L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 17 del 6 aprile 2023 ha istituito i nuovi codici tributo per la compensazione tramite F24 dei bonus energia per le imprese, per le spese sostenute nel 1° trimestre dell'anno in corso. Dovranno essere utilizzati dai cessionari, seguendo le apposite istruzioni
Pronti anche i nuovi codici tributo per permettere la compensazione dei bonus energia per le imprese, relativi alle spese sostenute nel 1° trimestre del 2023.
Ad istituirli è la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 17 del 6 aprile.
Dovranno essere utilizzati dai cessionari, ovvero i soggetti che acquistano i crediti ceduti dalle imprese, relativi alle maggiori spese sostenute acquistare energia elettrica e gas naturale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
La misura è prevista dalla Legge di Bilancio 2023, in misura potenziata rispetto al precedente periodo.
Per la compensazione con modello F24 si dovranno seguire le istruzioni fornite dall’Amministrazione finanziaria: i codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” e il modello deve essere inviato per via telematica.
Bonus energia imprese, disponibili i codici tributo per la compensazione con F24 per chi acquista i crediti
Con la risoluzione numero 17 del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce i nuovi codici tributo relativi ai bonus energia per le imprese per il 1° trimestre dell’anno in corso.
Le sequenze di cifre dovranno essere utilizzate dai cessionari, ovvero i soggetti che acquistano i crediti dalle imprese, per utilizzare le somme in compensazione tramite modello F24.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 17 del 6 aprile 2023
- Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari.
Le agevolazioni, potenziata dalla Legge di Bilancio 2023, consistono nel riconoscimento di crediti d’imposta per le spese sostenute a gennaio, febbraio e marzo scorsi per l’acquisto di gas naturale ed energia elettrica.
I bonus energia sono riconosciuti a diverse tipologie di imprese, nella misura indicata nella seguente tabella.
Destinatario dell’agevolazione | Misura del credito d’imposta per il 1° trimestre 2023 |
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imprese a forte consumo di energia elettrica | 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata |
imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica | 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata |
imprese a forte consumo di gas naturale | 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas |
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale | 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas |
imprese che esercitano attività agricola, pesca e aziende di agromeccanica | 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati nelle attività |
Con la risoluzione numero 8 dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 14 febbraio sono stati forniti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione degli importi.
Codice tributo | Descrizione |
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7010 | Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
7011 | Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
7012 | Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) - art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
7013 | credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
7014 | credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
Successivamente, il provvedimento del 3 aprile scorso dell’Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione il nuovo modello per la comunicazione relativa alla cessione del credito.
Con il recente documento di prassi, la risoluzione numero 17 del 6 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha infine messo a disposizione i codici tributo che dovranno essere utilizzati dai cessionari, per utilizzare l’agevolazione in compensazione con modello F24.
Le nuove sequenze di cifre da indicare nel modello sono riportate nella tabella riassuntiva.
Codice tributo | Descrizione |
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7746 | CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
7747 | CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
7748 | CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
7749 | CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
7750 | CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
Bonus energia imprese, le istruzioni per la compilazione del modello F24
Per beneficiare delle agevolazioni che rientrano nei bonus energia per le imprese si deve tenere a mente le scadenze in calendario.
I termini variano a seconda della tipologia di impresa. Le scadenze per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sono le seguenti
- per la generalità delle imprese il termine, 18 dicembre 2023;
- per le imprese agricole e della pesca, 21 giugno 2023.
Tempi lievemente più lunghi, invece, per la compensazione. Si dovrà tenere in considerazione il seguente calendario:
- per la generalità delle imprese il termine, 31 dicembre 2023;
- per le imprese agricole e della pesca, 30 giugno 2023.
Per beneficiare delle agevolazioni i cessionari dovranno seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo devono essere indicati nel modello F24, in particolare nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel caso in cui il soggetto debba procedere al riversamento del credito compensato, i codici andranno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
I crediti che possono essere utilizzati in compensazione sono quelli che risultano dalle comunicazioni di cessione all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita piattaforma di cessione dei crediti.
Per l’utilizzo in compensazione le somme devono essere state accettate.
I cessionari devono aver comunicato all’Agenzia l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite la “piattaforma cessione crediti”.
Il modello F24 va presentato esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate si riserva la possibilità di effettuare controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non superi l’importo disponibile per ciascun cessionario, a pena di scarto del modello.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia imprese, disponibili i codici tributo per la compensazione con F24 per chi acquista i crediti