Contributi sospesi, con il messaggio INPS n. 2871 del arrivano le istruzioni per la ripresa dei versamenti: prima scadenza il 31 luglio 2020, per le imprese del settore florovivaistico. Dal 16 settembre partono invece i versamenti per la generalità delle partite IVA.
Contributi INPS sospesi, ripresa dei versamenti il 31 luglio ed il 16 settembre 2020. Dopo il periodo di stop, si avvicina la data di ripartenza degli adempimenti contributivi.
Il messaggio INPS n. 2871 del 20 luglio 2020 fornisce le istruzioni per i versamenti, in un’unica soluzione o a rate, dei contributi INPS sospesi.
La scadenza più di rilievo è quella del 16 settembre 2020, data di ripresa degli adempimenti fiscali e previdenziali per la generalità delle partite IVA che hanno beneficiato della sospensione dei termini.
La scadenza di versamento è invece anticipata al 31 luglio 2020 per le imprese florovivaistiche.
Artigiani e commercianti dovranno presentare domanda di sospensione per comunicare di aver usufruito della proroga dei versamenti INPS. Istanza che, comunica il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, sarà valida anche per la rateizzazione.
Contributi INPS sospesi, le istruzioni per i versamenti dal 16 settembre 2020
Dalle aziende con dipendenti, fino ad artigiani e commercianti ed imprese agricole, il messaggio INPS n. 2871 del 20 luglio 2020 fornisce il dettaglio delle indicazioni operative per il versamento dei contributi INPS oggetto di sospensione nel periodo di emergenza Covid-19.
Per le aziende con dipendenti, il versamento dei contributi INPS dovrà essere effettuato tramite il modello F24, compilando la sezione INPS ed utilizzando il codice tributo DSOS ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).
Il messaggio INPS specifica inoltre che qualora le aziende che hanno beneficiato dello stop ai versamenti contributivi non abbiano trasmesso gli Uniemens, dovranno provvedervi entro il 16 settembre 2020 (31 luglio per le imprese del settore florovivaistico). Le indicazioni operative di dettaglio sono contenute nel messaggio dell’INPS.
- INPS - messaggio numero 2871 del 20 luglio 2020
- Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Istruzioni contabili
Contributi artigiani e commercianti, domanda INPS per sospensione e rateizzazione contributi in scadenza il 16 settembre 2020
Per artigiani e commercianti che hanno beneficiato della sospensione dei contributi INPS in scadenza il 18 maggio 2020 è richiesta la presentazione di un’apposita domanda.
Il messaggio INPS n. 2871 del 20 luglio 2020 riporta quanto segue:
“I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”, come indicato al paragrafo 2.4 del presente messaggio. Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).”
La presentazione della domanda di sospensione, necessaria per la verifica dei requisiti per beneficiarne, vale anche come istanza per la rateizzazione dei versamenti, da effettuare a partire dalla scadenza del 16 settembre 2020.
Per la ripresa dei versamenti i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello F24 precompilato e da utilizzare per il versamento.
Domanda INPS per la sospensione dei contributi necessaria anche per il DURC
La presentazione dell’istanza per la sospensione dei contributi non sarà necessaria solo per chi intende pagare a rate, ma anche per artigiani e commercianti che intendono effettuare il versamento delle somme sospese in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020.
L’obbligo riguarda anche chi ha già pagato la rata dei contributi di maggio 2020, avendo in ogni caso usufruito del maggior termine concesso.
Il messaggio INPS n. 2871 si sofferma inoltre sulla regolarità contributiva. Sono state diverse le segnalazioni di DURC irregolare, relativo al I trimestre, per soggetti che hanno usufruito della sospensione dei contributi.
Una situazione che ha riguardato chi non aveva trasmesso istanza di sospensione. In tal caso, e fino alla presentazione della stessa, bisognerà dichiarare - utilizzando la casella presente nell’invito alla regolarizzazione inviato dalla Struttura territorialmente competente - di avere i requisiti per beneficiare della proroga dei versamenti.
Scadenza contributi INPS il 16 settembre 2020, rateizzazione a domanda per le aziende con dipendenti
Da segnalare inoltre le indicazioni per la rateizzazione dei contributi INPS dovuti dalle aziende con dipendenti. La comunicazione della volontà di avvalersi del pagamento a rate, dal 16 settembre 2020, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.
All’interno del sito INPS è disponibile il format da inviare, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.
In chiusura, si ricorda che la scadenza del 16 settembre 2020 (31 luglio per le imprese florovivaistiche) riguarda anche i versamenti relativi a piani di rateizzazione concessi dall’INPS.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi INPS sospesi, le istruzioni per i versamenti dal 16 settembre 2020