Bonus assunzioni giovani 2021, coordinamento e incompatibilità con gli altri esoneri contributivi: da una parte il doppio binario tra lo sgravio al 100 per cento e quello per gli under 35 delineato dalla manovra del 2018, dall'altra le incumulabilità con la decontribuzione Sud o con l'incentivo all'impiego dei disoccupati da più di 12 mesi e non solo. Focus sulle indicazioni operative nella circolare INPS n. 56.
Bonus assunzioni giovani 2021, scelta del datore di lavoro sull’utilizzo dello sgravio previsto dalla Legge di Bilancio o, in alternativa, dell’esonero under 35 al 50 per cento.
Come si coordina il bonus assunzioni giovani 2021 rispetto agli altri esoneri contributivi ad oggi previsti per favorire l’occupazione? Quali sono le incompatibilità ed i limiti da considerare?
All’indomani della pubblicazione della circolare INPS numero 56 del 12 aprile 2021 che ha offerto le prime indicazioni operative, appare necessario capire come questa misura si collochi all’interno del quadro degli analoghi incentivi, a scapito di eventuali dubbi interpretativi o sovrapposizioni.
Per quanto riguarda il coordinamento, il documento di prassi definisce il nuovo bonus assunzione giovani “una misura ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legge 27 dicembre 2017,n. 205”, ossia il bonus .
Un doppio binario i cui tratti devono essere necessariamente chiariti, come devono essere ben inquadrati i casi di incompatibilità rispetto ad altri esoneri dello stesso calibro quali la decontribuzione Sud, il bonus assunzione donne, il bonus disoccupati e non solo.
Bonus assunzioni giovani 2021 e esonero under 35, come scegliere? Focus su limiti e incompatibilità
Dopo aver disegnato accuratamente il quadro normativo e le regole generali contenute nella legge di Bilancio 2021, la circolare INPS numero 56 del 12 aprile 2021 approfondisce gli aspetti relativi ai rapporti con gli incentivi simili.
Un chiarimento, quello sul coordinamento e sulle incompatibilità, che risulta indispensabile se si pensa alla varietà di bonus a favore dell’occupazione che hanno visto la luce nell’ultimo periodo, anche alla luce della negativa congiuntura economica innescata dalla crisi pandemica.
Ma facciamo un passo indietro.
Questo esonero riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022 riferite a giovani sotto i 36 anni di età e permette uno sgravio contributivo del 100 per cento, per un massimo di 36 mesi e fino a 6.000 euro annui. Sono esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico.
“La novella normativa introduce, pertanto, per le sole assunzioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022, una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Questo è quanto si legge nella circolare, con riferimento all’art. 1, comma 10 della legge di Bilancio 2021.
Il nuovo bonus si aggiunge allo sgravio contributivo al 50 per cento concesso per le assunzioni di under 35, con tetto massimo di 3.000 euro annui, previsto dalla legge di Bilancio 2018.
Bonus assunzioni under 36: la possibilità della scelta alternativa
Dalle indicazioni dell’INPS emerge ancora più chiaramente il doppio binario: il datore di lavoro può richiedere l’esonero al 100 per cento nei limiti e con le condizioni imposte dalla Manovra 2021, qualora non abbia ancora superato il limite massimo di 1,8 milioni di euro relativo agli aiuti di Stato fissato dall’UE. Altrimenti può utilizzare lo sgravio al 50 per cento.
Al comma 14, l’articolo 1 della legge di Bilancio stabilisce infatti che l’esonero per l’assunzione di under 36 viene concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Si tratta del Temporary Framework, che contempla eccezionali limiti e condizioni alle misure di sostegno alle imprese in deroga a quelli ordinari, tra cui il tetto massimo di 1,8 milioni di euro di aiuti a ciascuna azienda. Si ricorda che i limiti sono differenti per le imprese del settore agricoltura e della pesca.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, bisognerà quindi tener conto del superamento o meno del plafond di aiuti di Stato concedibili.
Viceversa, qualora il plafond di aiuti risulti esaurito, il datore di lavoro potrà scegliere, se vi sono le condizioni, di accedere al bonus meno vantaggioso al 50 per cento, non sottoposto ai vincoli comunitari perché al di fuori del complesso di aiuti di Stato previsti in tempo di Covid.
Bonus assunzioni under 36: incompatibilità con gli altri sgravi contributivi
Nell’ultima parte della circolare numero 56 - punto 8 - l’INPS fornisce chiarimenti in merito all’impossibilità di attivare il bonus assunzioni under 36 insieme ad altre agevolazioni affini.
In particolare, l’Istituto prende a riferimento le forme di incentivo all’assunzione più diffuse e chiarisce che il nuovo esonero non è cumulabile con le seguenti tipologie di bonus:
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi;
- l’incentivo per l’assunzione di donne (bonus donna) rivolto alle seguenti categorie:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
- disoccupate da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni.
- il beneficio contributivo per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari riconosciuto in forza del Decreto legge n. 317/1987;
- lo sgravio contributivo per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
- le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.
Si rimane comunque in attesa delle istruzioni operative dell’INPS per la fruizione del bonus assunzione under 36. Si ricorda che è atteso il via libera della Commissione Europea, che dovrebbe intervenire prossimamente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus assunzioni giovani 2021 ed esonero under 35, come scegliere? Focus su limiti e incompatibilità