Fondo garanzia PMI, scadenza il 30 giugno 2022 e novità dal 1° luglio per i prestiti alle imprese. Si va verso lo stop alle agevolazioni emergenziali, che si applicheranno alle richieste di ammissione presentate o completate fino al 23 giugno e deliberate entro il termine previsto. Modifiche in vista per il secondo semestre. A fare il punto è la circolare del Gestore n. 4 del 24 maggio.
Fondo di garanzia PMI, staffetta di misure per le richieste di accesso deliberate entro e dopo il 30 giugno 2022.
Si va verso lo stop alle misure emergenziali previste in materia di prestiti alle imprese, introdotte dai decreti legge Liquidità e Agosto del 2020 e ritoccate ad ultimo dal decreto Energia n. 17/2022.
Scadenze che si affiancano all’avvio a decorrere dal 1° luglio delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI che, tra le altre cose, ha fissato a 5 milioni di euro l’importo massimo garantito per singola impresa e previsto il pagamento di una commissione per l’accesso ai prestiti.
A fare il punto delle misure in scadenza il 30 giugno 2022 ed delle novità in avvio dal 1° luglio 2022 è la circolare del Gestore n. 4 del 24 maggio 2022, pubblicata sul portale del Fondo di garanzia per le PMI.
Fondo garanzia PMI, prestiti alle imprese: le misure in scadenza il 30 giugno 2022 e le novità dal 1° luglio
Si va verso la fine delle misure emergenziali previste per l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI.
Gli interventi straordinari previsti dal 2020 alla luce della pandemia, ritoccati ad ultimo dal decreto legge n. 17/2022 tenuto conto dell’aumento dei costi dell’energia dovuto alla crisi ucraina, si applicheranno alle richieste di ammissione presentate e completate entro il 23 giugno 2022, in caso di delibera entro e non oltre il 30 giugno 2022.
È sul portale del MISE dedicato al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che vengono riepilogate le misure in scadenza, tra cui le seguenti:
- gratuità per tutte le garanzie rilasciate su finanziamenti a sostegno di esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia
- non applicabilità della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite;
- innalzamento delle percentuali di copertura ai livelli massimi sia per la garanzia diretta che per la riassicurazione/controgaranzia;
- ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca/gruppo bancario di operazioni non già garantite dal Fondo;
- concessione delle garanzie ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Quadro Temporaneo;
- cumulabilità della garanzia del Fondo con la garanzia di un confidi fino alla copertura pari al 100 per cento del finanziamento;
- accesso semplificato alla garanzia per i prestiti di importo fino a 30.000 euro (lettera m, comma 1, articolo 113 del DL n. 23/2020);
- concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione del Fondo.
Come illustrato nella circolare n. 4, per le operazioni presentate/completate dal 24 giugno 2022, con delibera a decorrere dal 1° luglio 2022, entrerà in vigore senza più deroghe il regime disegnato dalla Legge di Bilancio 2022, che ha parzialmente ripristinato le modalità operative ordinarie del Fondo di garanzia per i prestiti alle PMI.
Tra le novità, tornerà quindi ad applicarsi il modello di valutazione del Fondo, che sulla base dei dati economico-finanziari e di quelli andamentali dell’impresa beneficiaria determinerà la percentuale di garanzia concedibile dal Fondo.
- Fondo di garanzia PMI - circolare n. 4 del 24 maggio 2022
- Definizione termini di validità della normativa emergenziale
Fondo di garanzia PMI, le nuove regole per i prestiti alle imprese dal 1° luglio 2022
Terminato il periodo emergenziale, per il Fondo di garanzia PMI torneranno gradualmente ad applicarsi le regole ordinarie, ed è stata la Legge di Bilancio 2022 a delineare il percorso.
In particolare, come illustrato nella circolare n. 4/2022 del Gestore, per le pratiche presentate dal 24 giugno e deliberate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022:
- l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria sarà pari a 5 milioni di euro;
- in sede di presentazione della richiesta di ammissione l’impresa dovrà fornire i dati economico finanziari e andamentali, ai fini della definizione della fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria attraverso l’applicazione modello di valutazione del Fondo.
Dalla valutazione effettuata deriverà la percentuale di garanzia concedibile dal Fondo.
Per i prestiti concessi dal 1° luglio la copertura del Fondo per le PMI sarà pari all’80 per cento in relazione alle operazioni finanziarie a fonte di investimento. Per le operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80 per cento in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80 per cento.
Garanzia all’80 per cento anche per le operazioni finanziarie concesse per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti in favore di imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione, con le medesime percentuali di cui sopra in relazione alle operazioni di riassicurazione.
La copertura del Fondo di garanzia per le PMI scenderà al 60 per cento per le operazioni finanziarie relative ad esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti in favore di imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione.
La stessa percentuale si applicherà anche in relazione alle operazioni di riassicurazione, considerando il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80 per cento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondo garanzia PMI, prestiti alle imprese: le misure in scadenza il 30 giugno 2022 e le novità dal 1° luglio