Stato di disoccupazione: sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i requisiti dell'offerta di lavoro congrua. Ecco quando in caso di mancata accettazione si rischia la revoca della Naspi.
Stato di disoccupazione: sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2018 i requisiti dell’offerta di lavoro congrua.
Come noto, i lavoratori percettori di Naspi e non stipulano presso il CPI un patto di servizio personalizzato, con il quale si dichiara lo stato di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di un nuovo lavoro.
Il disoccupato rischia la revoca della Naspi e dello stato di disoccupazione in caso di mancata accettazione dell’offerta di lavoro.
La proposta, tuttavia, dovrà essere congrua, ovvero rispettare determinati requisiti legati sia alla durata che alla retribuzione e alla distanza tra luogo di lavoro e domicilio del lavoratore.
Il decreto del Ministero del Lavoro del 10 aprile 2018 pubblicato in GU del 14 luglio 2018 definisce quando l’offerta di lavoro è congrua. Ecco tutti i requisiti e quando è possibile il rifiuto per giustificato motivo.
Stato di disoccupazione e offerta di lavoro congrua: requisiti in Gazzetta Ufficiale
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce quando l’offerta di lavoro è congrua e, di conseguenza, quali sono i casi in cui la mancata accettazione della proposta comporta il rischio di revoca sia dello stato di disoccupazione che dell’indennità Naspi.
Si parla di offerta di lavoro congrua nel rispetto dei seguenti principi:
- coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata dello stato di disoccupazione.
Per i percettori di Naspi, tra i requisiti che rendono un’offerta di lavoro congrua rientra anche l’importo della retribuzione offerta.
Prima di scendere nel dettaglio, si allega di seguito il testo del decreto del MLPS pubblicato in Gazzatta Ufficiale del 14 luglio 2018:
- Decreto Ministero del Lavoro 10 aprile 2018 - definizione offerta di lavoro congrua
- Scarica il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2018
Quando l’offerta di lavoro è congrua
A definire quando l’offerta di lavoro proposta dal CPI sia o meno congrua concorrono diversi fattori, primo tra tutti l’esperienza maturata dal lavoratore in stato di disoccupazione così come sottoscritto e individuato nel patto di servizio personalizzato.
Secondo quanto previsto dal decreto:
- per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a sei mesi, l’offerta di lavoro è congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato.
- per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
- per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra in una delle aree di attività comprese in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale o in aree di attività afferenti ad altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite nel patto di servizio personalizzato.
Per i soggetti disabili, l’offerta di lavoro congrua dovrà essere compatibile con le minoranze e con la valutazione bio-psico-sociale in possesso dei servizi competenti e annotata nel fascicolo personale.
Requisiti di distanza, retribuzione e tipologia di contratto
Per i soggetti in stato di disoccupazione e per i percettori di Naspi, i requisiti dell’offerta di lavoro congrua sono di tre tipologie.
Per quanto riguarda il tipo di contratto, l’offerta di lavoro è congrua quando si riferisce a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione non inferiore a sei mesi. L’orario di lavoro dovrà essere a tempo pieno o non inferiore all’80% rispetto all’ultimo contratto di lavoro e, inoltre, la retribuzione non dovrà essere inferiore ai minimi salariali previsti dal CCNL di categoria.
L’obbligo di accettare la proposta di lavoro per i soggetti in stato di disoccupazione è subordinato, inoltre, al rispetto del requisito di distanza:
- per i disoccupati per un periodo fino a 12 mesi l’offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non è lontano più di 50 chilometri dal proprio domicilio o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi pubblici;
- per i disoccupati da più di 12 mesi, la distanza massima è pari ad 80 chilometri e il tempo di percorrenza massimo con i mezzi pubblici è di 100 minuti;
- qualora il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi pubblici, le distanze si riducono del 30%.
Infine, l’offerta di lavoro è ritenuta congrua qualora l’importo della retribuzione proposta sia superiore almeno al 20% dell’indennità di disoccupazione (Naspi) percepita nell’ultimo mese.
Stato di disoccupazione: quando è possibile rifiutare un offerta di lavoro congrua?
La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua comporta la revoca dello stato di disoccupazione. Questo non vale nel caso di giustificato motivo di rifiuto, ovvero:
- stato di malattia o di infortunio giustificato;
- servizio civile e richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- gravi motivi familiari documentati o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati (cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua).
La presenza di uno dei giustificati motivi di rifiuto sopra elencati dovrà essere comunicata e documentata entro due giorni lavorativi dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Stato di disoccupazione e offerta di lavoro congrua: requisiti in Gazzetta Ufficiale