Bonifico agevolazioni fiscali: la ritenuta sale dall’8 all’11 per cento

Tommaso Gavi - Imposte

La ritenuta sui bonifici per le agevolazioni fiscali salirà dall'8 all'11 per cento a partire dal prossimo 1° marzo. A stabilirlo è la Legge di Bilancio 2024

Bonifico agevolazioni fiscali: la ritenuta sale dall'8 all'11 per cento

Dal 1° marzo prossimo la ritenuta sui bonifici parlanti per ottenere le agevolazioni fiscali sale dall’8 all’11 per cento.

A stabilirlo è la Legge di Bilancio 2024. La misura si applica, tra gli altri, ai pagamenti relativi al superbonus e agli altri bonus casa.

Oltre a tale misura nella la Manovra ha portato novità per gli edifici oggetto di interventi di superbonus, introducendo la tassazione delle plusvalenze per le compravendite entro 10 anni dalla conclusione dei lavori.

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Bonifico agevolazioni fiscali: la ritenuta sale dall’8 all’11 per cento

Aumenta la ritenuta sui bonifici parlanti per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali.

Dal 1° marzo 2024 la percentuale passerà dall’8 all’11 per cento per effetto della misura approvata nella nuova Manovra.

L’articolo 1, comma 88, della Legge di Bilancio 2024, infatti, interviene sulla ritenuta che deve essere applicata da banche e Poste Italiane a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario, nel caso di pagamenti con bonifico per beneficiare delle detrazioni IRPEF.

La misura modifica quanto disposto dall’articolo 25 del decreto legge numero 78/2010.

La percentuale salirà del 3 per cento, con maggiori entrate per le casse dello Stato all’atto dell’accredito dei pagamenti.

L’aumento interesserà le diverse agevolazioni fiscali, tra le quali i pagamenti relativi a interventi del superbonus e dei diversi bonus casa.

Bonifico agevolazioni fiscali: in quali casi si applica l’aumento della ritenuta

L’innalzamento della ritenuta sui bonifici parlanti riguarda i pagamenti per il riconoscimento delle agevolazioni edilizie.

Tali bonifici dovranno contenere le seguenti informazioni:

  • il richiamo normativo in cui rientra l’agevolazione nella causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione edilizia;
  • il codice fiscale o l’indicazione della partita IVA del destinatario del pagamento.

L’IVA da versare dovrà essere esclusa dal calcolo della ritenuta. Si deve quindi prima sottrarre l’importo dell’IVA e poi applicare la percentuale sulla somma rimanente.

Nel tempo tale percentuale è variata come segue:

  • 10 per cento nel 2010;
  • 4 per cento dal 2011;
  • 8 per cento dal 1° gennaio 2015.

Con la modifica inserita nella Legge di Bilancio 2024, dal 1° marzo prossimo verrà innalzata all’11 per cento, raggiungendo il valore più alto dal 2010.

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