Fattura elettronica carburanti: dal 1° luglio 2018 nuove regole e modalità di deduzione del costo e di detrazione IVA, con l'obbligo di pagamento con mezzi elettronici. Ecco tutti i chiarimenti contenuti nella circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate.
Fattura elettronica per l’acquisto di carburanti: dal 1° luglio 2018 entreranno in vigore le importanti novità che, per i titolari di partita IVA, cambieranno le regole per beneficiare della deduzione del costo e della detrazione IVA.
Per chiarire alcuni dei dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 30 aprile 2018 la circolare n. 8/E, all’interno della quale è spiegato come dedurre il costo del carburante, come detrarre l’IVA e quali sono le modalità di pagamento ritenute idonee ai fini fiscali.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica per l’acquisto di benzina e gasolio da autotrazione è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018: l’obiettivo è contrastare sia il fenomeno dell’evasione IVA che caratterizza il settore ma anche quello di ridurre il fenomeno di false deduzioni e detrazioni.
Dal 1° luglio 2018 sarà abolita la scheda carburante e le agevolazioni fiscali per l’acquisto di benzina e gasolio da motori saranno riconosciute esclusivamente se documentate tramite fattura elettronica, che dovrà essere trasmessa tramite il SdI dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di formati e specifiche tecniche disposte con provvedimento del 30 aprile 2018.
Di seguito tutti i chiarimenti sulle nuove modalità di detrazione IVA e di deduzione della spesa per l’acquisto di benzina e gasolio dal 1° luglio 2018.
Fattura elettronica carburanti 2018: pagamento con mezzo elettronico sia per dedurre il costo che per detrarre l’IVA
Uno dei primi necessari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di pagamento che bisognerà utilizzare, a partire dal 1° luglio 2018, per poter dedurre il costo della spesa di benzina e gasolio e per detrarre l’IVA.
Le spese per l’acquisto di carburante dovranno essere effettuate con i mezzi idonei individuati con provvedimento del 4 aprile 2018: si tratta, in sintesi, di tutte le modalità di pagamento diverse dal contante ad oggi esistente.
Dal bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, così come ovviamente carte di credito, bancomat, carte prepagate e carte o buoni carburante.
La circolare n. 8/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018 chiarisce che l’obbligo di pagamento in modalità elettronica con i mezzi ritenuti idonei dall’Agenzia delle Entrate è esteso non soltanto alla detrazione dell’IVA ma anche alla deduzione del costo.
Un chiarimento resosi necessario in quanto il comma 923 dell’articolo unico della Legge di Bilancio 2018, modificando quanto previsto dal decreto IVA, sembrava limitare l’utilizzo degli ulteriori mezzi di pagamento individuati dalle Entrate soltanto ai fini della detraibilità dell’imposta; in assenza di indicazioni contrarie, tuttavia, si presume che tali strumenti di pagamento siano considerati idonei anche al fine della deducibilità dei costi sostenuti.
Fattura elettronica carburanti: differenza tra catena e pompe bianche
Tra i mezzi di pagamento idonei per dedurre il costo e detrarre l’IVA sulle spese per l’acquisto di benzina e gasolio rientrano anche carte utilizzate negli contratti di netting o buoni carburante, i quali prevedono sulla base di specifici accordi che il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
Se anche in questo caso sarà necessario rispettare gli obblighi di tracciabilità del pagamento, non sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica al momento del rifornimento ma, al contrario, il documento dovrà essere emesso al momento della ricarica della carta ovvero dell’acquisto del buono carburante.
Regole diverse nel caso in cui, invece, il rifornimento è effettuato presso le cosiddette pompe bianche.
A tal proposito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate al paragrafo 2.1 delinea la netta differenza tra catene di distribuzione e impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori.
Nel caso in cui il buono o la carta carburante preveda la possibilità di acquistare carburante presso le cosiddette pompe bianche oppure consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA secondo quanto previsto dal decreto IVA all’articolo 2, comma 3, lettera a).
Contenuto fattura elettronica: non sarà obbligatorio comunicare la targa
Meno dati da indicare rispetto a quanto previsto, in precedenza, per la compilazione della ormai abrogato scheda carburante: l’indicazione di targa o altro elemento identificativo del veicolo non rientra tra i dati obbligatori da indicare nella fattura.
Il contenuto della fattura elettronica, quindi, non dovrà individuare qual è il veicolo per il quale è stato effettuato il rifornimento di benzina e gasolio; sarà tuttavia possibile indicarli in via facoltativa ai fini della tracciabilità della spesa e in primis per la deducibilità del costo.
In tal caso, l’indicazione della targa del veicolo potrà essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica carburanti: come dedurre il costo e detrarre l’IVA dal 1° luglio 2018