Fattura elettronica obbligatoria per l'acquisto di carburanti dal 1° luglio 2018: ecco i chiarimenti contenuti nella circolare n. 8/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018.
Fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018 per l’acquisto di carburanti: con la circolare n. 8/E l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di e-fattura per benzina e gasolio.
La circolare, pubblicata il 30 aprile 2018 accanto al provvedimento con il quale vengono disciplinare regole e specifiche tecniche relative all’emissione della fattura elettronica, fornisce tutte le istruzioni in merito alle novità che modificheranno anche le regole per la detrazione IVA e per la deduzione dei costi auto.
Con l’intento di contrastare il fenomeno dell’evasione IVA, nonché ridurre e prevenire efficacemente le frodi e i casi di false detrazioni e deduzioni, a partire dal 1° luglio 2018 le operazioni di acquisto di benzina e gasolio da motori dovranno essere documentate con fattura elettronica.
Accanto all’obbligo di emissione del documento in formato elettronico, è previsto che i pagamenti siano effettuati esclusivamente con i mezzi di pagamento tracciabili individuati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 4 aprile 2018.
Il settore carburanti farà da rampa di lancio all’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni tra privati a partire dal 1° gennaio 2019; obbligo che sarà anticipato a luglio 2018 soltanto per le cessioni di benzina e gasolio per motori ad uno autotrazione.
Fattura elettronica carburanti dal 1° luglio 2018: circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate
Nella circolare n. 8/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018 trovano risposta alcuni dei dubbi sollevati dalle associazioni di categoria in merito all’introduzione già a partire da luglio dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per l’acquisto di benzina e gasolio.
La fattura, che dovrà essere emessa secondo le regole contenute nel provvedimento pubblicato sempre il 30 aprile 2018, sarà fondamentale per i titolari di partita IVA ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali sui costi auto.
Per poter dedurre il costo e per poter detrarre l’IVA relativa alla spesa d’acquisto dei carburanti bisognerà, inoltre, effettuare i pagamenti esclusivamente con mezzi tracciabili: dalle carte di credito, agli assegni fino a buoni o carte carburante.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 8/E del 30 aprile 2018
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti
Cessione carburanti e documentazione della spesa con fattura elettronica da luglio 2018
A partire da luglio 2018 la cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà essere documentata necessariamente tramite emissione della fattura elettronica.
Saranno esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti nel regime forfettario e nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al settore carburanti rispetto all’obbligo generalizzato previsto dal 1° gennaio 2019 non riguarderà, ad esempio, le spese di cessione di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari o utensili da giardinaggio.
In tali casi, fino al 1° gennaio 2019, la deduzione del costo e la detrazione IVA sarà richiedibile previa compilazione della scheda carburante.
Le agevolazioni sui costi auto relativi ai carburanti per motori saranno invece riconosciute soltanto previa compilazione della fattura elettronica, che dovrà essere emessa secondo le regole ordinarie. Non sarà necessario riportare nel documento la targa dell’auto o il modello.
Nel caso di più operazioni da esporre in un’unico documento in cui soltanto alcune sono soggette ad obbligo di fattura elettronica sarà obbligatorio utilizzare tale modalità per tutte le spese documentate e sostenute.
Il pagamento della spesa dovrà essere effettuato esclusivamente con i mezzi individuati dall’Agenzia delle Entrate, con il precedente provvedimento del 4 aprile 2018.
Fattura elettronica carburanti 2018 e modalità di pagamento
Per beneficiare della detrazione IVA e della deduzione della spesa carburante sarà necessario effettuare i pagamenti con i metodi individuati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 aprile 2018.
Spazio a tutte le modalità di pagamento ad esclusione del contante, sia per la deduzione del costo che per la detrazione IVA.
Assegni, buoni benzina, carte carburante, così come ovviamente bancomat o carte di credito; le agevolazioni sui costi auto sostenute dai titolari di partita IVA saranno subordinate al pagamento in forma tracciabile e all’emissione della fattura elettronica.
Fanno eccezione i rifornimenti presso le cosiddette pompe bianche: nel caso in cui il buono o la carta carburante preveda la possibilità di acquistare carburante presso le cosiddette pompe bianche oppure consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA secondo quanto previsto dal decreto IVA all’articolo 2, comma 3, lettera a).
Fattura elettronica da luglio 2018 per prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti
Non solo per il settore carburanti: l’anticipazione al 1° luglio 2018 dell’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese per i contratti di appalto con la PA.
In attesa della pubblicazione di un apposito documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo anticipato di fattura elettronica riguarderà soltanto gli appalti diretti tra soggetto titolare del contratto e pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica carburanti: tutti i chiarimenti della circolare 8/E