sismabonus
Il documento di prassi riepiloga la normativa che regola il diritto alla detrazione sull’acquisto di una casa antisismica e la disciplina del sismabonus.
Il richiamo normativo è il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 inserito dall’articolo 46-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
Tale norma si inserisce nella più generale disciplina del sismabonus, previsto dai commi da 1-bis a 1- sexies dello stesso articolo citato.
Gli interventi antisismici da realizzare sugli edifici sono quelli richiamati dal comma 1-quater, che fa riferimento all’adozione delle misure antisismiche previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR.
Tali interventi sono quelli eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che permettono il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.
In riferimento all’oggetto della risoluzione che si concentra sul termine di presentazione dell’asseverazione che dimostri il miglioramento delle classi di rischio sismico, la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E precisa che:
“un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione.”
Tuttavia, come specifica il documento di prassi:
“al fine di non escludere dal beneficio i contribuenti che non avevano effettuato l’adempimento in parola, in quanto non destinatari dell’agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti e considerate le implicazioni di carattere tecnico della fattispecie rappresentata, la scrivente ha acquisito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti”
Tale parere è stato reso noto con la nota del 24 giugno 2020 del Ministero, che ha trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020.
Il documento ha esteso i benefici fiscali agli acquirenti delle case situate in zone sismiche 2 e 3.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Casa antisismica: asseverazione da presentare entro la data del rogito