Cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021, la proroga dei termini per il saldo prevista dal DL Fiscale non vale per gli avvisi emessi dall'INPS. Così come riportato nel messaggio n. 4131 del 24 novembre, il termine ultimo per la definizione rimane quello ordinario dei 60 giorni dalla notifica.
Cartelle di pagamento, la proroga disposta dal Decreto Fiscale non vale per gli avvisi emessi dall’INPS.
Lo ha messo nero su bianco lo stesso Istituto con il messaggio numero 4131 del 24 novembre 2021 con riguardo al differimento dei termini, da 60 a 150 giorni dall’avvenuta notifica, previsto dal DL n. 146/2021.
La scadenza per gli avvisi di addebito dell’INPS, quindi, resta quella ordinaria dei 60 giorni perché, così come confermato anche dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, la proroga stabilita dalla norma riguarda le sole cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione.
Cartelle di pagamento, la proroga del DL Fiscale non vale per gli avvisi INPS
È stato il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 a prolungare fino a 5 mesi, 150 giorni, il termine per il pagamento, senza applicazione di ulteriori oneri, delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.
Una proroga che, chiarisce l’INPS nel messaggio numero 4131, non include gli avvisi emessi dall’INPS dal momento che non vi è una previsione esplicita in questo senso.
Anzi, secondo il parere conforme sia del Ministero del Lavoro che del MEF, il fatto che non vi sia un’indicazione specifica di tali atti esclude che possa intervenire un’applicazione in via analogica.
All’articolo 2 del DL n. 146/2021 infatti si legge:
“Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni”.
La previsione, riferita al differimento del termine trascorso il quale iniziano a decorrere gli interessi di mora e poi la successiva esecuzione, riguarda espressamente gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Avvisi di addebito INPS: non sono cartelle di pagamento ma attività di gestione previdenziale
Gli atti notificati ai contribuenti per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto sono, appunto, gli avvisi di addebito disciplinati dall’articolo 30 del DL n. 78/2010.
Si tratta, precisa l’INPS rifacendosi al parere del MEF e del Ministero del Lavoro, di operazioni che rientrano nell’attività gestionale dei contributi previdenziali di esclusiva competenza dello stesso Istituto.
Tali avvisi, quindi, non hanno nulla a che vedere con le cartelle di pagamento inoltrate dall’Agenzia delle Entrate con cui si richiede di saldare un debito nei confronti di un ente della Pubblica Amministrazione.
Non tutte le cartelle esattoriali, tuttavia, si riferiscono a debiti tributari da versare all’Agenzia delle Entrate, ma possono costituire, per esempio, anche intimazioni di pagamento a seguito di contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative o tasse comunali. Tutti atti che comunque rientrano nella competenza dell’agente riscossore.
Ed è proprio ai soli atti di competenza dell’agente riscossore che si riferisce la proroga del Decreto Fiscale, ad esclusione quindi degli avvisi emessi dall’INPS ai quali continuerà ad applicarsi, ai fini del saldo, il termine ordinario dei 60 giorni dalla notifica.
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