Bonus assunzioni donne, dall'11 novembre 2021 parte l'esonero contributivo. A fornire le istruzioni per fare domanda è il messaggio INPS n. 3809 del 5 novembre. Per la comunicazione di autorizzazione bisognerà utilizzare il modulo “92-2012” presente all'interno del Cassetto Previdenziale.
Bonus assunzioni donne, al via l’esonero contributivo del 100 per cento fino a 6.000 euro annui.
A partire dall’11 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda di autorizzazione all’INPS, utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto Previdenziale.
A sbloccare l’agevolazione è il messaggio INPS n. 3809 del 5 novembre 2021, che fornisce le istruzioni per fruire dello sgravio contributivo.
Le richieste potranno riguardare le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021, periodo per il quale è arrivato il via libera della Commissione Europea alla maggiorazione del bonus per le assunzioni di donne svantaggiate.
Per la fruizione dell’esonero contributivo sulle assunzioni o trasformazioni effettuate nel 2022 sarà necessario attendere un ulteriore via libera da parte dell’Europa.
Bonus assunzioni donne, domande al via dall’11 novembre 2021: le istruzioni INPS
Dopo l’ok della Commissione europea, l’INPS adegua le procedure per il riconoscimento dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, e compresi quelli del settore agricolo. Restano escluse le pubbliche amministrazione e le imprese del settore finanziario.
Sarà mediante il modulo “92-2012”, già utilizzato per la concessione dell’esonero contributivo del 50 per cento introdotto dalla Legge Fornero, che si potrà accedere al bonus per l’assunzione di donne svantaggiate, pari al 100 per cento dei contributi dovuti ed entro il limite di 6.000 euro annui.
Dall’11 novembre 2021 sarà possibile compilare e trasmettere all’INPS il modulo per la richiesta di autorizzazione alla fruizione dello sgravio contributive per le assunzioni e trasformazioni di donne svantaggiate effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro potranno inviare la comunicazione online per la fruizione del bonus assunzioni accedendo al Cassetto Previdenziale di riferimento sul sito dell’INPS.
L’esonero dovrà essere indicato nel flusso Uniemens, e nei flussi di competenza di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022 sarà possibile fruire delle quote riferite ai mesi pregressi, da gennaio ad ottobre.
Come indicato nel messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, sarà necessario compilare una comunicazione per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione).
Saranno automaticamente convertite nel bonus contributivo al 100 per cento, senza ulteriori adempimenti, le domande già inviate in relazione all’incentivo strutturale del 50 per cento previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 in caso di assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate nel corso del 2021.
- Messaggio INPS n. 3809 del 5 novembre 2021
- Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Bonus assunzioni donne svantaggiate 2021, le istruzioni INPS su contratti incentivati e cumulo
In vista dell’avvio della fase di richiesta dell’esonero contributivo, è bene evidenziare che le istruzioni INPS sui contratti incentivati e sulla durata del bonus, calcolata in relazione alle caratteristiche della neoassunta, sono contenute in due precedenti documenti di prassi:
- la circolare numero 32 del 22 febbraio 2021 si sofferma su aziende ammesse al beneficio, requisiti e condizioni per la fruizione del bonus per l’assunzione di donne svantaggiate, ossia prive di impiego da sei, dodici o ventiquattro mesi;
- il messaggio numero 1421 del 6 aprile specifica invece quelli che sono nello specifico i rapporti di lavoro incentivati e la durata dell’esonero riconosciuto, pari a 12 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione e 18 mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di un rapporto a termine.
Il messaggio n. 3809, oltre a dare il via alla fase di richiesta dell’esonero contributivo, specifica invece i casi di cumulabilità ed incumulabilità con altri esoneri o riduzioni.
A titolo di esempio, non sarà possibile cumulare il bonus per le assunzioni di donne svantaggiate con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile disciplinato dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come al bonus per le assunzioni di giovani introdotto dalla Legge di Bilancio 2021.
Cumulo ammesso invece con altre agevolazioni di tipo contributivo, quale ad esempio il bonus per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo per le aziende con meno di venti dipendenti o l’incentivo all’assunzione di beneficiari di Naspi.
Sarà l’ultimo esonero introdotto a cumularsi con i precedenti, applicandosi sulla contribuzione residua dovuta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus assunzioni donne, domande al via dall’11 novembre 2021: le istruzioni INPS