L’assicurazione INAIL per i beneficiari di ADI e SFL che partecipano ai PUC

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Dall'INAIL arrivano le istruzioni per l'assicurazione contro infortuni e malattie in favore dei beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto formazione e il lavoro

L'assicurazione INAIL per i beneficiari di ADI e SFL che partecipano ai PUC

Quando i beneficiari dell’ADI e del SFL partecipano ai PUC, i progetti utili alla collettività, i Comuni e altre amministrazioni pubbliche devono provvedere al pagamento di un premio per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’INAIL ha fornito tutte le istruzioni a riguardo nella circolare n. 19 pubblicata il 27 febbraio.

Il premio è fissato nella misura di 1,04 euro per singola giornata di attività prestata.

A questo va poi aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1 per cento.

L’assicurazione INAIL per i beneficiari di ADI e SFL che partecipano ai PUC

Come previsto dal decreto lavoro, che disciplina le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, le persone che accedono all’assegno di inclusione (ADI) e al supporto per la formazione e il lavoro (SFL) sono tenute ad accedere a percorsi personalizzati di attivazione lavorativa o di inclusione attraverso l’apposita piattaforma SIISL.

Ebbene, nell’ambito di tali percorsi, può essere prevista anche la partecipazione ai progetti utili alla collettività (PUC) a titolarità dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni.

In questi casi, come previsto dalla normativa, ai partecipanti si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti per tutti i lavoratori e le lavoratrici e pertanto devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL.

Rientrano tra gli assicurati anche:

  • i beneficiari dell’ADI con disabilità o con più di 60 anni oppure inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e non obbligati ad aderire a un percorso personalizzato ma che richiedono l’adesione volontaria e partecipano al PUC;
  • le persone in condizione di povertà, come eventualmente individuate con appositi provvedimento del Ministero, che partecipano ai PUC su base volontaria, pur non ricevendo l’ADI o il SFL.

Ai fini della copertura assicurativa di queste persone, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC, considerate a tutti gli effetti datori di lavoro, devono provvedere al pagamento di un premio speciale unitario.

Tale premio è stato determinato dal decreto del Ministero del Lavoro n. 68/2024, che lo ha fissato nella misura di 1,04 euro per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1 per cento.

L’importo è calcolato sulla base del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale che, per il 2024, è pari a 46,87 euro. Viene aggiornato automaticamente e proporzionalmente in caso di eventuali variazioni annuali della retribuzione giornaliera in questione.

L’INAIL ricorda che, come previsto dalla normativa, i partecipanti al PUC svolgono l’attività presso il Comune di residenza oppure, previo accordo, presso i Comuni dello stesso ambito territoriale per un impegno settimanale tra le 8 e le 16 ore.

Assicurazione INAIL per i beneficiati di ADI e SFL: prestazioni e obblighi

Per effetto dell’assicurazione INAIL, i beneficiari di ADI e SFL coinvolti nei PUC hanno diritto a ricevere le stesse prestazioni previste in favore della generalità dei dipendenti in caso di infortunio o malattia professionale.

Si tratta in particolare:

  • dell’indennità per inabilità temporanea assoluta;
  • delle prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti;
  • le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative;
  • le altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’INAIL alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati.

I lavoratori e le lavoratrici impegnati nei PUC sono assicurati per tutti gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro, compresi gli infortuni in itinere, cioè quelli che avvengono nel tragitto da e verso il luogo di lavoro.

Per quanto riguarda gli obblighi in capo agli assicurati, lavoratori e lavoratrici sono tenuti a comunicare qualunque infortunio, anche di lieve entità, e a denunciare la malattia di sospetta origine professionale.

Dovranno comunicare al Comune o all’Amministrazione titolare del PUC, l’identificativo e la data di rilascio del relativo certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Per tutti i dettagli e gli adempimenti da parte delle amministrazioni si rimanda al testo integrale della circolare n. 19/2025.

INAIL - Circolare n. 19 del 27 febbraio 2025
Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le
persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)

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