I dipendenti di aziende in crisi possono accedere all'accordo di ricollocazione che prevede non solo l'erogazione dell'ADR ma anche sgravi fiscali sui redditi in caso di assunzione e vantaggi per le imprese che assumono.
Cos’è l’accordo di ricollocazione? I dipendenti di aziende in crisi avranno in questi mesi sentito parlare dell’assegno di ricollocazione che, nel 2018, mira a diventare uno dei sostegni economici per i lavoratori a rischio disoccupazione.
In merito alle regole per accedervi è intervenuta recentemente l’ANPAL che, con la circolare n. 11 del 7 giugno 2018, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha fornito le istruzioni sull’accordo di ricollocazione e sui benefici fiscali per lavoratori e imprese.
Le novità riguardano i lavoratori in CIGS a rischio esubero, per i quali la Legge di Bilancio 2018 ha previsto l’accesso anticipato all’assegno di ricollocazione che, in via ordinaria, è corrisposto ai lavoratori in disoccupazione e beneficiari si Naspi da almeno quattro mesi.
L’anticipo dell’ADR per le aziende in crisi che hanno sottoscritto un accordo di ricollocazione prevede non solo un servizio di assistenza per la ricerca di nuovo lavoro, ma anche benefici fiscali nel caso di stipula di un nuovo contratto di lavoro.
I vantaggi riguardano non solo i lavoratori ma anche le imprese che assumono dipendenti nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione, le quali avranno diritto ad uno sgravio contributivo.
Accordo di ricollocazione: le istruzioni nella circolare ANPAL-MLPS del 7 giugno 2018
Le istruzioni in merito alle novità che hanno interessato l’accordo di ricollocazione, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, sono contenute nella circolare n. 11 di ANPAL e Ministero del Lavoro pubblicata il 7 giugno 2018.
Le novità, come anticipato, riguardano la possibilità di erogazione in anticipo dell’assegno di ricollocazione per i lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, presentino domanda all’ANPAL.
Con la circolare vengono forniti dettagli non solo su cos’è e come funziona l’accordo di ricollocazione per i lavoratori di aziende in crisi, ma specifica anche quali sono i vantaggi fiscali e contributivi previsti in caso di nuova occupazione.
- Circolare congiunta ANPAL MLPS n.11 del 07/06/2018 - Accordo di ricollocazione 2018
- Accordo di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis del d.lgs. n. 148/2015, come introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017
Cos’è l’accordo di ricollocazione
Le imprese che hanno attivato un intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale in cui non sia previsto il completo recupero occupazione, possono stipulare un accordo di ricollocazione per i lavoratori a rischio esubero.
Tale accordo, che dovrà indicare gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio, dovrà essere redatto dalle imprese a seguito di consultazione sindacale e il verbale relativo alla procedura di consultazione per il ricorso alla CIGS dovrà contenere l’accordo con le quali le parti hanno definito il piano di ricollocazione per i lavoratori.
L’accordo di ricollocazione stipulato dall’azienda in crisi dovrà essere trasmesso all’ANPAL entro il termine di sette giorni dalla data di stipula. Al suo interno saranno contenuti i nominativi dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario e beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale.
Assegno di ricollocazione per i lavoratori a rischio esubero: come funziona
I lavoratori rientranti nei profili lavorativi a rischio esubero potranno richiedere l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione.
Per chi si chiede cos’è e come funziona si ricorda che l’ADR non è una prestazione di natura monetaria erogata direttamente al lavoratore, ma si tratta di una sorta di voucher spendibile presso CPI o Agenzia per il lavoro per l’assistenza e l’aiuto nel reinserimento occupazionale.
La possibilità di beneficiare dell’assegno ANPAL per la ricerca di un nuovo lavoro è rivolta ai lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa appartenenti ad ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero.
La domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione deve essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione, con le modalità indicate dall’ANPAL.
Il servizio di assistenza per la ricollocazione avrà durata corrispondente a quella del trattamento di integrazione salariale e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi. Dopo la scadenza, potrà essere prorogato per ulteriori dodici mesi qualora non sia stato utilizzato l’intero ammontare dell’assegno.
Il programma di ricerca intensiva di lavoro dovrà essere stipulato sentito il datore di lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione e le convocazioni e le iniziativa di politica attiva dovranno essere svolte fuori dall’orario di lavoro.
La circolare dell’ANPAL chiarisce inoltre che, a differenza della generalità dei beneficiari, i lavoratori a rischio esubero non saranno obbligati ad accettare l’offerta di lavoro congrua, ma potranno rifiutare le proposte del CPI o dell’Agenzia per il lavoro senza vedersi revocare il diritto all’integrazione salariale.
Assegno di ricollocazione: vantaggi e benefici fiscali per chi accetta un nuovo lavoro
Nonostante non sia obbligatorio accettare l’offerta di lavoro ritenuta congrua, il lavoratore che nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione accetti l’offerta di un contratto di lavoro con un’altra azienda ha diritto a due benefici:
- l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate;
- la corresponsione, da parte dell’INPS e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Vantaggi per i datori di lavoro che assumono lavoratori a rischio esubero
I vantaggi e i benefici si estendono anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori di aziende in crisi a rischio esubero nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione.
Per le aziende è infatti previsto l’esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.
Il beneficio compete a condizione che l’impresa non presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.
L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
- diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.
Inoltre, nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, lo sgravio contributivo spetterà per ulteriori sei mesi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Accordo di ricollocazione: come funziona l’assegno e quali vantaggi per imprese e lavoratori