Dopo l'istituzione dei codici tributo arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per il calcolo e pagamento della tassa sugli extra profitti delle banche. Indicazioni anche sulla costituzione della riserva non distribuibile
Arrivano ulteriori istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo e il pagamento della cosiddetta tassa sugli extraprofitti delle banche, l’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse introdotta dal decreto Asset.
L’imposta va versata entro la scadenza del 30 giugno, che cadendo di domenica passa al 1° luglio 2024. Per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare e che si avvalgono del maggior termine previsto per l’approvazione del bilancio, la scadenza da considerare è quella del 31 luglio.
Con la risoluzione dello scorso 24 gennaio sono stati approvati gli appositi codici tributo da utilizzare per il versamento.
Tassa sugli extraprofitti: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per le banche
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4, pubblicata il 23 febbraio 2024, fornisce le istruzioni per il calcolo e il pagamento della “tassa” sugli extraprofitti delle banche.
Si tratta dell’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse introdotta dall’articolo 26 del decreto Asset, il n. 104 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2023.
L’imposta si applica alle banche residenti ma anche alle stabili organizzazioni di banche non residenti, autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del Testo unico bancario (TUB).
Come stabilito in seguito alle modifiche apportate in fase di conversione, l’imposta si determina applicando un’aliquota del 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Pertanto, specifica l’Agenzia, la base imponibile è pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentata del 10 per cento. Su tale risultato si applica l’aliquota in misura pari al 40 per cento.
Se l’incremento del margine d’interesse (voce 30) risulta inferiore al 10 per cento, non emerge alcuna base imponibile assoggettabile all’imposta straordinaria.
Ad ogni modo, l’importo non può superare una quota pari allo 0,26 per cento dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Tassa sugli extraprofitti: scadenza e codici tributo
L’imposta straordinaria deve essere versata entro il 30 giugno 2024, termine che slitta al 1° luglio poiché il 30 è un giorno festivo.
Il termine passa al 31 luglio 2024 per i soggetti, il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, nel caso in cui si avvalgano del maggior termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Per consentire il versamento dell’imposta straordinaria, l’Agenzia ha istituito gli appositi codici tributo con la risoluzione del 24 gennaio 2024, riportati nella tabella di seguito.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
2717 | Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 |
1947 | Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 |
8955 | Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 |
Il comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto Asset prevede che le banche, in alternativa al versamento dell’imposta, possano destinare un importo pari a due volte e mezzo l’imposta a una riserva non distribuibile, in sede di approvazione del bilancio 2023.
La costituzione di tale riserva dovrà essere dimostrata nella nota integrativa al bilancio e nel modello Redditi società di capitali.
Non è possibile procedere al versamento parziale dell’imposta e allo stesso tempo costituire la riserva corrispondente alla quota parte di imposta non pagata.
Il documento dell’Agenzia fornisce anche le istruzioni operative agli Uffici relative ai casi di operazioni straordinarie poste in essere successivamente alla costituzione della riserva.
Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 4/2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tassa sugli extraprofitti: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per le banche