Taglio cuneo fiscale: il DL Aiuti bis interviene sulla busta paga potenziando l'esonero contributivo già previsto per sostenere chi ha un contratto di lavoro dipendente. È sfumata ufficialmente, invece, l'ipotesi e la speranza di una nuova tranche del bonus 200 euro. I dettagli nel testo del DL n. 115 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2022.
Tra le novità del Decreto Aiuti bis, il DL n. 115 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto, c’è anche un taglio del cuneo fiscale: si potenzia da luglio a dicembre l’esonero contributivo già previsto dalla Legge di Bilancio 2022.
La misura prende il posto di una nuova tranche del bonus 200 euro, strumento di sostegno previsto nel precedente provvedimento e destinato alla stessa platea di beneficiari, ovvero coloro che hanno una retribuzione imponibile fino a 35.000 euro.
Si cambia strategia: l’indennità contro il caro prezzi viene riconosciuta solo a coloro che sono stati esclusi in prima battuta e si passa a un intervento sulla busta paga di lavoratori e lavoratrici aumentando dell’1,2 per cento lo sgravio già in vigore.
Taglio cuneo fiscale nel DL Aiuti bis: si potenzia l’esonero contributivo per intervenire sulla busta paga dei lavoratori
Come previsto dall’articolo 20 del Decreto Aiuti bis, per il secondo semestre dell’anno si amplia la portata dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore prevista dalla Legge di Bilancio per tutto il 2022.
Il taglio del cuneo fiscale introdotto dall’ultimo provvedimento emergenziale per intervenire sulla busta paga di lavoratori e lavoratrici dipendenti incrementa dell’1,2 per cento la riduzione già prevista che passa, quindi, dallo 0,8 per cento al 2 per cento.
Nel testo di legge:
“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
La novità era stata già anticipata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco durante la conferenza stampa di presentazione delle misure che si è tenuta il 4 agosto 2022.
La platea di beneficiari resta la stessa di quella già indicata dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che al comma 121 ha stabilito:
“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Taglio cuneo fiscale nel DL Aiuti bis: come funziona l’esonero contributivo?
L’intervento sul cuneo fiscale inserito nel Decreto Aiuti bis, quindi, segue le stesse regole già previste per l’applicazione della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2022.
L’unica novità consiste nell’aumento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico di lavoratori e lavoratici da 0,8 a 2 punti percentuali per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2022.
Come specificato dall’INPS nella circolare numero 43 del 22 marzo 2022, l’agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, a patto che venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile. Per semplificare, è necessario rispettare il limite annuale dei 35.000 euro. Restano esclusi solo i rapporti di lavoro domestico.
L’esonero si applica anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro.
La misura prevista dalla Legge di Bilancio 2022 e quindi il taglio del cuneo fiscale inserito nel Decreto Aiuti bis riguarda tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Taglio cuneo fiscale nel DL Aiuti bis: verso interventi più importanti con la Legge di Bilancio 2023?
A questo esonero il primo Decreto Aiuti ha legato la possibilità di beneficiare del bonus 200 euro. Aver beneficiato della misura ha rappresentato il requisito principale per ottenere l’indennità una tantum richiesto a lavoratori e lavoratrici dipendenti.
La replica del bonus 200 euro e il taglio del cuneo fiscale, così come progettato, sono quindi misure alternative e le scelta del Decreto Aiuti bis è chiara: si cambia strategia per sostenere la stessa platea di beneficiari.
D’altronde il presidente del Consiglio dei Ministri, anticipando le intenzioni future del Governo e le misure in arrivo, aveva indicato la volontà di intervenire con un taglio del cuneo fiscale per sostenere i lavoratori dipendenti già durante la conferenza stampa del 12 luglio 2022.
Le sue parole avevano lasciato prevedere dei primi passi da compiere con il Decreto Aiuti bis per poi arrivare a misure più consistenti e strutturate con la Legge di Bilancio 2023.
Nel frattempo c’è stata una crisi di governo, lo scioglimento delle Camere e la decisione di procedere con le elezioni il 25 settembre: il panorama è cambiato del tutto, ma il Governo dimissionario sembra continuare sulla strada indicata in principio con il Decreto Aiuti bis.
Sui prossimi passi da compiere con la Manovra 2023, però, l’ultima parola spetterà al nuovo Esecutivo.
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