L'attestazione di residenza fiscale è un documento non molto conosciuto ma di vitale importanza per evitare beghe tributarie derivanti da rapporti economici, tenuti con soggetti non residenti
L’attestazione di residenza fiscale è un documento rilasciato dalla Agenzia delle Entrate utile al fine di potersi avvalere dei benefici delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito prodotto, per rapporti economici intercorsi con soggetto residente nel Paese terzo.
Non è una attestazione unica rilasciata annualmente, che può essere fatta valere in più occasioni e per rapporti con diversi Stati, ma dovrà essere richiesta per ogni singola nazione coinvolta.
Il documento potrà essere richiesto anche per diverse tipologie di reddito prodotte nel medesimo Stato estero, soggette alla stessa Convenzione. In tal caso l’Agenzia delle Entrate emetterà un unico attestato di residenza fiscale.
Attestazione di residenza fiscale contro le doppie imposizioni: chi la può richiedere
Possono presentare la richiesta di attestazione di residenza fiscale le persone fisiche residenti e i soggetti residenti diversi dalle persone fisiche quali le società di capitali, gli enti commerciali e non, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione.
Nel caso di soggetti “fiscalmente trasparenti”, quali ad esempio le società di persone, il certificato deve essere richiesto solo dai soci e/o beneficiari residenti in Italia.
Attestazione di residenza fiscale contro le doppie imposizioni: come funziona la richiesta
Il modello di domanda di rilascio dell’attestazione è stato approvato con il provvedimento del 10 luglio 2013 n° 84404 nel quale tra le varie si legge:
“La predisposizione di un modello di attestato di residenza fiscale in Italia e la revisione del processo che porta alla sua emissione rispondono all’esigenza di standardizzare questo processo lavorativo e di semplificare gli adempimenti del contribuente, in particolare introducendo la possibilità di richiedere il certificato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia.”
Questo potrà avvenire personalmente o tramite soggetto terzo munito di delega da consegnare, unitamente alla richiesta, mediante:
- servizio consegna documenti e istanze presente nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Se presentata tramite soggetto delegato il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante. Se sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- consegna diretta a qualsiasi Ufficio territoriale. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- raccomandata con avviso di ricevimento a qualsiasi Ufficio territoriale, allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- posta elettronica certificata, specificando nell’oggetto “Attestato di residenza fiscale”. Il modello deve può essere sottoscritto con firma digitale ma anche con firma autografa, in tal caso allegando una fotocopia del documento di identità del firmatario. La documentazione dovrà essere trasmessa tramite PEC di una qualsiasi Direzione Provinciale. I cosiddetti “grandi contribuenti” potranno inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione Regionale competente per territorio.
Nella domanda, oltre ai dati del richiedente, dovrà essere indicata la nazione nella quale è stato prodotto il reddito ed indicare il tipo, o i tipi, di reddito prodotto oggetto della Convenzione vigente sulle doppie imposizioni, utilizzando i campi inseriti nella tabella predisposta dalla Agenzia delle Entrate:
- immobili;
- utili delle imprese;
- dividendi;
- interessi;
- royalties;
- compensi per servizi;
- capital gain;
- lavoro autonomo;
- lavoro dipendente;
- compensi degli amministratori;
- artisti e sportivi;
- pensioni;
- funzioni pubbliche;
- professori, insegnanti e ricercatori;
- studenti e apprendisti;
- redditi da attività petrolifera;
- altri redditi.
- Agenzia delle Entrate - Richiesta di attestato di residenza fiscale contro le doppie imposizioni
- Modello per la domanda.
Attestazione di residenza fiscale contro le doppie imposizioni: come e quanto si paga
Sia l’istanza che l’attestazione non sono soggette all’imposta di bollo ma è sono soggetta al versamento di un tributo speciale, pari a 3,10 euro.
L’importo deve essere versato con modello F24, indicando il codice tributo 1538 e l’anno di imposta a cui si riferisce l’attestazione richiesta.
Qualora il certificato sarà composto da più di una pagina, l’Ufficio potrà richiedere il versamento di ulteriori 0,15 euro per ogni pagina successiva alla prima.
Resta sempre possibile utilizzare in via sostitutiva le marche da bollo per il medesimo importo dovuto.
Attestazione di residenza fiscale contro le doppie imposizioni: quando richiederla?
Per chi intende richiedere l’attestazione ma non ha urgenze impellenti, se è a conoscenza del fatto che per l’anno in corso saranno presenti ulteriori rapporti economici con soggetti residenti nello stesso Stato e per la stessa tipologia di reddito indicata, è consigliabile farsi rilasciare l’attestato trascorsi i 183 giorni di calendario dall’inizio dell’anno.
In questo modo l’attestazione potrà valere anche per il periodo successivo alla data indicata, fino al 31 dicembre.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Attestazione di residenza fiscale contro le doppie imposizioni: cos’è e a cosa serve