Bonus contributi in busta paga, l'INPS fornisce le istruzioni per l'applicazione dell'esonero del 2 per cento previsto dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. A beneficiarne i lavoratori dipendenti con retribuzione mensile fino a 2.692 euro. Le istruzioni INPS contenute nel messaggio n. 3499 del 26 settembre sbloccano la misura prevista dal decreto Aiuti bis.
Bonus contributi in busta paga, prende il via l’esonero del 2 per cento riconosciuto dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.
Con le istruzioni pubblicate nel messaggio n. 3499 del 26 settembre l’INPS sblocca la misura introdotta dal decreto Aiuti bis in favore dei lavoratori dipendenti.
Si tratta in particolare del potenziamento dell’esonero contributivo dello 0,8 per cento introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, innalzato di 1,2 punti per il secondo semestre dell’anno.
Non cambia la platea dei beneficiari: ad aver diritto al bonus sui contributi in busta paga sono i lavoratori con retribuzione imponibile non superiore a 2.692 euro.
L’esonero contributivo del 2 per cento sarà riconosciuto anche sulla tredicesima ma, in caso di pagamento mensile, la maggiorazione spetterà solo sulle quote corrisposte da luglio a dicembre.
Bonus anche sulla quattordicesima se l’importo riconosciuto sommato alla retribuzione del mese di riferimento non super la soglia dei 2.692 euro.
Bonus contributi in busta paga, dall’INPS le istruzioni per l’esonero dal 1° luglio al 31 dicembre 2022
Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, l’esonero contributivo dello 0,8 per cento previsto per i lavoratori dipendenti è stato potenziato dal decreto Aiuti bis, che ha fissato la percentuale spettante al 2 per cento per il periodo da luglio a dicembre.
Ad aver diritto all’applicazione del bonus contributivo in busta paga sono i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici, con retribuzione imponibile mensile non superiore a 2.692 euro, importo che per il mese di dicembre dovrà essere maggiorato del rateo della tredicesima.
Le indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022.
Il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 aggiorna le indicazioni operative per i datori di lavoro alla luce del potenziamento del bonus in busta paga previsto per il secondo semestre dell’anno.
Per quel che riguarda il limite mensile dei 2.692 euro, l’INPS specifica che bisognerà considerare la retribuzione imponibile nel suo complesso e in caso di superamento del massimale annuo di base contributiva e pensionabile si terrà conto sia della quota imponibile ai fini IVS che di quella non imponibile.
A livello operativo invece nulla cambia fino al mese di competenza settembre 2022: i datori di lavoro potranno esporre l’esonero spettante seguendo le indicazioni già fornite in merito all’esonero dello 0,8 per cento.
Sarà dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre che invece cambiano le istruzioni operative e i codici di riferimento, per i quali si rimanda al messaggio INPS di seguito allegato.
- INPS - messaggio numero 3499 del 26 settembre 2022
- Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Chiarimenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Bonus contributivo in busta paga anche sulla tredicesima e sulla quattordicesima
Indicazioni specifiche vengono fornite in relazione all’applicazione del bonus contributivo sulla tredicesima mensilità, che sarà riconosciuto nella misura del 2 per cento sulle somme erogate integralmente nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 così come sui ratei della stessa non superiori a 224 euro pagati nel medesimo periodo.
Sulle quote corrisposte in precedenza invece l’esonero riconosciuto sarà pari allo 0,8 per cento, valore previsto originariamente dalla Legge di Bilancio 2022.
Per quel che riguarda i lavoratori percettori della quattordicesima mensilità, l’esonero contributivo si applicherà invece solo se l’importo della stessa o dei suoi ratei sommato a quello della retribuzione del mese di riferimento non ecceda il valore di 2.692 euro. In caso contrario, verrà meno il diritto al bonus contributivo in busta paga.
Le particolarità per il calcolo della retribuzione imponibile: il bonus in busta paga con più rapporti di lavoro o denunce Uniemens
Il messaggio INPS si sofferma su ulteriori casistiche specifiche, fornendo istruzioni utili sia per il riconoscimento del bonus del 2 per cento per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 che in relazione alle restanti mensilità riconosciute.
Un paragrafo specifico è quindi dedicato al caso di lavoratori per i quali sono inviate più denunce mensili Uniemens in caso di variazioni del rapporto di lavoro, ad esempio per passaggio da un tempo parziale ad un tempo pieno o viceversa, o di passaggio da tempo determinato a indeterminato.
L’INPS specifica che in tal caso il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro e in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, il massimale dovrà tener conto della retribuzione imponibile complessivamente riconosciuta.
Stesse indicazioni anche in caso di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori nel corso del mese da un soggetto all’altro.
La regola alla base dell’agevolazione è quindi che il massimale complessivamente considerato non ecceda i 2.692 euro mensili.
Nel caso di lavoratori che nel corso del mese svolgono la propria prestazione lavorativa presso diversi datori di lavoro, il calcolo della retribuzione imponibile per l’applicazione dell’esonero dovrà invece essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro per il medesimo mese. Si dovrà quindi considerare il valore massimo di 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.
Stessa regola anche in caso di lavoratore titolare contemporaneamente di rapporti di lavoro presso lo stesso datore di lavoro o distinti datori di lavoro (come nel caso di due part-time), che comportano l’invio di diverse e autonome denunce contributive.
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