Gli agricoltori che determinano il reddito in maniera forfettaria e in regime speciale IVA non sono obbligati al pagamento del carburante in modalità tracciabile. Per l'uso del contante il limite è di 3.000 euro. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Gli agricoltori potranno continuare a pagare il carburante in contanti nel caso in cui non fruiscano di detrazione IVA e deduzione del costo.
Il chiarimento sull’esonero dall’obbligo di pagamento in modalità tracciabile di benzina e gasolio arriva dall’Agenzia delle Entrate ed è contenuto nella risposta all’interpello pubblicata il 26 settembre 2018.
Nel caso specifico viene chiarito che sono esonerati dall’obbligo di tracciabilità e possono pagare i carburanti in contanti gli agricoltori in regime speciale IVA e che determinano il reddito in maniera forfettaria su base catastale.
Questo perché il contribuente, pur essendo titolare di reddito d’impresa, non detrae l’IVA e non deduce il costo della spesa sostenuta per l’acquisto di benzina e gasolio e venendo meno il presupposto della norma viene anche meno l’obbligo di pagamento in modalità tracciabile.
Pagamento carburante in contanti per gli agricoltori: i chiarimenti delle Entrate
Come sopra anticipato, gli agricoltori che non fruiscono della deduzione del costo e della detrazione IVA su benzina e gasolio potranno effettuare il pagamento in contanti nel rispetto del limite generale di 3.000 euro.
La richiesta in oggetto riguarda un produttore agricolo in regime speciale IVA e che determina il reddito in modalità forfettaria e che, di conseguenza, non ha diritto alle agevolazioni fiscali sulla spesa carburante.
L’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (carte di credito, debito o carte prepagate) è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 accanto all’obbligo di emissione della fattura elettronica (dal 1° luglio 2018, prorogata al 2019) ai fini di beneficiare della detrazione IVA e delle deduzione del costo di benzina e gasolio.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili deve tener conto dei particolari regimi fiscali di cui si avvale il contribuente sia ai fini dell’Irpef che dell’IVA (rispettivamente, art. 32 del TUIR e articolo 34 del DPR 633/1972).
Le due norme prevedono un regime di determinazione forfettaria delle imposte:
- ai fini Irpef, “il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale”;
- ai fini IVA, “la detrazione prevista dall’articolo 19 è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole”.
Tenuto conto delle indicazioni sopra fornite e considerando che le imposte non sono determinate in maniera analitica, per gli agricoltori in regime speciale Irpef e IVA viene meno il presupposto che obbliga all’uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l’IVA pagata per rivalsa.
Pertanto, l’azienda agricola che non detrae l’IVA e che non deduce il costo di benzina e gasolio non è obbligata ad utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per effettuare acquisti di carburante agricolo destinato alle diverse macchine agricole ma soltanto a rispettare il limite generale di 3.000 euro relativo all’uso del contante.
Si allega di seguito la risposta all’interpello pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
- Agenzia delle Entrate - risposta numero 13 del 27 settembre 2018
- Articolo 1, comma 923, legge 27 dicembre 2017, n. 205 - esonero pagamento carburanti in modalità tracciabile per agricoltori in regime speciale IVA e Irpef
Deduzione e detrazione IVA carburanti: mezzi di pagamento tracciabili obbligatori
Anche l’agricoltore in regime di determinazione del reddito catastale e in regime speciale IVA dovrà pagare con mezzi tracciabili nel caso in cui dovesse optare per il regime fiscale ordinaro.
L’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili di benzina e gasolio è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018 accanto alla fatturazione elettronica che, per il settore carburanti, era inizialmente anticipata al 1° luglio e che è successivamente stata prorogata al 1° gennaio 2019.
Nessun differimento, invece, per le modalità di pagamento ammesse ai fini di detrazione IVA e deduzione della spesa carburante: le agevolazioni sui costi auto per i contribuenti titolari di partita IVA saranno subordinate all’obbligo di pagamento con qualsiasi mezzo ad esclusione del contante.
La deduzione e la detrazione IVA per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore sarà ammessa esclusivamente se il pagamento sarà effettuato con carte di credito, bancomat ma non solo: spazio a tutte le modalità diverse dal contante, comprese carte carburante e buoni benzina.
Per ulteriori dettagli i lettori possono far riferimento all’articolo dedicato ai mezzi di pagamento idonei ai fini delle agevolazioni sui costi auto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Carburante: pagamento in contanti per gli agricoltori