Bonus prima casa under 36, nel caso di riacquisto non spetta l'agevolazione prevista dalla legge numero 488 del 1998. L'esenzione sull'imposta di registro azzera il credito d'imposta. Per compravendite con IVA, il credito non può essere cumulato con quello previsto dal decreto Sostegni bis.
Bonus prima casa under 36, come funziona nel caso di agevolazione per il riacquisto prevista dall’articolo 7 della legge numero 488 del 1998?
Nel caso di vendita di prima casa e riacquisto entro un anno il giovane under 36 non avrà diritto al credito d’imposta per quanto riguarda l’imposta di registro.
L’imposta viene infatti azzerata se si usufruisce dell’agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis e, dal momento che il credito d’imposta è parametrato sulla minore delle imposte delle due abitazioni, lo stesso è pari a zero.
Nel caso dell’IVA, invece, il credito d’imposta previsto dal decreto Sostegni bis non è cumulabile con quello previsto dall’agevolazione per il riacquisto.
Bonus prima casa under 36, l’imposta di registro nel caso di agevolazione per il riacquisto
Si ha diritto al credito d’imposta per il riacquisto nel caso in cui l’acquirente beneficia del bonus prima casa under 36 previsto dal decreto Sostegni bis?
L’articolo 7 della legge numero 448 del 1998, spetta a chi acquista un immobile usufruendo dei benefici “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni.
Oltre alla riduzione dell’IVA, la norma prevede l’aliquota agevolata per l’imposta di registro.
L’importo del credito d’imposta è calcolato in base all’ammontare dell’imposta di registro da pagare per il primo acquisto agevolato.
Non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro che deve essere corrisposta per il secondo acquisto.
In altre parole il bonus si calcola sul minore degli importi da versare.
Si ha diritto al credito d’imposta, come previsto dall’articolo 1, comma 55, della legge numero 208 del 2015, anche quando l’acquisto della nuova abitazione avvenga prima della vendita della precedente abitazione.
Lo stesso immobile, tuttavia, deve essere venduto entro un anno dall’acquisto del secondo immobile.
Come funziona, quindi, nel caso di secondo acquisto con l’esenzione dall’imposta di registro prevista dal comma 6 dell’articolo 64 del decreto Sostegni bis?
Il giovane acquirente under 36 che abbia venduto o acquistato una casa con l’agevolazione in questione ha l’imposta di registro azzerata. Dal momento che il credito è parametrato sulla minore delle imposte, risulta pari a zero.
In altre parole, non si potrà beneficiare del credito d’imposta nel caso in cui la vendita o l’acquisto beneficino dell’esenzione dall’imposta di registro.
Bonus prima casa under 36, l’IVA nel caso di agevolazione per il riacquisto
L’IVA segue regole molto simili a quelle previste per l’imposta di registro.
Per gli atti soggetti a IVA, la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 12 del 2021 ha precisato che il credito da riacquisto previsto dal comma 7 dell’articolo 64 del decreto Sostegni bis, non sia cumulabile con quello riconosciuto dall’articolo 7 della legge numero 448 del 1998.
L’agevolazione per giovani under 36 prevede, infatti, che se la compravendita è soggetta a IVA spetta un credito d’imposta corrispondente all’importo da versare.
Dal momento che il credito è già previsto non può essere “raddoppiato”.
La cumulabilità delle due agevolazioni porterebbe a un doppio beneficio, in contrasto con la ratio della norma.
Il fine ultimo dell’agevolazione sul riacquisto è infatti quello di favorire l’acquisto senza aggravio fiscale nel caso di sostituzione dell’immobile, che era stato acquistato con i benefici fiscali della prima casa.
In altre parole la misura mira a rendere indenne dalle imposte il contribuente che, nel caso di agevolazione prevista dal decreto Sostegni bis, lo è già.
L’unico caso in cui può essere richiesto il credito d’imposta, anche dell’imposta di registro, è con una successiva alienazione e riacquisto d’immobile.
Se le imposte fossero definitivamente a carico del contribuente, infatti, potrebbe maturare nuovamente il credito d’imposta per “neutralizzare” le somme dovute.
Le imposte dell’acquisto con agevolazione del decreto Sostegni bis, in ogni caso, non rientrano nel calcolo di parametrazione dell’eventuale credito d’imposta.
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