Agevolazioni fiscali per associazioni e società sportive dilettantistiche: la circolare n. 18/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sui regimi fiscali agevolati.
Sport dilettantistico e agevolazioni fiscali: è la circolare n. 18/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate i 1° agosto 2018 a fornire importanti chiarimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il lavoro racchiuso nelle 79 pagine di circolare è frutto del Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e CONI, durante il quale sono state approfonditi alcuni dei dubbi più frequenti per ASD e SSD senza fini di lucro.
I chiarimenti racchiusi nel documento, affiancato da un comunicato stampa riepilogativo, affrontano la tematica del regime fiscale agevolato rivolto alle attività sportive dilettantistiche secondo quanto previsto dalla legge n. 398/1991, nonché alcune ulteriori problematiche relative alla cessione di giocatori e ai pagamenti di quote di iscrizione a corsi o tesseramento.
Sport dilettantistico: agevolazioni fiscali in chiaro per ASD e società sportive
Tra i chiarimenti forniti dalla circolare n. 18/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° agosto 2018 viene scongiurato il rischio di revoca del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 389/1991 per ASD e SSD che non hanno inviato la comunicazione obbligatoria SIAE.
In tal caso sarà possibile permanere nel regime e fruire delle agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico (che prevede, tra l’altro, il calcolo del reddito imponibile in misura ridotta) in caso di attuazione di un comportamento concludente e di comunicazione all’Agenzia delle Entrate di volervi usufruire.
Le agevolazioni fiscali sono rivolte ad ASD e SSD che nel corso del periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali non superiori a 400.000 euro. In tal caso sarà possibile accedere alla determinazione forfettario del reddito imponibile e dell’IVA, nonché a semplificazioni sul fronte di adempimenti fiscali, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.
Quello sopra esposto è soltanto di uno dei punti affrontati da Entrate e CONI e la circolare, nonché il comunicato stampa di sintesi, chiariscono quali sono le associazioni sportive e le società che rientrano nel perimetro delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991 e dal TUIR.
Rientrano nel regime forfettario previsto dalla normativa sullo sport dilettantistico le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.
Restano escluse, invece, le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate adottando forme organizzative che creano concorrenza con altri operatori di mercato (ad esempio avvalendosi di strumenti pubblicitari per diffondere informazioni a soggetti terzi).
Si riporta di seguito la circolare n. 18/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 1° agosto 2018 e il comunicato stampa di sintesi per ulteriori approfondimenti:
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 18/E del 1° agosto 2018
- Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
- Agenzia delle Entrate - comunicato stampa sport dilettantistico
- Le Entrate rispondono alle domande di associazioni e società sportive
Per ASD e SSD pagamenti con bollettino postale se superiori a 1.000 euro
Per i pagamenti di importo pari o superiore al limite di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti, pari a 1.000 euro per gli enti sportivi dilettantistici rientranti nell’ambito del regime fiscale agevolato di cui sopra, il versamento potrà essere effettuato con bollettino postale.
Il dubbio sollevato riguarda i casi di pagamenti di quote di iscrizione a corsi o di tesseramento in contanti da versare successivamente sul conto dell’ASD o della società sportiva dilettantistica senza fine di lucro.
Nel caso di versamento cumulativo superiore al limite di 1.000 euro l’ente, per rispettare l’obbligo di tracciabilità, dovrà rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, conservarne una copia e annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.
Cessione di giocatori tra associazioni e società sportive dilettantistiche
Tra i punti affrontati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate e riassunti nel comunicato stampa vi è il trattamento fiscale delle cessioni di atleti:
“in generale le cessioni verso corrispettivo di atleti rientrano nel regime agevolato previsto dall’art. 148, comma 3, del Tuir se svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che fanno parte di un’unica Federazione Sportiva.
Si applicano, invece, le regole generali di tassazione se la cessione di un giocatore tra queste categorie di enti costituisce un trasferimento meramente speculativo, ad esempio se il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l’atleta sia stato coinvolto dall’ente nella pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, la cessione risulterà tassabile secondo le regole generali anche nel caso in cui la destinataria non è un’altra associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla stessa Federazione Sportiva della cedente.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sport dilettantistico: agevolazioni fiscali in chiaro per associazioni e società sportive