Detrazione IVA e deduzione carburanti dal 1° luglio 2018: ecco le novità, i mezzi di pagamento idonei e quali sono le regole in vigore a seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per l'acquisto di benzina e gasolio.
Detrazione IVA e deduzione spesa carburanti soltanto se il pagamento è effettuato con mezzi tracciabili: le novità in vigore dal 1° luglio 2018 sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 aprile.
Oltre ai mezzi di pagamento che bisognerà utilizzare per beneficiare delle agevolazioni sui costi auto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 ha fornito ulteriori indicazioni sulle nuove regole per la detrazione IVA e per la deduzione della spesa carburante.
Insieme all’abolizione della scheda carburante, novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, le agevolazioni sui costi auto per i contribuenti titolari di partita IVA saranno subordinate all’obbligo di pagamento con qualsiasi mezzo ad esclusione del contante.
La deduzione e la detrazione IVA per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore sarà ammessa esclusivamente se il pagamento sarà effettuato con carte di credito, bancomat ma non solo: spazio a tutte le modalità diverse dal contante, comprese carte carburante e buoni benzina.
Ecco come pagare per poter beneficiare delle agevolazioni sui costi auto a partire dal 1° luglio 2018.
Detrazione IVA carburanti: ecco come pagare dal 1° luglio 2018
Non soltanto carte di credito, prepagate o bancomat: l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento pubblicato il 4 aprile 2018 stabilisce che la spesa per l’acquisto di carburanti potrà essere portata in detrazione IVA se pagata con qualsiasi forma di pagamento, ad esclusione del contante.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 riguarderanno a partire dal prossimo luglio soltanto i contribuenti titolari di partita IVA per i quali è stato introdotto l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili.
Gli stessi mezzi di pagamento, specifica l’Agenzia delle Entrate, saranno idonei anche ai fini della deducibilità della spesa dal reddito.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018
- Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Dal bancomat, alle carte di credito e buoni
Saranno ritenute valide ai fini fiscali tutte le forme di pagamento oggi esistenti diverse dal denaro contante: dal bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, così come ovviamente carte di credito, bancomat e carte prepagate.
A questi si aggiungono anche le modalità di pagamento per l’acquisto di carburante con le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.
Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.
Per maggiori dettagli i lettori possono far riferimento alla guida: Fattura elettronica carburanti: come dedurre il costo e detrarre l’IVA dal 1° luglio 2018
Scheda carburante sostituita dalla fattura elettronica dal 1° luglio 2018
L’individuazione delle modalità di pagamento idonee ai fini della detraibilità IVA e della deduzione dal reddito della spesa per l’acquisto dei carburanti è soltanto il primo dei provvedimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
Le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2018 prevedono l’abolizione della scheda carburante che, a partire da tale data, sarà sostituita dall’obbligo per i fornitori di emettere fattura elettronica nei confronti del contribuente titolare di partita IVA.
Si tratta di quanto previsto dal comma 920 dell’articolo unico della Legge di Bilancio 2018, con il quale viene introdotto per i benzinai l’obbligo di emissione di fattura elettronica per gli acquisti di carburante effettuati dai soggetti passivi IVA.
Il tutto con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, motivo per il quale a partire dal 1° gennaio 2019 sarà - a scanso di ulteriori modifiche - introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Detrazione IVA carburanti: ecco come pagare dal 1° luglio 2018