Dal 2024 l'incentivo per l'assunzione dei giovani lavoratori e lavoratrici torna ad essere quello rivolto ai datori di lavoro che impiegano under 30. Consiste in un esonero contributivo del 50 per cento per 3 anni, nel limite di 3.000 euro annui
Dopo la scadenza del bonus assunzione per giovani con meno di 36 anni a dicembre 2023 e il suo mancato rinnovo, l’agevolazione per incentivare l’occupazione dei lavoratori e delle lavoratrici più giovani torna ad essere quella prevista dalla Legge di Bilancio 2018.
Si tratta dello sgravio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono giovani under 30 mai impiegati prima a tempo indeterminato.
Dal 1° gennaio 2024, dunque, i datori di lavoro possono beneficiare, per massimo 3 anni, di un esonero dal 50 per cento della contribuzione a loro carico , nel limite massimo di 3.000 euro annui.
Bonus assunzione giovani: dal 2024 si torna all’esonero per under 30, come funziona lo sgravio
Il 2024 è un anno di cambiamenti per quanto riguarda la materia dei bonus assunzione, cioè gli incentivi riconosciuto ai datori di lavoro che assumono lavoratori e lavoratrici appartenenti a specifiche categorie o con determinate caratteristiche.
La Legge di Bilancio 2024, infatti, non ha previsto alcuna proroga per alcune delle misure attive nel 2023, in particolare l’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro che assumono giovani under 36, il quale è scaduto al 31 dicembre.
L’incentivo all’occupazione di giovani lavoratori e lavoratrici, dunque, torna ad essere quello in vigore prima delle modifiche intervenute nel corso degli ultimi anni e cioè il bonus per l’assunzione di under 30, l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della Legge di Bilancio 2018.
Pertanto, i datori di lavoro del settore privato che dal 1° gennaio 2024 assumono a tempo indeterminato giovani con meno di 30 anni hanno diritto, per 3 anni, ad uno sgravio del 50 per cento sui contributi previdenziali a loro carico, ad esclusione di premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro annui.
Bonus assunzione giovani under 30, come funziona l’esonero nel 2024
Il bonus spetta a tutti i datori di lavoro privati del territorio nazionale e di tutti i settori di attività economica. Sono esclusi solamente i rapporti di lavoro intermittente, occasionale, domestico e in apprendistato.
Per poter beneficiare dell’esonero, i giovani assunti non devono mai essere stati occupati con contratti a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa. Un requisito che deve essere soddisfatto solo al momento della prima assunzione. Se, infatti, il datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato può continuare a fruire del beneficio per il periodo residuo fino alla durata complessiva, indipendentemente dall’età del lavoratore.
Riassumendo, il bonus spetta per:
- le nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione;
- il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato (se ancora under 30);
- assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro (in questo caso l’esonero è dal 100 per cento della contribuzione):
- attività di alternanza scuola lavoro;
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per i giovani apprendisti che vengono mantenuti in servizio, la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.
Una delle condizioni per i datori di lavoro è quella di non aver licenziato personale nei sei mesi precedenti l’assunzione, né licenziare nei 6 mesi successivi, per giustificato motivo oggettivo o in seguito a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
L’esonero contributivo, inoltre, spetta a prescindere dalla circostanza che l’assunzione derivi da un obbligo stabilito per legge o da contratto collettivo di lavoro.
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
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