Dopo la conferma anche per il 2023 dell'esonero pari all'11,5 per cento sui contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori a tempo pieno del settore edile, arrivano le istruzioni INPS per la presentazione della domanda. C'è tempo fino alla scadenza del 15 maggio 2024
Lo sgravio per la riduzione dei contributi in favore dei datori di lavoro del settore edile è stato confermato anche per il 2023 nella misura dell’11,5 per cento.
Lo ha comunicato il Ministero del Lavoro con la pubblicazione dell’apposito decreto il 10 gennaio 2024. Con la circolare rilasciata il 17 del mese, poi, l’INPS ha fornito tutte le istruzioni operative per la presentazione delle domande.
L’agevolazione consiste in un esonero contributivo per i datori di lavoro che impiegano lavoratori e lavoratrici per almeno 40 ore settimanali. Questo interessa la contribuzione dovuta all’INPS che non rientra tra quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L’esonero spetta a diverse categorie di datori di lavoro del settore dell’edilizia e dell’artigianato e si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2023.
La richiesta va inviata entro la scadenza fissata per il 15 maggio 2024. Sarà necessario compilare il modulo “Rid-Edil”, disponibile sul cassetto previdenziale.
Riduzione contributi per l’edilizia 2023: domanda per lo sgravio entro il 15 maggio 2024
Il Ministero del Lavoro, con il decreto interministeriale pubblicato il 10 gennaio 2024 nella sezione “pubblicità legale” del sito istituzionale, ha determinato il valore della riduzione contributiva per il settore dell’edilizia per l’anno 2023.
In linea con gli anni passati, tale valore è stato confermato all’11,5 per cento.
Si tratta dell’agevolazione che consiste in un esonero dell’11,5 per cento sulla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all’INPS e che non rientra nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Come previsto dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 1995, lo sgravio spetta nei confronti di tutti i datori di lavoro del settore edile che impiegano lavoratori e lavoratrici per almeno 40 ore settimanali. Inoltre, come specificato anche nella circolare INPS n. 13, pubblicata il 17 gennaio 2024, spetta ai datori di lavoro che sono classificati da:
- codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- codici ATECO 2007 da 412000 a 439909;
- codici statistici contributivi dal 41301 a 41305 (artigianato).
Sono esclusi dal campo d’azione della misura, invece, i dipendenti assunti con contratto part-time e quelli che hanno sottoscritto contratti di solidarietà.
L’INPS, inoltre, ricorda che la riduzione contributiva non spetta per i lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come ad esempio il bonus assunzione under 30.
- INPS - Circolare n. 13 del 17 gennaio 2024
- Articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, e successive modificazioni. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2023. Indicazioni operative
Riduzione contributi per l’edilizia 2023: i requisiti necessari per accedere all’agevolazione
Come detto, l’INPS ha fornito le istruzioni operative sulla procedura di domanda per l’esonero contributivo tramite l’apposita comunicazione pubblicata il 17 gennaio.
I datori di lavoro del settore edile rientranti nell’ambito dei codici specificati in precedenza possono accedere alla misura al rispetto dei seguenti requisiti:
- essere in regola con gli obblighi contributivi secondo la normativa DURC e rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, gli altri obblighi di legge e gli accordi e i contratti collettivi nazionali;
- il rispetto del principio (art. 1, comma 1 del DL 338/1989) secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dai sindacati;
- non aver ricevuto, nei 5 anni precedenti alla richiesta, condanne passate in giudicato per violazioni alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
La domanda di accesso al beneficio va presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 15 maggio 2024. Gli interessati potranno compilare il modulo “Rid-Edil” presente sul sito dell’INPS, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, disponibile nella sezione “Comunicazioni on-line”.
In caso di esito positivo dell’istruttoria l’Istituto attribuirà il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio ad aprile 2024. Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione dello sgravio potranno esporlo in UNIEMENS. Per il recupero degli arretrati relativi al 2023 bisogna utilizzare il codice causale “L207” nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.
“Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare (Allegato n. 2).”
L’agevolazione potrà essere fruita in UNIEMENS fino al mese di competenza aprile 2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Riduzione contributi per l’edilizia 2023: domanda per lo sgravio entro il 15 maggio 2024