Bonus contributi 2022 per i lavoratori dipendenti: la circolare INPS n. 43 del 22 marzo fornisce le istruzioni per l'applicazione dell'esonero, pari allo 0,8 per cento, riconosciuto ai lavoratori con retribuzione non superiore a 2.692 euro mensili. Nei flussi Uniemens da marzo a maggio l'applicazione dello sconto per i mesi pregressi.
Bonus contributi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per i lavoratori dipendenti: prende il via lo sconto riconosciuto ai titolari di retribuzione mensile non superiore a 2.962 euro.
A fornire le istruzioni ai fini dell’applicazione della riduzione dei contributi IVS è la circolare INPS numero 43 del 22 marzo 2022.
Il bonus contributivo dello 0,8 per cento mensile si applicherà ai titolari di retribuzione lorda non superiore a 2.692 euro al mese, spetterà anche sulla tredicesima mensilità ma non sulla quattordicesima, ove prevista dal contratto collettivo.
Per determinare la platea dei beneficiari bisognerà quindi considerare l’importo del rateo mensile, e il bonus contributivo non si applicherà per i mesi in cui il lavoratore risulterà titolare di una retribuzione superiore al massimale.
A livello operativo, sarà a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo che i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori beneficiari dell’esonero.
Nei flussi Uniemens di marzo, aprile e fino al mese di maggio 2022 sarà inoltre possibile procedere all’applicazione dell’aliquota ridotta dei contributi INPS a carico dei lavoratori per i periodi precedenti.
Bonus contributi 2022 per i lavoratori dipendenti: dall’INPS le istruzioni
Scende dello 0,8 per cento l’aliquota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti, per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022.
Con la pubblicazione della circolare INPS numero 43 del 22 marzo 2022 viene di fatto dato il via all’applicazione della misura, ed è a partire dal flusso Uniemens del mese che i datori di lavoro potranno indicare i lavoratori beneficiari.
Nello specifico, i beneficiari dell’agevolazione contributiva sono i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private con retribuzione mensile parametrata per tredici mensilità non superiore a 2.692 euro.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero contributivo (che resta escluso dalla normativa in materia di aiuti di Stato) si applicherà a tutti i dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Restano esclusi i lavoratori domestici.
Ai fini del calcolo dello sconto concesso bisognerà tenere presenti i contributi IVS a carico del lavoratore, per tutti i rapporti di lavoro subordinato instaurati e instaurandi, anche quelli di apprendistato.
La portata della misura è quindi ampia, e il bonus sui contributi INPS si applicherà in via sperimentale per il periodo compreso da gennaio 2022 a dicembre 2022, a patto di rientrare nel tetto mensile di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 121 della legge n. 234/2021.
- Circolare INPS numero 43 del 22 marzo 2022
- Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Bonus contributi INPS IVS per i dipendenti: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 l’aliquota scende dello 0,8 per cento
Come specificato dalla circolare INPS del 22 marzo 2022, il bonus sui contributi INPS si applicherà per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
La riduzione sarà pari allo 0,8 per cento dell’aliquota di calcolo dei contiributi IVS a carico dei lavoratori titolari di retribuzione imponibile, parametrata su base mensile e per tredici mensilità, non superiore a 2.692 euro, da maggiorare del rateo di tredicesima per il mese di dicembre.
Se quindi nel mese di riferimento il lavoratore non supera la retribuzione imponibile 2.692 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19 per cento, questa sarà determinata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali per effetto dello sconto dello 0,8 per cento applicato.
L’esonero dovrà quindi essere applicato sulla retribuzione lorda mensile del lavoratore.
Superato il massimale, pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
La circolare INPS specifica inoltre che per quel che riguarda il mese di dicembre, il massimale di retribuzione dovrà essere maggiorato del rateo della tredicesima. La riduzione dei contributi IVS si applicherà quindi sia sulla retribuzione del mese sia sul rateo di tredicesima.
Nel caso di erogazione dei ratei di tredicesima a cadenza mensile, la riduzione contributiva si applicherà se l’importo degli stessi non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro, ossia 2.692 euro diviso 12 mensilità.
I lavoratori dipendenti non perderanno la quota di esonero spettante sulla tredicesima mensilità corrisposta in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del massimale di retribuzione.
Nessuno sconto invece sulla quattordicesima.
Bonus contributi IVS, nei flussi Uniemens di marzo, aprile e maggio 2022 il recupero dei primi mesi
Sarà in sede di compilazione del flusso Uniemens che i datori di lavoro potranno procedere con l’applicazione del beneficio per i lavoratori interessati, a partire dal mese di marzo.
Nel fornire le istruzioni per la compilazione, la circolare INPS n. 43/2022 specifica che per i mesi pregressi, e quindi da gennaio 2022 e fino alla messa a disposizione delle istruzioni operative, sarà possibile procedere con l’applicazione del beneficio nei flussi Uniemens di marzo, aprile e maggio 2022.
I datori di lavoro interessati all’esonero della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività, potranno usufruirne avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni.
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