Tutto pronto per il pagamento della tassa sugli extraprofitti, l'imposta straordinaria dovuta dalle banche per l'anno 2023. Dopo la conclusione dell'iter parlamentare del decreto Omnibus, l'Agenzia delle Entrate aggiunge l'ultimo tassello
Tutto pronto per i versamenti della cosiddetta “tassa sugli extraprofitti”.
L’imposta straordinaria prevista a carico delle banche è stata introdotta dal decreto Omnibus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 agosto 2023.
La “tassa” è stata oggetto di profonde modifiche nel corso dell’iter parlamentare della legge di conversione.
Con la risoluzione numero 7 del 24 gennaio 2024 dell’Agenzia delle Entrate sono stati forniti i codici tributo per il pagamento dell’imposta.
Tassa sugli extraprofitti: tutto pronto per i versamenti
Con l’ultimo passaggio è stato completato l’iter per i versamenti della cosiddetta “tassa sugli extraprofitti”.
L’imposta straordinaria prevista a carico delle banche è stata introdotta dal decreto Omnibus, detto anche decreto Asset, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 agosto 2023.
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del DL 104/2023, convertito con modifiche nella legge n. 136/2023, sono state introdotte diverse modifiche.
L’articolo 26 del decreto Asset, nella nuova riformulazione, prevede che l’imposta sia determinata applicando un’aliquota del 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
L’importo non può superare una quota pari allo 0,26 per cento dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Il Parlamento ha aggiunto, alla formulazione originale, il comma 5-bis. Tale disposizione prevede che le banche, in alternativa al versamento dell’imposta, possano destinare un importo pari a due volte e mezzo l’imposta a una riserva non distribuibile, in sede di approvazione del bilancio 2023.
Gli istituti che scelgano il pagamento dell’imposta dovranno fare riferimento ai codici tributo istituiti con la risoluzione numero 7 del 24 gennaio 2024 dell’Agenzia delle Entrate, riportati nella tabella riassuntiva.
Codice tributo | Descrizione |
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2717 | Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 |
1947 | Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 |
8955 | Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 |
Il modello F24 dovrà essere compilato secondo le istruzioni fornite:
- la somma dovrà essere inserita nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
- nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
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