Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: anche la garanzia sui finanziamenti concorre al superamento dei limiti previsti dal Quadro Temporaneo (Temporary Framework). A chiarirlo è il Ministero dell'Economia e delle Finanze rispondendo a un'interrogazione sul tema in Commissione Finanze al Senato.
Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: anche la garanzia sui finanziamenti incide sul superamento dei limiti previsti dal Quadro Temporaneo UE.
A sottolinearlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze rispondendo a un’interrogazione sul tema il 5 luglio 2022 al Senato.
Il chiarimento si aggiunge alle istruzioni sulla compilazione fornite dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 27 aprile scorso.
Dopo un’attesa lunga più di un anno sono arrivate le indicazioni sull’adempimento dichiarativo, che però non hanno posto fine ai dubbi sulla corretta modalità di compilazione.
Oltre alla scadenza fissata in principio al 30 giugno e poi prorogata al 30 novembre, infatti, i dati da inserire hanno fatto discutere contribuenti e addetti ai lavori.
Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: anche la garanzia sui finanziamenti incide sul superamento dei limiti
E proprio sugli importi da indicare che concorrono al superamento dei limiti previsti dal Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato Covid il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiunto un nuovo tassello che riguarda le garanzie dei finanziamenti del Fondo PMI.
Per il periodo emergenziale, infatti, l’articolo 13 del Decreto Liquidità ha previsto fino una serie di eccezioni alle regole ordinarie.
In particolare, l’attenzione si sofferma su due tipologie di garanzie previste:
- una concessa nella misura del 100 per cento che assiste finanziamenti di importo ridotto per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia (lettera m dell’articolo 13, comma 1, del DL n. 34/2020);
- una seconda concessa fino al 90 per cento dell’importo del prestito (lettera c dell’articolo 13, comma 1, del DL n. 34/2020).
Come ha sottolineato la sottosegretaria al MEF Maria Cecilia Guerra in Commissione Finanze del Senato durante l’interrogazione del 5 luglio 2022, le due garanzie rientrano rispettivamente nella sezione 3.1 e 3.2 del Quadro Temporaneo UE sugli Aiuti di Stato Covid.
Nonostante questa differenza e nonostante gli aiuti della sezione 3.2 non debbano essere inseriti nell’autodichiarazione, in base alle regole da seguire entrambe le garanzie in maniera diversa assumono un loro peso nel calcolo da effettuare per verificare il superamento dei massimali previsti.
Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: come indicare la garanzia sui finanziamenti
La garanzia integrale sui finanziamenti bancari è assimilata a un contributo a fondo perduto
“dal momento che nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prenditore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento”
ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’intero importo, quindi, incide sulla verifica del massimale del plafond.
Aiuti di importo limitato - Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19 |
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Tipologia di impresa | Importo | Periodo |
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Impresa unica | 800.000 euro | Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 |
1.800.000 euro | Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021 | |
2.300.000 euro | Importo dal 31 dicembre al 30 giugno 2022 | |
Imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura | 120.000 euro | Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 |
270.000 euro | Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021 | |
345.000 euro | Importo dal 31 dicembre al 30 giugno 2022 | |
Imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli | 100.000 euro | Dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 |
225.000 euro | Dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021 | |
290.000 euro | Importo dal 31 dicembre al 30 giugno 2022 |
Diversa è la regola che si applica alla garanzia concessa fino al 90 per cento: l’aiuto rientra nella sezione 3.2 del Quadro Temporaneo per cui sono previsti limiti massimi dell’importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell’impresa o al suo monte salari, ma a causa delle condizioni di favore che ne derivano devono essere inseriti anche nella sezione 3.1.
La sottosegretaria Maria Cecilia Guerra durante l’interrogazione del 5 luglio ha spiegato:
“La sezione 3.2 prevede, altresì, che tali garanzie siano concesse a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia, in misura almeno pari ai premi annui riportati nella tabella di cui alla stessa sezione 3.2.
Tuttavia, il legislatore, nel richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, tra le varie condizioni di favor per le imprese, ha previsto anche la completa gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo. Pertanto, dal momento che il Fondo rilascia, per effetto di tale previsione, garanzie gratuite, il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del Temporary Framework e il premio (pari a 0) applicato all’impresa, costituisce un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo, che va necessariamente inquadrato, in termini tecnici di abbuono di premio di garanzia, nella sezione 3.1 del Temporary Framework”.
Dai chiarimenti forniti è chiaro, quindi, che entrambe le garanzie, in base alle diverse peculiarità, contribuiscono all’eventuale superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo degli Aiuti di Stato Covid.
Ma è chiaro anche che non si tratta di una regola di immediata individuazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Aiuti di Stato: anche la garanzia sui finanziamenti nell’autodichiarazione