Per l'esenzione dall'ICI o dall'IMU prevista per gli enti non commerciali deve necessariamente essere presentata la dichiarazione. In assenza si decade dall'agevolazione. Lo chiarisce la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 37385 del 21 dicembre 2022
Ai fini dell’esenzione dall’ICI/IMU prevista dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 spettante agli enti non commerciali, deve essere obbligatoriamente presentata l’apposita dichiarazione prevista dalla legge, a pena di decadenza dall’agevolazione.
Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 37385 del 21 dicembre 2022.
La sentenza
La controversia riguarda il ricorso proposto da una Fondazione avverso un avviso di accertamento per l’anno 2013 recante il disconoscimento dell’esenzione IMU.
La ricorrente riteneva di aver diritto all’esenzione dall’imposta in quanto i locali accertati erano destinati allo svolgimento di attività non commerciali, trattandosi di attività senza scopo di lucro.
Il ricorso è stato respinto dalla CTP che ha ritenuto non spettante l’agevolazione, attesa la mancata presentazione da parte della contribuente della apposita dichiarazione prevista dalla legge e la mancata prova degli spazi - per i quali non sussisteva separato accatastamento - utilizzati per le due attività (commerciali e non).
La CTR ha parzialmente accolto l’appello della contribuente e avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.
Il ricorrente ha lamentato l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui il giudice non ha valutato la circostanza relativa alla mancata presentazione della dichiarazione IMU/ENC, quale presupposto informativo obbligatorio ai fini del riconoscimento dell’esenzione.
La Corte di cassazione ha ripercorso la disciplina relativa al beneficio fiscale dell’esenzione, rammentando che l’art. 7, comma 1, lett. i), del DLgs. n. 504 del 1992 prevede l’esenzione ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività essenzialmente assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Oltre alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione in cui devono essere indicati distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’IMU nonché gli immobili per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni dell’apposito regolamento.
Dalla lettura del dato normativo, quindi, la Corte di cassazione ha concluso che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo, in assenza del quale il beneficio non spetta.
A tal riguardo, il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è un principio generale del diritto tributario (cfr. in ultimo Sent. Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica.
Nel caso di specie la CTR non si è conformata alle suddette norme e principi nel riconoscere alla contribuente, seppur parzialmente, l’esenzione prescindendo del tutto dalla circostanza della omessa presentazione della dichiarazione, quale presupposto informativo necessario ai fini della concessione della agevolazione medesima.
Da qui la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: In assenza dell’apposita dichiarazione l’ente decade dai benefici fiscali